Documenti principali relativi alla Strada Ferrata dell'Italia Centrale/Statuti

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STATUTI


DELLA SOCIETÀ ANONIMA


COSTITUITA IN FIRENZE.



TITOLO 1.
Oggetto e carattere della Società.


Formazione della Società.

Art. 1. È formata in Firenze una Società Anonima all’oggetto di costruire e porre in attività una strada ferrata da Piacenza per Parma, Reggio, Modena e Bologna, a Prato o Pistoja, con un ramo da Reggio verso Mantova fino alla destra del Po, conformemente alla Convenzione stipulata in Roma il 1 maggio 1851 fra i Governi Pontificio, Austriaco, Estense, Parmense e Toscano.

Suo titolo.

Art. 2. Questa Società porterà il titolo di Società Anonima per la Strada Ferrata dell’Italia Centrale; con questa ditta dovranno intitolarsi tutti gli atti che la riguardano.

Sua rappresentanza.

Art. 3. Essa è rappresentata da un Comitato di costruzione, ed amministrazione fino a che tutta la linea non sia attivata, e di poi da un Comitato dirigente.

Obbligazioni dei soci.

Art. 4. Conseguentemente al carattere di Società Anonima, i soci non sono obbligati nè verso la Società, nè verso chicchessia ad alcun’altra somma oltre l’importo delle Azioni acquistate singolarmente da ognuno, e gli amministratori e direttori della Società non contraggono alcuna obbligazione nè solidale nè personale relativamente agli impegni che per essa assumono: obbligano bensì la Società in faccia ai terzi nei limiti delle attribuzioni conferite loro dai presenti Statuti. [p. 66 modifica] Sede della società.

Art. 5. La sede della Società è in Firenze, ma essa dovrà eleggere un domicilio in Modena, ove avrà costantemente un Rappresentante fornito dei pieni poteri per trattare definitivamente con la Commissione.

TITOLO II.
Del fondo sociale e delle azioni.

Fondo sociale.

Art. 6. Il fondo sociale sarà di settantacinque milioni di lire italiane diviso in settantacinque mila azioni al portatore di lire mille ciascuna, o centocinquantamila di lire cinquecento, regolandone la emissione sotto la dipendenza della Commissione internazionale, e nei modi che verranno stabiliti nell’atto di concessione definitiva. Se i settantacinque milioni esuberassero alle spese necessarie alla costruzione ed attivazione della strada, non si esigerà l’intiero valore delle azioni.

Emissione delle azioni.

Art. 7. L’emissione delle suddette azioni e dei titoli relativi spetta al Comitato di costruzione e di amministrazione. Egli avrà facoltà di emettere ancora dei certificati interinali, i quali rappresenteranno ad ogni effetto le azioni stesse, sempre che i possessori abbiano regolarmente effettuati i pagamenti delle rate del loro valore, che risulteranno dalle ricevute a tergo di esse. Tali certificati, al pagamento dell’ultima rata, verranno cambiati con azioni definitive.

Obblighi relativi verso la Commissione internazionale.

Art. 8. Ogni qualvolta sarà fatta una emissione di azioni o di certificati interinali, ne dovrà essere data partecipazione alla Commissione internazionale residente in Modena. I primi due ventesimi, che saranno incassati, dovranno essere depositati presso la Commissione medesima, la quale li restituirà al Comitato, in parte o in totalità, quando la progressiva esecuzione dei lavori lo richiederà.

Rate dei versamenti.

Art. 9. I soscrittori verseranno l’importo delle azioni in rate non maggiori di un ventesimo, ed a distanze non minori di due mesi l’una dall’altra.

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Intimazioni per medesimi.

Art. 10. Le intimazioni per i versamenti delle rate, dovranno essere notificate per due volte tre mesi innanzi e almeno, col mezzo dei giornali officiali di Vienna, Milano, Parma, Modena, Bologna, Firenze, e delle altre piazze nelle quali saranno agenti della Società.

Ove debbano effettuarsi.

Art.11. I versamenti saranno effettuati presso il cassiere della Società e presso gli agenti e banchieri, che verranno nominati dal Comitato nelle diverse piazze, ed in valute metalliche sonanti d’oro o di argento al corso di tariffa, escluso rame, moneta erosa e carta monetata.

Conseguenza della inesattezza dei versamenti.

Art. 12. I possessori delle azioni, che nel termine di quindici giorni da quello stabilito dal Comitato non si presentassero ad eseguire il versamento delle rispettive rate, s’intenderà che abbino rinunziato alla costituzione in mora e perderanno i versamenti già fatti che cadono a benefizio della Società; le azioni poi verranno realizzate nel modo che il Comitato crederà utile per la Società.

Interessi ed utili per i primi 50 anni.

Art. 13. I certificati interinali e le azioni perciperanno fino al cinquantesimo anno dall’apertura dell’intera linea.

1.° Un frutto fisso del 5 per cento all’anno, garantito dai cinque Governi Pontificio, Austriaco, Modenese, Parmense e Toscano.

2.° Gli utili netti che risulteranno dall’esercizio della strada ferrata, oltre il suddetto 5 per cento da ripartirsi per metà tra la Società ed i cinque Governi contraenti, a norma dell’atto di concessione definitiva.

Interessi ed utili spirato detto termine.

Art. 14. Spirato il cinquantesimo anno dall’apertura totale della strada, e quindi per gli altri trent’anni della concessione, le azioni non avranno più la garanzia suddetta del frutto del 5 per cento, ma godranno invece degli utili provenienti dall’esercizio di essa strada, salvo il riparto della eccedenza sul 5 per cento, di che nell’articolo precedente.

Decorrenza dei frutti.

Art. 15. Il frutto del cinque per cento sulle somme sborsate dagli azionisti decorrerà dalla fine di ciascuno dei mesi nei quali sarà avvenuto il pagamento, cosicchè tutte le somme versate entro un dato mese diverranno fruttifere il primo giorno del mese successivo. [p. 68 modifica] Pagamenti nel maggio e nel novembre.

Art. 16. Tanto i frutti che i dividendi verranno pagati in due rate semestrali, cioè il primo del mese di maggio e di novembre di ciascun anno nelle piazze principali dove si troveranno agenti della Società.

Sequestri non ammessi.

Art. 17. La Società non ammette sequestri nè sul capitale, nè sugli interessi, nè sopra i dividendi delle azioni.

Le azioni sono indivisibili.

Art. 18. Le azioni sono indivisibili rispetto alla Società; quindi tutti i comproprietari di un’azione devono farsi rappresentare da una sola e medesima persona.


TITOLO III.
Del Comitato di costruzione e di amministrazione,
e del Comitato dirigente.

Comitato di costruzione e di amministrazione.

Art.19. La rappresentanza e amministrazione della Società risiede in un Comitato di costruzione e di amministrazione, al quale dovrà succedere in appresso un Comitato dirigente.

Composizione del suddetto.

Art. 20. Il Comitato di costruzione ed amministrazione resta in carica fino all’attivazione totale della strada. Esso è composto come appresso:


Professore Vincenzo Amici Presidente.

Carlo Schmitz, Vice Presidente.

Commendatore Luigi Ferrari Corbelli.

Bartolommeo Cini.

Paolo Lampronti.

Sansone d’Ancona.

Giuseppe De Montel.

Salvatore Caccianino.

David Levi.

Cavaliere Pasquale Revoltella.

Dottor Roberto de’ Filippi, Segretario.

Pietro Cini, Gerente.


Elezione dei suoi membri.

Art. 21. In caso di mancanza o dimissione di alcuno dei Membri che lo compongono, gli altri eleggono a maggiorità di voti il successore. È in loro facoltà di non farlo, purché [p. 69 modifica]per altro in ogni caso il numero dei componenti il Comitato non rimanga minore di nove.

Comitato dirigente.

Art. 22. Il Comitato dirigente sarà composto di nove membri, e verrà eletto dagli azionisti in adunanza generale, come all’articolo 34 dei presenti Statuti.

Rappresentanze e attribuzioni dei Comitati.

Art. 23. Il Comitato di costruzione e quindi il Comitato dirigente rappresentano la Società e sono incaricati della superiore direzione ed amministrazione di tutti gli affari sociali. Emettono le azioni secondo il disposto dagli articoli precedenti, e provvedono a tutte le Decorrenze ed a tutti i bisogni sociali; intimano i pagamenti delle azioni: nominano il cassiere ed il gerente della Società, non che gli agenti che occorreranno nelle diverse città all’estero; e provvedono a tutti gli altri impieghi subalterni, determinandone le attribuzioni ed i stipendi; determinano, come meglio credono, e sorvegliano i modi di esecuzione dell’impresa. Il Comitato di costruzione provvede più particolarmente a tutto quello che occorre per la costruzione della strada sotto la dipendenza ed ispezione della Commissione internazionale a forma dell’articolo 8 della Convenzione 1 maggio 1851. Egli rende conto ogni anno alla Commissione dei lavori fatti e delle spese commesse per la costruzione ed attivazione della strada, e pubblica nel foglio officiale di Firenze questi rendiconti annuali con l’approvazione che ne abbia data la Commissione. Quando poi lo creda utile e conveniente, ha facoltà di emettere delle cartelle di debito fruttifere ed ammortizzabili ad epoche determinate. Prima però di emettere tali cartelle dovrà depositare per un valore equivalente di azioni presso la Commissione internazionale. E queste azioni non potranno ritirarsi che a misura che vengono estinte le cartelle di debito corrispondenti, di modo che l’effetto sia che, fra azioni e cartelle di debito, non si trovi mai in circolazione una somma maggiore del fondo sociale.

Adunanze del Comitato.

Art. 24. Le adunanze del Comitato hanno luogo in Firenze. Le sue deliberazioni debbono essere vinte a pluralità di voti, ma perchè siano valide dovranno essere rese alla presenza di due terzi almeno dei Membri che lo compon[p. 70 modifica]gono. In caso di parità il Presidente, e in sua mancanza il Vice Presidente, darà doppio voto.

Rinnovazione dei Membri.

Art. 25. Alla fine di ogni anno escono dal Comitato dirigente tre de’ suoi membri, per i primi anni estratti a sorte, e quindi secondo la rispettiva loro anzianità. I membri, che cessano di far parte del Comitato, sono suscettibili di rielezione.

TITOLO IV.
Del Presidente e Vice Presidente, del Segretario
e dei Consiglieri.

Del Presidente. Art. 26. Incombe al Presidente di presiedere e dirigere le adunanze del Comitato di costruzione e di quello dirigente, e degli azionisti; d’intimare tanto le une che le altre; di farsi organo fra il Comitato di costruzione, e quello dirigente e la Commissione internazionale per il regolare sfogo degli affari relativi alla Società; di firmare le azioni; di apporre il visto agli atti delle adunanze del Comitato; di controllare le operazioni del gerente e del cassiere.

Del Vice Presidente.

Art. 27. Il Vice Presidente rappresenta il Presidente nei casi di legittimo impedimento di quest’ultimo, e rimane investito delle medesime incombenze e facoltà del Presidente medesimo.

Del Segretario.

Art. 28. Incombe al Segretario del Comitato di compilare e sottoscrivere i processi e gli atti tutti delle adunanze del Comitato e della Società; di controfirmare le azioni; di tenere la corrispondenza ed il registro delle deliberazioni prese nelle adunanze; di custodire le concessioni, gli atti ed i documenti tutti riguardanti la Società, ed in fine l’archivio intiero.

Dei Consiglieri.

Art. 29. I Consiglieri prendono parte a tutte le discussioni del Comitato, e vi rendono voto. [p. 71 modifica]
TITOLO V.
Del Gerente, del Cassiere, dei Sindaci
e del Rappresentante in Modena.

Del Gerente.

Art. 30. Il Gerente è l’agente in capo della Società, e quindi l’esecutore delle deliberazioni del Comitato. Egli assiste all’adunanza del medesimo, ma non ha voto; firma le lettere ed i contratti, citando in questi ed in quelle le autorizzazioni avute dal Comitato.

Del Cassiere.

Art. 31. Al Cassiere della Società, che sarà persona di notoria probità e solventezza, incombe di conservare e custodire la cassa ed il portafoglio della Società, di eseguire gli incassi ed i pagamenti, dietro i mandati, che saranno rilasciati dal Gerente, e controfirmati dal Presidente e dal Segretario.

Dei Sindaci.

Art. 32. Gli azionisti in adunanza generale eleggono ogni anno due Sindaci, ai quali incombe di esaminare il bilancio annuale, e di presentare una relazione in iscritto all’adunanza generale, dopo averla comunicata almeno quindici giorni innanzi al Comitato dirigente.

Del Rappresentante la Società in Modena.

Art.. 33. Il Comitato eleggerà un Incaricato domiciliato in Modena, il quale rappresenterà a tutti gli effetti la Società ne’ suoi rapporti con la Commissione internazionale residente in detta città. Egli corrisponderà col Presidente e col Gerente della Società, secondo la natura degli incarichi che dovrà adempire.


TITOLO VI.
Delle adunanze generali.

Prima adunanza generale.

Art. 34. Gli azionisti si riuniranno in adunanza generale appena che sarà terminata e posta in attività tutta la strada, o prima di tale epoca, se la Commissione internazionale lo giudicherà opportuno. In tale adunanza riceveranno comunicazione del risultato dei rendiconti delle spese fatte, presentati annualmente alla Commissione internazionale e da [p. 72 modifica]Essa approvati. Eleggeranno i componenti del Comitato dirigente, che deve d’allora in poi amministrare la Società; stabiliranno l’epoca delle successive adunanze generali, e risolveranno tutte quelle proposizioni, che il Comitato di costruzione crederà opportuno di sottoporre nell’interesse dell’impresa. Tanto questa, quanto le successive adunanze generali dovranno essere convocate per l’epoca che sarà stabilita d’accordo colla Commissione internazionale, la quale potrà farvisi rappresentare per mezzo di Commissari, a forma dell’Art. 16 (a) della Convenzione del 1 maggio.


Adunanze generali successive.

Art. 35. Le successive adunanze generali avranno luogo ordinariamente una volta all’anno, all’epoca stabilita come sopra.


Soci assenti.

Art. 36. I soci non intervenienti alle adunanze generali si ritengono onninamente consenzienti alle deliberazioni delle medesime.


Soggetti da trattare nelle adunanze generali.

Art. 37. Nell’adunanza generale ordinaria

l.° Si prende ad esame il bilancio annuale;

2,° Si fa lettura del relativo rapporto dei Sindaci;

3.° Si mette in deliberazione l’approvazione del bilancio medesimo;

4.° Si eleggono i Sindaci del bilancio successivo;

5.° Si nominano i membri del Comitato dirigente, che devono rimpiazzare quelli che cessano di farne parte ai termini dell’articolo 25.

6.° Si discutono e si risolvono tutte le proposizioni, che il Comitato crederà opportune di sottoporre alla Società.


Modo di votazione.

Art.. 38. Tutte le deliberazioni delle adunanze generali saranno prese a pluralità di voti, ad eccezione di quelle che riguardano le modificazioni da farsi agli Statuti, le quali debbono esser vinte con due terzi di voti, e sottoporsi all’approvazione della Commissione.


Modo di elezione dei Sindaci.

Art. 38. (bis) Le nomine dei Sindaci e dei Membri del Comitato si fanno direttamente per via di schede a maggioranza relativa di voti. Affinchè però le deliberazioni dell’adunanza generale siano valide, è necessario che gli azionisti [p. 73 modifica]intervenuti rappresentino almeno un decimo delle azioni emesse.

Il possessore di dieci azioni ha voto.

Art. 39. Tutti i possessori di dieci azioni potranno intervenire a dar voto nelle adunanze generali. Il medesimo individuo potrà dar tanti voti quante sono le decine di azioni che possiede. Ogni azionista, per essere ammesso alle adunanze, dovrà presentare il viglietto, che gli verrà dispensato contro il deposito delle sue azioni o di analogo certificato degli agenti della Società, il quale deposito dovrà essere eseguito all’uffizio della Società in Firenze, almeno nel giorno innanzi a quello dell’adunanza generale.

Discipline per prendere la parola.

Art.. 40. Ogni socio ammesso all’adunanza generale potrà prendere la parola dietro il permesso ottenutone dal Presidente, il quale non lo potrà negare ogni volta che il socio si proponga di discutere un argomento, intorno a cui sia stata già depositata una proposizione in iscritto al banco della Presidenza.

Del Protocollo.

Art.. 41. Le deliberazioni dell’adunanza generale saranno registrate in un protocollo specialmente destinato a tale oggetto, il quale dovrà soscriversi dal Presidente e dal Segretario delle dette adunanze, e controfirmarsi da uno almeno dei Rappresentanti della Commissione Internazionale.


TITOLO VII.
Del bilancio.

Il bilancio si forma alla fine di ogni anno.

Art.. 42. Alla fine d’ogni anno, dopo l’apertura dell’intera strada, sarà compilato dal Comitato il bilancio della amministrazione sociale coll’approvazione della Commissione internazionale, secondo le regole statuite nella Convenzione fra i cinque Governi del 1 maggio 1851. articoli 11, 12, e 14.

Divisione degli utili.

Art.. 43. Gli utili netti risultanti dal bilancio, al di là dell’interesse del cinque per cento, che vien sempre prelevato a favore degli azionisti anche dopo cessata la garanzia dei Governi, saranno divisi in parti uguali, per tutta la durata della concessione, tra la Società ed i cinque Governi contraenti. [p. 74 modifica] Luogo dei pagamenti.

Art. 44. Il pagamento tanto degli interessi, quanto degli utili verrà fatto tanto in Firenze presso il Cassiere della Società, quanto nelle altre piazze all’estero, ove esistono agenti della Società stessa, ai cambi che volta per volta verranno determinati dal Comitato, e da lui preventivamente pubblicati sopra i giornali officiali.

TITOLO VIII.
Disposizioni generali.

Decisione per arbitri.

Art. 45. Qualunque contestazione nascesse per l’interpretazione e l’esecuzione dei presenti Statuti, sarà risoluta da arbitri inappellabilmente, non ostante le contrarie disposizioni delle leggi veglianti, alle quali è espressamente convenuto dovere rinunziare chiunque prenderà parte alla presente Società.


I presenti Statuti sono stati approvati dalla Commissione Internazionale, che rappresenta in Modena i cinque Governi contraenti.


Modena, questo dì 26 Giugno 1852.


Conte Gaetano ZUCCHINI Commissario PONTIFICIO.

Cav. Luigi NEGRELLI-MOLDELBE Commissario AUSTRIACO.

Consigliere Dottor Carlo RONCAGLIA Commissario ESTENSE.

Cav. Francesco BELLENI Commissario PARMENSE.

Commendatore Alessandro MANETTI Commissario TOSCANO.

Ingegnere Salvatore CACCIANINO.

Giuseppe FUMAGALLI.

Enrico Ridolfo SCHINTZ.