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sottoposti all’approvazione governativa secondo i regolamenti vigenti.
81. Il consiglio di amministrazione sarà composto del comandante della Guardia Civica presidente, e di quattro, ovvero sei membri che sappiano leggere e scrivere, scelti in ogni battaglione, per una metà tra gli ufficiali, e per l’altra metà tra i sotto-ufficiali. Nel caso di più battaglioni riuniti, ciascun Comandante di essi sarà aggiunto di diritto al consiglio medesimo.
82. Lo stesso avrà luogo pe’battaglioni che venissero formati con le compagnie del medesimo circondario.
83. Nelle compagnie di uno stesso Comune, o di più Comuni non riunite in battaglione, l’amministrazione sarà affidata al capitano comandante, che ne sarà solo responsabile.
84. I membri del consiglio di amministrazione verranno nominati dall’autorità governativa provinciale; ed in Roma dalla Segreteria di Stato, presso una triplice nota d’individui, presentati dal Comandante il corpo della Guardia Civica.
85. Le spese ordinarie della Guardia Civica sono:
1°. Le spese di locali pei posti.
2.° Le spese di vestiario e soldo dei tamburri, e delle trombe, come pure le spese di bandiere, tamburri, trombe ec.
3.° Il mantenimento delle armi.
4.° Le spese di registri, ruoli, biglietti di guardia, carta, e le spese di officio, e d’impiegati del medesimo.
86. Le spese straordinarie sono:
1.° Quelle relative alla formazione dello Stato maggiore nei Comuni, e nei circondari ne’ quali il Santo Padre avrà nominato un Comandante superiore, analogamente all’art. 55.
2.° Il soldo degli ajutanti maggiori, ed ajutanti sottoufficiali in quei Comuni e nei circondari, ove saranno formati i battaglioni, quante volte queste funzioni non siano esercitate gratuitamente.