Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XXVI

Cap. XXVI. - Contro i dannificatori di tereni del Comune

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Contro coloro che daneggiano i Beni del Comune


CAP. XXVI.


I
N oltre non sia lecito à persona alcuna di qualsivoglia sorte, & conditione esser si sia del detto Comune tagliare, ne far tagliare alcuna Salice, ò Unicij, ò Albare sul fondo del detto Comune, & tanto sopra le Giarre, quanto altrove sotto pena de lir. 350. Imperiali per ogni volta, & per ogni persona, & di più del doppio danno da esser applicata per la metà all’Accusatore, & l’altra metà al detto Comune, & ogni Padre, & capo di famiglia sia tenuto per i figlioli, famegli, & servitori, ò altre persone, che vivono sotto il loro governo, & potestà senza alcuna escusatione.