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Contro coloro, che mandano le Bestie nelle pezze di Terra d’altri.


CAP. XVII.


E
T per restringere la malitia de molti, i quali communemente giorno, & notte mandano, & permettono, che vadino le loro Bestie à dannificare gli Huomini del detto Comune senza alcuna guardia, ò custodia, & i quali percuotono, ò ancora ammazzano le dette Bestie malitiosamente acciò conseguiscano dal detto Comune doppia emendatione, hanno statuito, ed ordinato, che se in alcuna pezza di Terra tanto del detto Comune, quanto de private persone sarà ritrovata Bestia alcuna de qualsivoglia sorte morta, ò ferita, ò dannificata, che i Patroni di dette Bestie per le dette ferite, percussioni, ò occisioni, ò danni delle dette Bestie, non possino accusare, ne haver regresso contro il detto Comune in virtù delli Sratuti della detta Valle, & del Comune di Bergamo, ò d’alcuna parte, ò legge, mà possino tali persone procedere contra i malfatori, percussori, & occisori delle dette Bestie come ricerca la forma della raggione, & dei Statuti, & non contra il detto Comune.


De non impedir le Strade


CAP. XXVIII.


C
He niun Beccaro, ò qualsivoglia altra persona possa, ne debba sopra le Strade, Vie, ò incess del detto luoco d’Alzano tenere Zocchi da Beccarìa, ne impedimento alcuno sotto pena à chi contrafarà de lir. 2. Imper., da esser applicate per la metà all’Accusatore, e per l’altra metà al detto Comune. Et possino anco esser sforzati per ogni uno del detto Comune à remover detti Zocchi, & impedimenti, & possino esser levati da ogni uno di propria libertà senza pena alcuna.


De non romper le Strade.


CAP. XXVIIII.


I
N oltre, che non sia lecito à persona alcuna di qualsivoglia grado, & conditione, ne alcuno di detto Comune habbia ardire romper Strade ò via alcuna publica, ò maestra del detto luoco d’Alzano, ne i fossati delle dette straade, di modo, che dette Strade, Vie, o fossati fossero guaste sotto pena de sol. 10. per ogni uno, & per ogni volta, & se alcuno, vorrà fare, o far fare;

E ò con-