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CAPITOLO III

INVESTIMENTI E AIUTI FINANZIARI


Articolo 54

L’Alta Autorità può facilitare la realizzazione di programmi di investimento accordando prestiti alle imprese o dando la propria garanzia ad altri prestiti che esse contraggano.

Su conforme parere del Consiglio deliberante alla unanimità, l’Alta Autorità può concorrere con gli stessi mezzi al finanziamento di lavori e di impianti che contribuiscano direttamente e a titolo principale ad accrescere la produzione, ad abbassare i costi o a facilitare l’assorbimento di prodotti sottoposti alla sua giurisdizione.

Per favorire un coordinato sviluppo degli investimenti, l’Alta Autorità può ottenere, in conformità alle disposizioni dell’articolo 47, comunicazione preventiva dei programmi individuali, sia a seguito di una domanda specifica diretta all’impresa interessata, sia a seguito di una decisione che definisca la natura e l’importanza dei programmi che devono essere comunicati.

Essa, dopo aver dato agli interessati ogni facilitazione per presentare le loro osservazioni, può formulare un parere motivato su tali programmi, nel quadro degli obiettivi generali previsti dall’articolo 46. Su domanda delle imprese interessate, essa è tenuta a formulare un parere del genere.


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