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CAPITOLO VI

INTESE E CONCENTRAZIONI


Articolo 65

1. Sono proibiti gli accordi tra imprese, le decisioni da parte di associazioni di aziende ed i sistemi concordati che tendano, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, ad impedire, limitare o falsare il gioco normale della concorrenza ed in particolare:

a) a fissare o determinare i prezzi;

b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti di approvvigionamento.

2. Tuttavia l’Alta Autorità autorizza, per determinati prodotti, accordi di specializzazione o accordi di acquisto e di vendita in comune, se essa riconosce:

a) che questa specializzazione o questi acquisti o queste vendite in comune contribuiranno ad un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati;

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