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gono. In caso di parità il Presidente, e in sua mancanza il Vice Presidente, darà doppio voto.

[Rinnovazione dei Membri.]

Art. 25. Alla fine di ogni anno escono dal Comitato dirigente tre de’ suoi membri, per i primi anni estratti a sorte, e quindi secondo la rispettiva loro anzianità. I membri, che cessano di far parte del Comitato, sono suscettibili di rielezione.

TITOLO IV.
Del Presidente e Vice Presidente, del Segretario
e dei Consiglieri.

[Del Presidente.] Art. 26. Incombe al Presidente di presiedere e dirigere le adunanze del Comitato di costruzione e di quello dirigente, e degli azionisti; d’intimare tanto le une che le altre; di farsi organo fra il Comitato di costruzione, e quello dirigente e la Commissione internazionale per il regolare sfogo degli affari relativi alla Società; di firmare le azioni; di apporre il visto agli atti delle adunanze del Comitato; di controllare le operazioni del gerente e del cassiere.

[Del Vice Presidente.]

Art. 27. Il Vice Presidente rappresenta il Presidente nei casi di legittimo impedimento di quest’ultimo, e rimane investito delle medesime incombenze e facoltà del Presidente medesimo.

[Del Segretario.]

Art. 28. Incombe al Segretario del Comitato di compilare e sottoscrivere i processi e gli atti tutti delle adunanze del Comitato e della Società; di controfirmare le azioni; di tenere la corrispondenza ed il registro delle deliberazioni prese nelle adunanze; di custodire le concessioni, gli atti ed i documenti tutti riguardanti la Società, ed in fine l’archivio intiero.

[Dei Consiglieri.]

Art. 29. I Consiglieri prendono parte a tutte le discussioni del Comitato, e vi rendono voto.