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Si vede ancora, che le parti contraenti sarebbero tra sè sotto la sola legge di natura e senza alcun mallevadore dei loro reciproci impegni, il che in ogni maniera ripugna allo stato civile: colui che ha la forza in mano essendo sempre il padrone dell’esecuzione, tanto varrebbe di dare il nome di contratto all’atto di un uomo che direbbe ad un altro: «Io vi do tutto il mio bene con patto che me ne restituirete quel tanto che vi piacerà.»

Nello stato vi è un solo contratto, ed è quello dell’associazione: quello solo ne esclude ogni altro. Non si potrebbe ideare nessun contratto pubblico che non fosse una violazione del primo.

Cap. XVII

Della instituzione del governo.

Sotto quale idea bisogna dunque concepire l’atto, per cui il governo venne istituito?

Anzi tutto osserverò, che quell’atto è complesso ossia composto di due altri, cioè delle