Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XXVII

Cap. XXVII. - Contro coloro, che mandaranno le bestie per le pezze di terra d’altri

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Contro coloro, che mandano le Bestie nelle pezze di Terra d’altri.


CAP. XXVII.


E
T per restringere la malitia de molti, i quali communemente giorno, & notte mandano, & permettono, che vadino le loro Bestie à dannificare gli Huomini del detto Comune senza alcuna guardia, ò custodia, & i quali percuotono, ò ancora ammazzano le dette Bestie malitiosamente acciò conseguiscano dal detto Comune doppia emendatione, hanno statuito, ed ordinato, che se in alcuna pezza di Terra tanto del detto Comune, quanto de private persone sarà ritrovata Bestia alcuna de qualsivoglia sorte morta, ò ferita, ò dannificata, che i Patroni di dette Bestie per le dette ferite, percussioni, ò occisioni, ò danni delle dette Bestie, non possino accusare, ne haver regresso contro il detto Comune in virtù delli Statuti della detta Valle, & del Comune di Bergamo, ò d’alcuna parte, ò legge, mà possino tali persone procedere contra i malfatori, percussori, & occisori delle dette Bestie come ricerca la forma della raggione, & dei Statuti, & non contra il detto Comune.