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Il Custode consegna la chiave direttamente al fabbricante nel giorno che gli spetta ed egli non potrà introdurre la lana nello stanzone se non che in quella giornata ed entro l’orario dello stabilimento tranne i giorni festivi, restando rigorosamente vietato di introdurre altra lana negli stanzoni o nel respettivo compartimento di lastrico fuori la detta giornata, sotto pena della immediata decadenza dal posto.
Chi non avrà portato la lana dentro il giorno in cui ebbe le chiavi perderà il diritto al posto e dovrà fare una nuova domanda.
44. Chi a mezzogiorno non avrà messo fuori la lana per asciugare perderà il diritto di tenderla in quel giorno, ma pagherà però la giornata.
45. È vietato a chi ha le chiavi degli stanzoni di cedere a suo piacimento porzione dei suoi diritti meno che avanzandogli del lastrico o stanzone potrà in tal caso giovare altro postulante il quale essendo pure possessore di chiavi di altro stanzone venga di seguito o per ordine di stanzone.
46. È pure vietato di stendere sul lastrico ributti, peluie di lana, stracci e lane meccaniche centenenti materie eterogenee ed in generale tutto ciò che può recar danno agli altri ricorrenti.
I contravventori a questa disposizione saranno responsabili dei danni arrecati e perderanno il diritto al posto ed ove non remuovano immediatamente la merce, ciò sarà fatto di ufficio dal Custode.
47. Le chiavi degli stanzoni dovranno dai fabbricanti essere rimesse nelle mani del Custode dopo di avere asciugato le proprie lane o trasferite queste ad altro stanzone. Chi agirà in contrario sarà responsabile di tutti i danni.