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314 Codice cavalleresco italiano

Giurì (facoltà di appellarsi al), art. 277 e succ.

     »      il rifiuto di chi accusa altri di indegnità di sottoporre l’accusa al giurì, si riterrà rifiuto di battersi, falsità dell’accusa, ecc., art. 232.

     »      quando non può assumere una pregiudiziale, articolo, 223 g).

     »      (con quali atti si partecipa al), art. 277.

     »      (composizione e funzionamento del), art. 285 e succ.

     »      (obblighi speciali ai giudici di un), art. 302.

     »      (compito del) dovendosi ammettere il duello, art. 300.

     »      (compito del) non potendosi accomodare pacificamente la vertenza, art. 299 a).

     »      (compito del), art. 298 e succ.

     »      norme, diritti, obblighi nelle sostituzioni dei giudici, art. 80.

     »      quando una parte non può eccepire i giudici dell’altra, art. 285.

     »      deve funzionare nella città ove ne fu decisa la costituzione, art. 285.

     »      si pronuncia a maggioranza di voti, art. 294.

     »      (il giudizio del) è inappellabile, art. 277.

     »      (il verdetto del) ritenuto errato, art. 300 bis.

     »      (il tentativo di impugnare il verdetto di un) può condurre la squalifica, art. 297 a).

     »      (se le deliberazioni del) venissero impugnate, articolo 297 a).

     »      (i membri di un) obbligati a respingere la sfida per ragioni aventi rapporto con la cosa giudicata, art. 302, 40 q).

     »      è unilaterale e bilaterale, art. 278.

     »      bilaterale e quando vi si fa appello, art. 297.

     »      (la ripulsa di adire al) bilaterale equivale a rifiuto di battersi, art. 282.

     »      (composizione del) unilaterale, qualora un mandante non soddisfatto di un verbale dei quattro rappresentanti si trovasse di fronte al rifiuto dei firmatari di sottoporre la controversia ad un giurì bilaterale, art. 215 b).

     »      unilaterale (diritto di adire a un), art. 215 b), 232, 233.

     »      unilaterale (a chi si riconosce il diritto di appellarsi al), art. 281.