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11. Appartiene alla Deputazione:
(a) d’invigilare affinchè il custode osservi e faccia osservare il Regolamento; tenga in regola i registri che gli sono affidati e adempia esattamente agli altri suoi doveri. A tale effetto procederà a frequenti revisioni dei registri medesimi col confronto delle domande o mandati degli esercenti.
(b) di risolvere e decidere inappellabilmente le piccole questioni che sorgessero fra gli esercenti circa l’applicazione del Regolamento e le controversie intorno alla qualità di tessuti e di lane rifiutate dal custode come non ammissibili e di ordinarne, all’occorrenza, la remozione dal Tiratoio.
(c) di stabilire il numero degli operanti addetti allo stabilimento per eseguire le operazioni in servizio degli esercenti che richiedano l’opere loro: nominarli e licenziarli ogni qual volta ravvisino ciò necessario; e di formare la tariffa delle mercedi che questi operanti avranno la facoltà di esigere dagli esercenti a seconda delle diverse operazioni.
(d) di emettere il parere sui concorrenti al posto di custode nel caso di vacanza dell’ufficio; sulle conferme alle quali è soggetto; di informare la Giunta della di lui condotta e proporre occorrendo misure disciplinari a di lui carico, compreso il licenziamento.
(e) di pronunziare l’assentamento a tempo dallo stabilimento di chiunque malgrado gli avvertimenti e richiami fattigli dalla Deputazione, continuasse a tenervi contegno irregolare e contrario alle disposizioni del Regolamento.
(f) di proporre annualmente alla Giunta gli acconcimi e lavori occorrenti allo stabilimento ed agli arnesi.
Gli acconcimi e riparazioni che abbisognino per urgenza nel corso dell’anno e non eccedano i limiti della ordinaria manutensione, saranno ordinati e fatti eseguire dalla Deputazione valendosi dell’ufficio dell’Ingegnere Comunale per il quale ri-