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Articolo 19
L’Alta Autorità può consultare il Comitato Consultivo in ogni caso in cui lo ritenga opportuno. È tenuta a farlo ogni volta che tale consultazione è prescritta dal presente Trattato.
L’Alta Autorità sottopone al Comitato Consultivo gli obiettivi generali e i programmi stabiliti a norma dell’articolo 46 e lo tiene informato delle linee direttive della sua azione a norma degli articoli 54, 66 e 66.
L’Alta Autorità, se lo ritiene necessario, fissa al Comitato Consultivo, per presentare il parere, un termine che non può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla comunicazione diretta a tale fine al presidente.
Il Comitato Consultivo è convocato dal suo presidente a richiesta sia dell’Alta Autorità che della maggioranza dei propri membri, per deliberare su una determinata questione.
Il verbale delle deliberazioni è trasmesso all’Alta Autorità e al Consiglio unitamente ai pareri del Comitato.
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