Il contratto sociale/Libro terzo/XVII
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Cap. XVII
Della instituzione del governo.
Sotto quale idea bisogna dunque concepire l’atto, per cui il governo venne istituito?
Anzi tutto osserverò, che quell’atto è complesso ossia composto di due altri, cioè delle stabilimento della legge e della esecuzione della legge.
Per mezzo del primo, il sovrano statuisce che vi sarà un corpo di governo stabilito sotto tale o tal forma, ed egli è chiaro che quell’atto è una legge.
Per mezzo del secondo, il popolo nomina i capi, che saranno incaricati del governo stabilito. Ora questa nomina essendo un atto particolare, non è una seconda legge, ma solo una conseguenza della prima ed un uffizio del governo.
La difficoltà sta nel capire come si possa avere un atto di governo prima che il governo esista, e come il popolo, il quale non è se non sovrano o suddito, possa diventar principe o magistrato in certe circostanze.
E qui eziandio scopresi una di quelle stupende proprietà del corpo politico, per cui si conciliano operazioni contradditorie in apparenza; il che avviene per una subita conversione della sovranità in democrazia, in guisa che senza nessun cambiamento sensibile e solamente per una nuova relazione di tutti a tutti, i cittadini divenuti magistrati, passano dagli atti generali agli atti particolari, e dalla legge alla esecuzione.
Un tale cambiamento di relazione non è una sottigliezza di speculazione senza esempio nella pratica, ma accade tutti i giorni nel parlamento d’Inghilterra, in cui la camera bassa in certe occasioni si trasmuta in grande comitato per meglio discutere gli affari, e così diventa semplice commissione da corte sovrana che era un momento prima; talmente che fa poscia la relazione a se stessa, come camera dei comuni, di ciò che statuiva testè in grande comitato, e delibera di nuovo sotto un titolo intorno a ciò che ha risoluto sotto un altro.
Tale è il vantaggio proprio del governo democratico, di potere cioè essere stabilito in fatto per mezzo di un semplice atto della volontà generale. Dopo la qual cosa quel governo provvisorio rimane in potere, se tale è la forma adottata, o stabilisce a nome del sovrano il governo prescritto dalla legge, e così tutto trovasi in regola. Non è possibile l’instituire il governo in nessuna altra maniera legittima e senza rinunziare ai principii dianzi stabiliti.