Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/67

di un aumento del limite massimo così determinato fino al 10 % della cifra d’affari annua delle imprese in causa, per quanto riguarda l’ammenda, ed al 20 % della cifra d’affari giornaliera, per quanto riguarda le penalità.

Articolo 66

1. È sottoposta a preventiva autorizzazione dell’Alta Autorità, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3, ogni operazione che abbia come fine diretto o indiretto, all’interno dei territori considerati al comma 1 dell’articolo 79, e per fatto di una persona o di un’impresa, di un gruppo di persone o di imprese, una concentrazione tra imprese di cui almeno una rientri in quanto previsto dall’articolo 80, sia che l’operazione sia relativa ad uno stesso prodotto o a prodotti diversi, sia che si effettui mediante fusione, o acquisto di azioni o di elementi dell’attivo, o per mezzo di prestiti, contratti o qualsiasi altro mezzo di controllo. Per l’applicazione delle disposizioni di cui sopra, l’Alta Autorità definisce con regolamento, emanato previa consultazione del Consiglio, gli elementi che costituiscono il controllo di un’impresa.

2. L’Alta Autorità accorda l’autorizzazione di cui al paragrafo precedente, se riconosce che l’operazione prospettata non darà alle persone o alle imprese interessate, per quanto riguarda quello o quei prodotti in causa che sono oggetto della propria giurisdizione, il potere:

— di determinare i prezzi, controllare o comprimere la produzione o la distribuzione, od ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva su una parte importante del mercato di detti prodotti;

— o di sottrarsi alle regole di concorrenza risultanti dalla applicazione del presente Trattato col creare in par-


69