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SEZIONE ΙΙI.

Procedura de' giudizi.


121. Il consiglio di disciplina verrà informato dal Comandante del corpo di tutti i rapporti, processi verbali, o querele comprovanti i fatti che possono dar luogo ad un giudicato di questo consiglio.

122. Le querele, i rapporti, ed i processi verbali, saranno diretti all’ufficiale relatore, il quale farà citare il prevenuto per la prima riunione del consiglio. Il segretario registrerà le carte qui sopra indicate, e la citazione sarà recata al domicilio da una ordinanza addetta al consiglio di disciplina.

123. I rapporti, i processi verbali, o le querele, comprovanti i fatti che darebbero luogo al giudicato del consiglio di disciplina, a carico del comandante della guardia civica di un Comune, saranno portati al capo della Magistratura, il quale, per mezzo del governatore locale, ne farà rapporto al capo di provincia.

Questi procederà alla composizione del consiglio di disciplina, conformemente all’articolo 111.

124. Il presidente del consiglio di disciplina ne convocherà i membri, in seguito della dimanda dell’ufficiale relatore, quante volte crederà richiederlo il numero e la urgenza degli affari.

125. In caso di mancanza ad intervenire, senza una valevole ragione, ogni membro del consiglio di disciplina verrà condannato dal consiglio medesimo ad una ammonizione, e sarà rimpiazzato dall’ufficiale, sotto- ufficiale, caporale, o guardia civica, che dovrà essere chiamata immediatamente dopo il membro medesimo. Nei consigli di disciplina dei battaglioni formati nei circondarj, il membro di disciplina assente verrà rimpiazzato dall’ufficiale, sotto-ufficiale, capo-