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CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 46

L’Alta Autorità può, in qualsiasi momento, consultare i Governi, i vari interessati (imprese, lavoratori, consumatori e commercianti) e le loro associazioni, nonchè qualsiasi esperto.

Le imprese, i lavoratori, i consumatori e commercianti, e le loro associazioni possono presentare all’Alta Autorità qualsiasi suggerimento od osservazione sulle questioni che li riguardano.

Per orientare, in funzione dei compiti assegnati alla Comunità, l’azione di tutti gli interessati, e per determinare la propria azione, nei modi previsti dal presente Trattato, l’Alta Autorità, facendo ricorso alle consultazioni di cui sopra, deve:

1° compiere uno studio continuato dell’evoluzione dei mercati e delle tendenze dei prezzi;

2° stabilire periodicamente programmi preventivi di carattere indicativo riguardanti la produzione, il consumo, l’esportazione e l’importazione;

3° definire periodicamente gli obiettivi generali riguardanti l’ammodernamento, l’orientamento delle produzioni


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