Pagina:Regolamento per la guardia civica nello Stato pontificio.djvu/12


— 12 —


TITOLO IV.

Della nomina ai gradi.


43. Nei Comuni ove la Guardia Civica verrà costituita legalmente in compagnie, gl’individui componenti ciascuna compagnia saranno successivamente chiamati a riunirsi senz’armi e senza uniforme, alla presenza di due membri almeno del consiglio di arruolamento, presieduti dal Presidente, o dal legittimo suo rappresentante, per procedere alla formazione delle terne per elezione dei loro caporali, dei sotto-ufficiali, del sotto-tenente, e del tenente. Se più Comuni concorreranno alla formazione d’una compagnia, le guardie civiche si riuniranno nel Comune capo luogo, ovvero in quella ove la popolazione è maggiore.

44. La formazione della terna dei nominati ufficiali, e quindi dei sotto-ufficiali, e caporali, avrà luogo per ciascun grado successivamente, incominciando da quello più elevato, per mezzo di scrutinio individuale e segreto, alla maggiorità relativa dei suffragi. I due membri più anziani presenti del consiglio di arruolamento raccoglieranno i voti che verranno esaminati dal presidente del consiglio stesso.

I caporali verranno scelti nelle terne dal capitano della compagnia, il quale peraltro si asterrà dal votare nella formazione della terna stessa.

I sotto-ufficiali verranno scelti nelle terne dall’ufficiale superiore comandante in Roma, ed in que’ Comuni, o circondari, dove più battaglioni saranno riuniti, analogamente all’art.17. La congregazione governativa sceglierà nelle terne i sotto-ufficiali medesimi in que’Comuni e circondari dove saranno compagnie, o battaglioni isolati.

I sotto-tenenti, ed i tenenti saranno scelti da Sua Santità nelle terne proposte pe’ medesimi, le quali saranno rinnuovate, quante volte la Santità Sua lo crederà opportuno.