Regolamento per il pubblico tiratoio dell'arte della lana di Prato

1883

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REGOLAMENTO

PER IL PUBBLICO TIRATOIO

DELL’ARTE DELLA LANA

DI PRATO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO NELLE ADUNANZE

DEL 17 MAGGIO E 6 AGOSTO 1883

E APPROVATO DAL MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

IL 3 OTTOBRE SUCCESSIVO


PRATO


tipografia vestri

1883.

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REGOLAMENTO

PER IL PUBBLICO TIRATOIO


DISPOSIZIONI GENERALI


1. Lo stabilimento denominato il Tiratoio dell’arte della lana è amministrato dal Comune ed ha per oggetto di offrire agli esercenti l’arte della lana il modo di ritirare i tessuti e di asciugare le lane mediante gli apparecchi, gli stanzoni ed il piazzale lastricato dei quali è provvisto.

2. È destinato esclusivamente ad uso di coloro i quali esercitano l’arte della lana nel territorio Comunale; ma potranno esservi ammessi anche gli esercenti di altri Comuni quando vi siano luoghi disponibili e non occupati dai fabbricanti e industriali pratesi.

3. Adempie allo scopo in proporzione dei mezzi di cui dispone, cioè dei locali e istrumenti onde è provvisto. Nessuna responsabilità assume per le merci che vi si introducono e per le operazioni che vi si compiono.

4. L’uso del Tiratoio è volontario per parte degli esercenti ed è sottoposto all’osservanza del presente Regolamento ed al pagamento delle tasse stabilite dalla Tariffa che ne fà parte. [p. 4 modifica]

5. Le rendite del Tiratoio, dedotte le spese annuali di amministrazione e di mantenimento, saranno tenute distinte dalle altre della Comunità per essere impiegate negli incrementi e miglioramenti dei quali secondo i tempi abbisogni lo stabilimento.

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese è affidato al Tesoriere del Comune: la formazione dei dazaioli e dei bilanci sarà fatta dalla Ragioneria Comunale con il consueto emolumento.

6. Per introdursi nel pubblico Tiratoio è necessario il permesso dei Deputali a tutti coloro che non abbiano diritto di accedervi per ragioni di servizio, o per le operazioni di ritiratura di tessuti o asciugamento di lane.

7. Nell’interno del Tiratoio è vietato di fumare, ed ivi e nel piazzale e stanzoni sono vietati i clamori e le vociferazioni.

DELLA DEPUTAZIONE


8. Una Deputazione soprintende al Tiratoio e sorveglia l’esalta osservanza del Regolamento e delle istruzioni che vengono emanate dall’Autorità Municipale per la esecuzione del medesimo.

9. Si compone di tre cittadini appartenenti al ceto dei mercanti lanaiuoli.

10. I Deputali sono eletti dal Consiglio Comunale nella Sessione di autunno: durano in ufficio sei anni rinnuovandosene uno per biennio e sono rieligibili.

Nel primo sessennio la scadenza è determinata dalla sorte, dipoi dall’anzianità. [p. 5 modifica]

11. Appartiene alla Deputazione:

(a) d’invigilare affinchè il custode osservi e faccia osservare il Regolamento; tenga in regola i registri che gli sono affidati e adempia esattamente agli altri suoi doveri. A tale effetto procederà a frequenti revisioni dei registri medesimi col confronto delle domande o mandati degli esercenti.

(b) di risolvere e decidere inappellabilmente le piccole questioni che sorgessero fra gli esercenti circa l’applicazione del Regolamento e le controversie intorno alla qualità di tessuti e di lane rifiutate dal custode come non ammissibili e di ordinarne, all’occorrenza, la remozione dal Tiratoio.

(c) di stabilire il numero degli operanti addetti allo stabilimento per eseguire le operazioni in servizio degli esercenti che richiedano l’opere loro: nominarli e licenziarli ogni qual volta ravvisino ciò necessario; e di formare la tariffa delle mercedi che questi operanti avranno la facoltà di esigere dagli esercenti a seconda delle diverse operazioni.

(d) di emettere il parere sui concorrenti al posto di custode nel caso di vacanza dell’ufficio; sulle conferme alle quali è soggetto; di informare la Giunta della di lui condotta e proporre occorrendo misure disciplinari a di lui carico, compreso il licenziamento.

(e) di pronunziare l’assentamento a tempo dallo stabilimento di chiunque malgrado gli avvertimenti e richiami fattigli dalla Deputazione, continuasse a tenervi contegno irregolare e contrario alle disposizioni del Regolamento.

(f) di proporre annualmente alla Giunta gli acconcimi e lavori occorrenti allo stabilimento ed agli arnesi.

Gli acconcimi e riparazioni che abbisognino per urgenza nel corso dell’anno e non eccedano i limiti della ordinaria manutensione, saranno ordinati e fatti eseguire dalla Deputazione valendosi dell’ufficio dell’Ingegnere Comunale per il quale [p. 6 modifica] rimetterà alla Giunta le note di spesa debitamente verificate e firmate.

(g) di proporre alla Giunta l'orario per l’apertura e chiusura dello Stabilimento e per l’uso degli stanzoni e lastrico.

(h) di rendere informata la Giunta di qualunque fatto che accada nello Stabilimento e possa essere di pregiudizio all’interesse pubblico e dei ricorrenti, e di proporre tutto quello che possa conferire al vantaggio dell’uno e degli altri.

DEL CUSTODE


12. Un impiegato col titolo di Custode ha l’incarico dì provvedere all’esatta osservanza del Regolamento e delle istruzioni emanate dall’Autorità Comunale e di regolare l’uso del Tiratoio in conformità di tali disposizioni.

Dipende dalla Deputazione e ne eseguisce gli ordini.

13. È nominato dalla Giunta Municipale e per i primi sei anni è sottoposto a conferma annuale della medesima e quindi a conferma triennale

14. Oltre l’uso gratuito del quartiere esistente nel fabbricato, riceve l’annua provvisione assegnatagli dal Consiglio Comunale.

15. I concorrenti all’ufficio di custode dovranno riunire i seguenti requisiti.

(a) età di anni ventuno compiti.

(b) saper leggere e scrivere, essere istruiti nell’aritmetica ed essere idonei a tenere regolarmente i Registri in appresso indicati e compiere le altre attribuzioni di contabilità che gli sono affidate. [p. 7 modifica]

(c) essere di sana costituzione fisica.

(d) aver sodisfatto agli obblighi della Leva militare.

(e) non aver riportato condanna penale dai Tribunali ordinari e aver tenuta buona condotta morale.

16. Il Custode ha in consegna tutti gli istrumenti ed oggetti che servono agli usi del Tiratoio e ne firma l’inventario presso il Comune.

17. È inoltre consegnatario dei tessuti introdotti nello stabilimento per ritirarsi e ne cura la riconsegna ai proprietari.

18. Le chiavi dello stabilimento e di ogni locale ivi esistente stanno esclusivamente presso il Custode che ne è responsabile.

16. Non potrà allontanarsi mai dallo stabilimento nelle ore riservate alle operazioni senza averne avuto il permesso dai Deputali, ai quali spetta di approvare la persona da lui proposta sotto la propria responsabilità per suo rimpiazzo.

20. Riceve le domande e i mandati per ritirature dei tessuti e per uso di stanzoni e lastrico, le munisce del numero d’ordine che sarà progressivo e annuale e dopo di averle trascritte nei relativi registri provvede a tali richieste per ordine di data.

21. Assegna a ciascun tessuto sulle panchine il posto che li conviene ed invigila affinché le ritirature siano eseguite con regola e precisione. Terrà separate le panchine destinati ai tessuti bianchi da quelle per i colorati. A ciascuna pezza applica un cartellino che dovrà restarvi finché la pezza stia nei locali del Tiratoio e questo cartellino conterrà il numero d’ordine progressivo della pezza, il nome e cognome del proprietario, la qualità della merce e la data dell’introduzione.

22. Regola l’uso degli stanzoni e del lastrico ed assegna i posti sul lastrico in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento e ne procura l’osservanza. [p. 8 modifica]

23. Esclude i tessuti e le lane in filo che dal Regolamento non sono ammesse nello stabilimento c ne ordina la immediata esportazione dal medesimo. Sorgendo contestazione fra il custode e l’esercente sulla qualità o natura di tali generi ne referisce alla Deputazione, la quale decide inappellabilmente.

24. Ordina e procura la remozione di qualunque qualità di lana o di tessuto che fosse stata sciorinata o depositata sul lastricato del Tiratoio senza il prescritto permesso.

25. Procura l’osservanza dell’orario, invigila al buon ordine nello stabilimento e suoi annessi, sulla condotta del personale di servizio, al buon uso degli arnesi, informando la Deputazione degli abusi o inconvenienti che si verifichino

26. Informa pure la Deputazione delle riparazioni occorrenti al fabbricato e agli istrumenti.

27. Alla fine di ciascuna settimana rimette ai Deputati la nota del muovimento settimanale nel modello a tale scopo stabilito.

28. Riscuote le tasse dovute per ritirature e nolo di stanzoni e lastrico da coloro che ne offrono l’immediato pagamento e ne rilascia ricevuta staccandola da un Registro a matrice ed ogni quindici giorni versa nella Cassa Comunale le somme riscosse.

29. È in obbligo di tenere i seguenti registri:

(a) Giornale delle ritirature in cui per ordine di data e senza lacune dovrà giornalmente e volta per volta che sieno presentate, registrare i mandati e le domande per ritirature notando il numero della domanda, il nome e cognome del proprietario, il giorno dell’introduzione, il numero e la qualità delle pezze alle quali assegnerà per specie un numero d’ordine progressivo annuale.

Nella pagina di contro a quella in cui è fatta la registrazione, lasciata bianca, noterà il giorno della riconsegna, il nome della persona cui ciascuna pezza venne riconsegnala e in una speciale colonna la tassa dovuta. [p. 9 modifica]

(b) Giornale degli stanzoni e lastrico in cui registrerà giornalmente e senza interruzioni le domande per gli stanzoni e lastrico notando il numero della domanda ed il cognome e nome del richiedente.

Nella pagina opposta noterà il giorno della consegna delle chiavi, lo stanzone e la parte di lastrico assegnatogli, il giorno nella restituzione delle chiavi e nella speciale colonna la tassa dovuta.

(c) Libro debitori e creditori sul quale sarà dal Custode accesa a ciascun ricorrente la respettiva partita di Dare e Avere sia per ritirature, sia per nolo di stanzoni e lastrico.

(d) Giornale degli acconcimi in cui registrerà tutte le opere e giornate occorse per i resarcimenti e acconcimi ordinati dai Deputati secondo le loro competenze

30. I Registri di cui nell’articolo precedente numerati e firmati in ogni pagina dal Sindaco o suo Delegato sono somministrati dal Comune al Custode, e parimente il registro per le ricevute degli incassi che è autorizzato di ricevere.

Quelli indicati alle lettere a. b. c. sono annuali e così il registro delle ricevute; il registro d. potrà servire per più anni.

Entro il mese di gennaio il custode restituisce al Comune i registri a. b c. e il bollettario delle ricevute dell’anno precedente per essere conservati nell’archivio Comunale.

Il registro d. viene da esso riconsegnato quando non offra più spazio alla scrittura.

I mandati e le domande saranno conservate dal custode per 5 anni.

31. Entro il mese di gennaio il custode redige le fatture dei diversi debitori dell'amministrazione e dopo essere state riviste dalla Ragioneria Comunale in confronto ai mandati e alle scritture le reca al domicilio dei clienti.

Il dazzaiuolo per il Tesoriere Comunale sarà formato dalla [p. 10 modifica] Ragioneria entro il mese di febbraio sulla scorta dei libri restituiti dal custode.

DEL PERSONALE DI SERVIZIO


32. Saranno addetti al Tiratoio alcuni operanti, all’oggetto di effettuare le operazioni di ritiratura dei panni e di sciorinamento delle lane.

33. Il numero di questi operanti, come la loro nomina e licenziamento sono nelle competenze della Deputazione.

34. Non ricevono alcun salario dall’Amministrazione ed hanno soltanto il diritto di riscuotere dagli esercenti la mercede stabilita secondo le varie operazioni dalla Deputazione in apposita tariffa.

35. I ricorrenti al Tiratoio non hanno obbligo di servirsi di questo personale potendo fare eseguire le dette operazioni anche dai propri lavoranti.

DELLE RITIRATURE


36. Saranno ricevuti nel Tiratoio per la ritiratura tutti i tessuti di lana ad eccezione di quelli che possono recare danno alle merci altrui.

37. Chiunque vorrà ritirare tessuti dovrà scriverne al custode la domanda nell’apposito modello indicando il numero delle pezze e la qualità. [p. 11 modifica]Terrà luogo della domanda anche un mandato inviato al custode insieme alla merce purché contenga le stesse indicazioni della demanda e sia firmato dal mittente.

Essendo il mittente persona sconosciuta al Custode, questi potrà rifiutare il mandato ed esigere che la domanda sia scritta avanti di lui.

38. Le ritirature saranno fatte inalterabilmente per ordine di data delle domande. I tessuti ritirati dovranno essere tolti dal Tiratoio sollecitamente a cura degli esercenti.

STANZONE E LASTRICO


39. Chi vorrà profittare del comodo di stanzoni e lastrico dovrà scrivere la sua domanda in apposito modello che riceverà dal Custode.

40. Nessuno avendo le chiavi di uno stanzone potrà fare nuova domanda se non rimette quelle che tiene in mano.

41. Se più postulanti nello stesso giorno o in giorni diversi abbiano domandato le chiavi, la precedenza negli stanzoni e nei cinque compartimenti nei quali è diviso il lastrico è determinala dall’ordine della fatta domanda.

42. Qualora vi sia un solo fabbricante che asciughi la lana goderà interamente il lastrico, ma se ne sopravverranno altri, dovrà cedere il posto necessario affinchè ancora questi abbiano il luogo per asciugare.

43. Le chiavi di ciascuno stanzone sono due, differenti l'una dall’altra. Il Custode ne ritiene costantemente una, l’altra viene data all’usuario o fabbricante. [p. 12 modifica]

Il Custode consegna la chiave direttamente al fabbricante nel giorno che gli spetta ed egli non potrà introdurre la lana nello stanzone se non che in quella giornata ed entro l’orario dello stabilimento tranne i giorni festivi, restando rigorosamente vietato di introdurre altra lana negli stanzoni o nel respettivo compartimento di lastrico fuori la detta giornata, sotto pena della immediata decadenza dal posto.

Chi non avrà portato la lana dentro il giorno in cui ebbe le chiavi perderà il diritto al posto e dovrà fare una nuova domanda.

44. Chi a mezzogiorno non avrà messo fuori la lana per asciugare perderà il diritto di tenderla in quel giorno, ma pagherà però la giornata.

45. È vietato a chi ha le chiavi degli stanzoni di cedere a suo piacimento porzione dei suoi diritti meno che avanzandogli del lastrico o stanzone potrà in tal caso giovare altro postulante il quale essendo pure possessore di chiavi di altro stanzone venga di seguito o per ordine di stanzone.

46. È pure vietato di stendere sul lastrico ributti, peluie di lana, stracci e lane meccaniche contenenti materie eterogenee ed in generale tutto ciò che può recar danno agli altri ricorrenti.

I contravventori a questa disposizione saranno responsabili dei danni arrecati e perderanno il diritto al posto ed ove non remuovano immediatamente la merce, ciò sarà fatto di ufficio dal Custode.

47. Le chiavi degli stanzoni dovranno dai fabbricanti essere rimesse nelle mani del Custode dopo di avere asciugato le proprie lane o trasferite queste ad altro stanzone. Chi agirà in contrario sarà responsabile di tutti i danni. [p. 13 modifica]

DISPOSIZIONI PENALI


48. Saranno punite con pene di Polizia in conformità dell’art. 146 della Legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865, qualora non cadano sotto sanzioni più gravi comminate dalle Leggi e Regolamenti vigenti, l’occupazione del piazzale lastricato fatta con merci e in qualunque altro modo in contravvenzione alle prescrizioni del presente Regolamento; i guasti recati al medesimo e il dare ivi disturbo agli esercenti e alle loro operazioni.

Le contravvenzioni saranno contestate dagli agenti di Polizia Municipale e anche dal Custode, e i processi verbali saranno immediatamente trasmessi per il loro corso ulteriore all’uffizio di Polizia Municipale.

49. Rimangono abrogati tutti i precedenti Regolamenti. [p. 14 modifica]

TARIFFA


1. Spagnolette larghe fino a 63 cent. lunghe fino a metri 50 L. 0 20 la pezza
2. Flanelloni larghi fino a 120 cent. lunghi fino a metri 30 » 0 20 «
3. Flanelle bianche lunghe fino a metri 50. » 0 30 «
4. Stoffe estive e saie lunghe fino a metri 30. » 0 50 «
5. Panni stoffe fino a metri 30 e pannicelli fino a metri 40 » 0 60 «
6. Scialli folati da metri 1,50 a metri 1,70. » 2 50 il cento
7. Coperte fino a metri 2,30 » 0 10 per coperta
8. Coperte di maggiore lunghezza delle precedenti. » 0 15 «
Per ogni giornata di lastrico e stanzone » 0 80
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Resta a carico degli esercenti, oltre il pagamento della tassa, la spesa degli operanti necessari per effettuare le ritirature, e l'asciugamento delle lane sul lastrico.

Il 17 maggio 1883.

IL SINDACO

G. BACCI


Ministero di Agricoltura Industria e Commercio

Vista la Deliberazione 11 settembre 1883 della Deputazione Provinciale di Firenze

Si approva

Roma, 3 ottobre 1883.

Per il Ministro

VACCHELLI