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[Luogo dei pagamenti.]

Art. 44. Il pagamento tanto degli interessi, quanto degli utili verrà fatto tanto in Firenze presso il Cassiere della Società, quanto nelle altre piazze all’estero, ove esistono agenti della Società stessa, ai cambi che volta per volta verranno determinati dal Comitato, e da lui preventivamente pubblicati sopra i giornali officiali.

TITOLO VIII.
Disposizioni generali.

[Decisione per arbitri.]

Art. 45. Qualunque contestazione nascesse per l’interpretazione e l’esecuzione dei presenti Statuti, sarà risoluta da arbitri inappellabilmente, non ostante le contrarie disposizioni delle leggi veglianti, alle quali è espressamente convenuto dovere rinunziare chiunque prenderà parte alla presente Società.


I presenti Statuti sono stati approvati dalla Commissione Internazionale, che rappresenta in Modena i cinque Governi contraenti.


Modena, questo dì 26 Giugno 1852.


Conte Gaetano ZUCCHINI Commissario PONTIFICIO.

Cav. Luigi NEGRELLI-MOLDELBE Commissario AUSTRIACO.

Consigliere Dottor Carlo RONCAGLIA Commissario ESTENSE.

Cav. Francesco BELLENI Commissario PARMENSE.

Commendatore Alessandro MANETTI Commissario TOSCANO.

Ingegnere Salvatore CACCIANINO.

Giuseppe FUMAGALLI.

Enrico Ridolfo SCHINTZ.