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87. I consigli municipali delibereranno intorno alla economia di queste spese.

88. Allorquando si tratterà di battaglioni, ovvero di compagnie formate col concorso di più Comuni dello stesso circondario, la ripartizione delle spese relative al battaglione, ovvero alla compagnia, tra i diversi Comuni, sarà deliberata dal capo di provincia e sua congregazione governativa, consultato il voto delle magistrature.

TITOLO VII.

SEZIONE PRIMA

Delle pene.


89. I Capi posti potranno impiegare verso le guardie civiche di servizio i seguenti mezzi di punizione: 1.° Una fazione fuori del turno ordinario, da farsi da quella guardia civica che avesse mancato all’appello, o che si fosse assentata dal posto senza permesso. 2.° La detenzione nella camera di reclusione del posto, fino allo smontare della guardia, da subirsi da qualunque guardia civica di servizio, per essersi ridotta in istato di ebrezza, o per essersi resa colpevole d’inquietezze, ingiurie, provocazione a mancanze, violenze ec.; senza pregiudizio del rinvio al consiglio di disciplina, se la mancanza esigesse una punizione più grave.

90. Se una guardia civica, un caporale, o un sotto-ufficiale avrà mancato al servizio, sarà obbligato di montare una guardia di più, oltre quella dell’ordinario servizio, presso l’ordine del Comandante del corpo.

91. In Roma e nelle altre città dello Stato, nelle quali verrà il comando della guardia civica costituita di più battaglioni , affidato ad un comandante superiore, questo, o l’ufficiale di Stato Maggiore che lo rappresenta, potrà punire le trasgressioni al servizio,commesse dagli ajutanti di Stato Mag-