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DISPOSIZIONI PENALI


48. Saranno punite con pene di Polizia in conformità dell’art. 146 della Legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865, qualora non cadano sotto sanzioni più gravi comminate dalle Leggi e Regolamenti vigenti, l’occupazione del piazzale lastricato fatta con merci e in qualunque altro modo in contravvenzione alle prescrizioni del presente Regolamento; i guasti recati al medesimo e il dare ivi disturbo agli esercenti e alle loro operazioni.

Le contravvenzioni saranno contestate dagli agenti di Polizia Municipale e anche dal Custode, e i processi verbali saranno immediatamente trasmessi per il loro corso ulteriore all’uffizio di Polizia Municipale.

49. Rimangono abrogati tutti i precedenti Regolamenti.