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rale, o guardia civica, scritta nel quadro del luogo ove risiede il consiglio.
126. La guardia civica citata, dovrà comparire personalmente innanzi al consiglio, e potrà farsi assistere da un difensore.
Se il prevenuto non comparirà nel giorno e nell’ora indicata dalla citazione, sarà giudicato in contumacia. L’appello dal giudizio in contumacia dovrà essere interposto nel termine di tre giorni dalla notificazione del giudizio medesimo.
L’atto di appello potrà esser eseguito con una dichiarazione scritta sotto la notificazione della sentenza stessa. II prevenuto sarà nuovamente citato a comparire alla prossima seduta del consiglio stesso, ed in caso di nuova contumacia, il giudizio profferito sarà definitivo.
127. Pe’ dibattimenti innanzi al consiglio di disciplina, il presidente, dopo verificata la presenza dei membri del consiglio voluti dal regolamento, ed osservate le altre forme legali, ordinerà che il segretario legga il rapporto. Se il prevenuto dà eccezione d’incompetenza del consiglio di disciplina, questo consiglio delibererà prima intorno la competenza medesima. In caso negativo il prevenuto medesimo verrà inviato innanzi al tribunale competente; in caso affermativo il consiglio procederà per udire la lettura del processo verbale sopra i motivi di accusa, e delle relative prove, fatte dal segretario. Saranno uditi i testimoni, se ve ne sono, ed il prevenuto, non che il suo avvocato difensore, se vorrà egli averlo. Quindi il relatore riassumerà l’affare, e farà le sue conclusioni. Il prevenuto ed il suo difensore potranno fare le loro osservazioni. Ciò fatto, il consiglio delibererà in segreto senza il relatore, e quindi il presidente pronunzierà il giudizio.
128. I mandati di esecuzione dei giudizi del consiglio di disciplina saranno equiparati a quelli dei tribunali ordinarj.