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funzioni, per mezzo di decreto motivato del capo di provincia e sua congregazione governativa, udite le deduzioni del prevenuto. Questo decreto sarà inviato immediatamente alla Segreteria di Stato. Sul rapporto dell’Eminentissimo Segretario di Stato, Sua Santità delibererà intorno la durata della sospensione, o la opportunità di procedere alla nomina di altro individuo. In Roma queste sospensioni verranno ordinate dal Comando generale, che ne farà rapporto alla Segreteria di Stato, per gli effetti sopra enunciati.

52. Appena un impiego di ufficiale, sotto-ufficiale, o caporale diverrà vacante, si provvederà al rimpiazzo a norma delle regole stabilite, fino alle nuove nomine.

53. In quei Comuni ove saranno riuniti in attività non meno di tre battaglioni, il Santo Padre nominerà un Comandante superiore, quante volte crederà necessario .

54. Non potrà peraltro sussistere un comandante superiore della Guardia Civica di una intiera provincia o distretto .

55. La nomina di un Comandante superiore ne’ casi sopra enunciati verrà accompagnata da quella di uno Stato Maggiore, la cui formazione sarà stabilita da una disposizione particolare della Segreteria di Stato.

56. Gli ufficiali di Stato Maggiore verranno nominati dal Santo Padre, presso la proposta in terne fatta dal coman dante superiore, e scelti tra le guardie civiche del corpo.

57. Niun ufficiale esercente un impiego attivo nelle milizie dello Stato, potrà essere nominato ufficiale o comandante superiore della Guardia Civica.