Pagina:Rousseau - Il contratto sociale.pdf/176


— 174 —


stabilimento della legge e della esecuzione della legge.

Per mezzo del primo, il sovrano statuisce che vi sarà un corpo di governo stabilito sotto tale o tal forma, ed egli è chiaro che quell’atto è una legge.

Per mezzo del secondo, il popolo nomina i capi, che saranno incaricati del governo stabilito. Ora questa nomina essendo un atto particolare, non è una seconda legge, ma solo una conseguenza della prima ed un uffizio del governo.

La difficoltà sta nel capire come si possa avere un atto di governo prima che il governo esista, e come il popolo, il quale non è se non sovrano o suddito, possa diventar principe o magistrato in certe circostanze.

E qui eziandio scopresi una di quelle stupende proprietà del corpo politico, per cui si conciliano operazioni contradditorie in apparenza; il che avviene per una subita conversione della sovranità in democrazia, in guisa che senza nessun cambiamento sensibile e solamente per una nuova relazione di tutti a tutti, i cittadini divenuti magistrati,