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intervenuti rappresentino almeno un decimo delle azioni emesse.

[Il possessore di dieci azioni ha voto.]

Art. 39. Tutti i possessori di dieci azioni potranno intervenire a dar voto nelle adunanze generali. Il medesimo individuo potrà dar tanti voti quante sono le decine di azioni che possiede. Ogni azionista, per essere ammesso alle adunanze, dovrà presentare il viglietto, che gli verrà dispensato contro il deposito delle sue azioni o di analogo certificato degli agenti della Società, il quale deposito dovrà essere eseguito all’uffizio della Società in Firenze, almeno nel giorno innanzi a quello dell’adunanza generale.

[Discipline per prendere la parola.]

Art.. 40. Ogni socio ammesso all’adunanza generale potrà prendere la parola dietro il permesso ottenutone dal Presidente, il quale non lo potrà negare ogni volta che il socio si proponga di discutere un argomento, intorno a cui sia stata già depositata una proposizione in iscritto al banco della Presidenza.

[Del Protocollo.]

Art.. 41. Le deliberazioni dell’adunanza generale saranno registrate in un protocollo specialmente destinato a tale oggetto, il quale dovrà soscriversi dal Presidente e dal Segretario delle dette adunanze, e controfirmarsi da uno almeno dei Rappresentanti della Commissione Internazionale.


TITOLO VII.
Del bilancio.

[Il bilancio si forma alla fine di ogni anno.]

Art.. 42. Alla fine d’ogni anno, dopo l’apertura dell’intera strada, sarà compilato dal Comitato il bilancio della amministrazione sociale coll’approvazione della Commissione internazionale, secondo le regole statuite nella Convenzione fra i cinque Governi del 1 maggio 1851. articoli 11, 12, e 14.

[Divisione degli utili.]

Art.. 43. Gli utili netti risultanti dal bilancio, al di là dell’interesse del cinque per cento, che vien sempre prelevato a favore degli azionisti anche dopo cessata la garanzia dei Governi, saranno divisi in parti uguali, per tutta la durata della concessione, tra la Società ed i cinque Governi contraenti.