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STATUTI


DELLA SOCIETÀ ANONIMA


COSTITUITA IN FIRENZE.



TITOLO 1.
Oggetto e carattere della Società.


[Formazione della Società.]

Art. 1. È formata in Firenze una Società Anonima all’oggetto di costruire e porre in attività una strada ferrata da Piacenza per Parma, Reggio, Modena e Bologna, a Prato o Pistoja, con un ramo da Reggio verso Mantova fino alla destra del Po, conformemente alla Convenzione stipulata in Roma il 1 maggio 1851 fra i Governi Pontificio, Austriaco, Estense, Parmense e Toscano.

[Suo titolo.]

Art. 2. Questa Società porterà il titolo di Società Anonima per la Strada Ferrata dell’Italia Centrale; con questa ditta dovranno intitolarsi tutti gli atti che la riguardano.

[Sua rappresentanza.]

Art. 3. Essa è rappresentata da un Comitato di costruzione, ed amministrazione fino a che tutta la linea non sia attivata, e di poi da un Comitato dirigente.

[Obbligazioni dei soci.]

Art. 4. Conseguentemente al carattere di Società Anonima, i soci non sono obbligati nè verso la Società, nè verso chicchessia ad alcun’altra somma oltre l’importo delle Azioni acquistate singolarmente da ognuno, e gli amministratori e direttori della Società non contraggono alcuna obbligazione nè solidale nè personale relativamente agli impegni che per essa assumono: obbligano bensì la Società in faccia ai terzi nei limiti delle attribuzioni conferite loro dai presenti Statuti.