Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse/Appendice e Documenti/Documento 9

Documento N.° 9

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Documento N.° IX

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REGIE LETTERE PATENTI


per le quali S. M. autorizza una società privata ad imprendere gli studi necessari per la costruzione di una strada ferrata da Genova al Piemonte e confine lombardo, e stabilisce le condizioni alle quali otterrà la medesima il privilegio dell’opera, dove, compiti gli studi suddetti, trattisi di quella eseguire.

in data 10 settembre 1840

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CARLO ALBERTO


PER LA GRAZIA DI DIO


RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ec., ec.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ec., ec., ec.


I banchieri e negozianti Cesare Gavagnari, Raffaele Pratologo quondam Rocco, Morro Alberti e Compagnia, Antonio Quartara fu Gioanni, Francesco Rocca e figli, e Giuseppe Raineri, promotori e fondatori della società per la formazione della strada ferrata da Genova al Piemonte e confine lombardo, essendosi dichiarati disposti a prestare la cauzione loro richiesta in guarentigia della debita esecuzione di studi del terreno, e relativi disegni, abbiamo riconosciuto opportuno non solamente di dare alla società predetta l'autorizzazione di provvedere agli studi che ha in mira, co’ favori di cui a tal uopo può abbisognare, ma ancora di stabilire fin d’ora le condizioni con le quali, nel caso d’eseguimento dell’impresa, sarà da noi conceduto alla società medesima il privilegio di essa. Epperò per le presenti di nostra certa scienza, regia autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo preso le seguenti determinazioni: [p. 546 modifica]I. Concediamo ai supplicanti il permesso di costituirsi provvisoriamente in società, con autorizzazione di far levare piani e livelli ovunque bisognasse lungo la linea da trascorrersi dalla strada di cui si tratta, e nel modo istesso con cui si pratica secondo i regolamenti per le strade regie, con il carico, ben inteso, del risarcimento dei danni qualora ne cagionassero.

II. Accordiamo pure ad essa società l’autorizzazione di richiedere presso le varie autorità e dicasteri, in quanto sarà conciliabile coll’interesse del regio e pubblico servizio, i lumi, cognizioni e protezione che potessero ad essa giovare nel suo intento.

III. Concediamo parimenti ai soci suddetti il reale nostro affidamento, che qualora si compiano gli studi summenzionati entro diciotto mesi dalla data delle presenti, e la società, vedutone il risultamento, trovi la sua convenienza nell’impresa, e ricorra perciò ad ottenere la sovrana nostra autorizzazione, è loro accordato sin d’ora per allora il privilegio della sua esecuzione alle condizioni seguenti:

1.° Veduto il risultato del tracciamento della strada, e dei calcoli della spesa necessaria pella sua costruzione, calcoli che saranno da noi sottoposti alla conveniente verificazione dopo che i piani e progetti relativi all’opera avranno ottenuto la nostra sovrana approvazione, i fondatori e promotori suddetti potranno formare una compagnia anonima per azioni in numero corrispondente e proporzionato alla spesa presunta dei lavori, chiarita e verificata come sovra, con autorizzazione di costrurre e mettere in attività una strada di ferro a semplice o doppia via, che, partendo fuori delle mura della città di Genova, si porti per l’Appennino e la valle della Scrivia nella pianura al di là di Serravalle, ove, divisa in due rami, progredisca da una parte oltre il Po al confine di Pavia, piegando dall’altra verso Alessandria, con riserva di proseguire verso Torino, come sarà detto all’articolo 22.°

2.° La presente società provvisoria però non potrà mettere in corso azioni,o promesse di azioni per via di cartelle, non dovendo queste essere spedite che dopo quando sarà da noi approvata la società definitiva; essa non potrà neppure esigere od accettare somma veruna per antecipazione od a conto delle azioni da stabilirsi in altro tempo, salvo bensì ai fondatori l’arbitrio di ricercare fin d’ora, col mezzo del personale ed individuale loro credito, quella cooperazione di cui hanno bisogno nella futura impresa, anche con promettere verbalmente o per mezzo di semplice lettera non negoziabile, e così non per modo obbligatorio, ma semplicemente per anticipata trattativa, ed a suo tempo, le corrispondenti azioni, l’ammessione delle quali avrà luogo solamente dopo la nostra approvazione.

Potranno per altro i fondatori esigere tanto in cedole pubbliche, quanto in altra valuta dai compartecipi la necessaria guarentigia per la quote di concorso de’ medesimi nelle spese e malleverie richieste per l’impresa, da non eccedere essa guarentigia il quattro per cento della loro partecipazione, [p. 547 modifica]obbligandosi i fondatori di farne il deposito presso il marchese Deferrari di Galliera, e di effettuarne la restituzione, dedotte le spese, qnando non s’imprenda la costruzione della strada.

3.° La strada dovrà cominciare fuori le mora di Genova, e non potrà avere un ponte fisso sol Po inferiormente alla foce del torrente Currone nelle vicinanze del porto di Gerola; trattandosi di un ponte mobile, tale località non sarà di rigore, ma non dovrà scostarsene di molto.

In quanto riguarda le dimensioni della strada ed alle particolarità tecniche, la compagnia s’intenderà col nostro governo, conformandosi all’uso generale adottato per tali lavori nei paesi esteri, ma però nel modo più conciliabile colle particolari località che deve trascorrere la strada e così colla condizione che, se in qualche luogo non fosse praticabile la comunicazione colle altre comunicazioni laterali, salvo che attraversando la strada ferrata, la società sia tenuta all’eseguimento di tutte le opere di cautela che saranno stabilite dagl’ingegneri del nostro governo.

4.° Ci riserviamo di permettere, unicamente come contrasegno della speciale nostra protezione, e come titolo di onore, e non come affidamento di alcun concorso per parte del nostro governo, che tale strada, quando sarà cominciata, prenda il nome di via Albertina, e provvisoriamente che la società che deve costrurla, assuma quello di Società Reale della strada ferrata da Genova al Piemonte e confine lombardo, riservandoci però intorno alla stessa di approvare l’opportuno statuto.

5.° Allorché i piani e calcoli ed i progetti definitivi verranno a noi sottoposti, come è detto all’articolo 4.°, ci riserbiamo d’introdurre nei medesimi quei cangiamenti che crederemo necessari all’interesse generale e del nostro servizio, purché non siano contrari alla essenza delle disposizioni del presente provvedimento. Sarà facoltativo alla società di aderire a siffatti cangiamenti o di ritirarsi dall’impresa, ma in caso di rifiuto essa non avrà diritto ad alcuna indennizzazione.

6.° La strada dovrà essere aperta entro cinque anni dall’approvazione del tracciamento, salvo casi di guerra straordinari, ecc., ecc., nei quali il tempo sarà prolungato d’accordo col nostro governo.

7.° La proprietà della strada, salvo il diritto riservato al governo all’articolo 17.°, resterà per novantanove anni dall’apertura del transito nella compagnia, la quale potrà valersene come meglio le converrà, e mettervi in opera per la facilitazione dei trasporti d’ogni genere, cavalli, altri animali, macchine, ecc., ecc, con avervi per i cavalli gli oppportuni ricambi.

Dopo tale epoca rimarrà nel governo in quanto al suolo ed ai ponti, canali ed altre costruzioni facienti stabilmente parte della strada; ma resteranno alla compagnia le rotaie e gli attrezzi tutti.

8.° La strada non potrà essere posta in esercizio se prima non sarà stata coi voluti esperimenti riconosciuta suscettibile di essere aperta al pubblico senza veruna sorta di pericolo. [p. 548 modifica]9.° Per trent’anni dopo l’apertura il governo non permetterà la costrnzione di verun’altra strada ferrata per tutta l’estensione della Riviera occidentale ed orientale di Genova, e nell’intorno per entro alla circonferenza di 20,000 metri da ciascuna parte della nuova strada.

Resta però sempre riservata al governo la piena facoltà di stabilire in qualunque sito creda più opportuno quella diramazione e protendimento, e quelle comunicazioni, canali, strade e passaggi che crederà convenienti, purchè non costrutte a ruotaie di ferro.

10.° Per l’occupazione dei terreni, materiali opportuni, ecc., la compagnia sarà trattata come il Regio Demanio per la costruzione delle strade regie, con che però essa si uniformi al disposto degli articoli 8.°, 9.° e 11.° delle regie patenti del 6 aprile 1839.

11.° Sono concedute all’impresa le seguenti esenzioni:

I. La franchigia per l’introduzione ne’ regii Stati delle rotaie in ferro e pelle macchine locomotive, e per gli altri oggetti riconosciuti dal governo come strettamente ed esclusivamente necessari al primo stabilimento della strada, come pure per la introdozione del carbone, il tutto mediante le debite cautele doganali, e quelle altre necessarie per accertare l’impiego effettivo degli oggetti suddetti, e quanto al carbone, salvo il diritto detto di bilancia.

II. L’esenzione da ogni diritto di transito e di trasporto, tanto a favore della strada, come di tutto ciò che transiterà sulla medesima, eccettuati i generi di regale privativa, e salvi i dazi generali di consumo, e ciò cominciando dal luogo del caricamento e dello scaricamento dei carri e vetture della compagnia.

III. L’immunità dei tributi pei terreni occupati dalla strada.

IV. L’esenzione dai diritti proporzionali d’insinuazione pei contratti occorrenti pella nuova strada, come acquisti di terreni, di fabbricati e simili.

V. La rimessione a prezzo di favore di quella quantità di polvere da mina che si riconoscerà necessaria alla costruzione della strada.

12.° L’esenzione accordata come sovra al N.° 1.° durerà per intiero sino al totale compimento della strada.

Verrà quindi modificata e ristretta a quella quantità di macchine e di ruotaie che saranno riconosciute indispensabili pel mantenimento della strada, avuto anche riguardo alla quantità, qualità e prezzo di quegli articoli che potranno essere provvisti dalle fabbriche nazionali. Quanto però alle macchine locomotive ed al combustibile necessario al loro servizio, resteranno esenti, come nello stesso N.° 1.° dell’articolo precedente, per li trent’anni della privativa, e dopo questo tempo una tale esenzione durerà pel combustibile fintantoché venissero a scoprirsi nd regii Stati delle cave le quali fossero in grado di somministrare il carbone fossile adattato al servizio delle macchine ad un prezzo di poco superiore à quello proveniente dall’estero. [p. 549 modifica]13.° La compagnia potrà servirsi dovunque e per qualunque oggetto di facchini attaccati al suo servizio, o come meglio stimerà, purché si conformi ai regolamenti e disposizioni che la Polizia crederà di prescrivere pei mantenimento dell’ordine pubblico.

14. Il maximum de’ prezzi di trasporto da Genova a Torino e viceversa, è fissato, per le merci, a lire tre per ogni quintale metrico.

Per le persone, esso dovrà essere regolato in modo da non oltrepassare i due terzi della media de’ prezzi ordinari attuali, e non potrà in nessun caso venire stabilito senza essere stato previamente approvato dal governo.

È poi riservata al governo la facoltà di modificare la tariffa di questi prezzi dopo trent’anni, secondo le risultanze de’ conti che la compagnia dovrà presentare circa al prodotto de’ trasporti.

I prezzi summenzionati verranno proporzionatamente ridotti per le distanze intermedie tra Torino e Genova.

15.° Il governo in caso di bisogno tanto per i trasporti di truppa, quanto per ogni altro suo servizio, avrà diritto di servirsi prelativamente e ai prezzi di tariffa dei mezzi di trasporto stabiliti.

Per le truppe in corpo si combinerà un prezzo discreto.

Potrà anche servirsi della strada per la corrispondenza postale, contro il pagamento pure da concertarsi. Valendosi il governo dei carri suoi propri per i trasporti dell’artiglieria, godrà di una diminuzione proporzionata nelle tariffe: però non si potrà eccedere in questi trasporti il maximum del peso solito ad imporsi per i carri ordinari.

16.° Qualora per guerra nello Stato si dovessero rimuovere le ruotaie, ed ovunque fosse necessario, il governo farà tutte le spese occorrenti. Cessate le circostanze che avranno dato luogo all’intercettamento, concederà ma equitativa indennizzazione da calcolarsi unicamente sul valore degli oggetti e materiali demoliti o deteriorati in simile occorrenza.

I regii ingegneri potranno preparare in più luoghi nella costruzione della strada i mezzi di prontamente distruggerla.

17.° Il regio governo si riserva la facoltà di riscattare la strada, non però prima di trent’anni dal giorno in cui sarà aperta al transito, ed il prezzo ne verrà regolato alla quota media dd corso delle azioni nel quinquennio precedente, esclusi gli anni di guerra guerreggiata nello Stato, di blocco, epidemia ed altri evenimenti straordinari che abbiano apportato una considerevole perturbazione nelle transazioni commerciali.

La compagnia non sarà tenuta a cedere il possesso dela strada, se non dopo l’intiero suo pagamento, ed intanto il governo subentrerà al godimento delle azioni corrispondenti alle somme da lui pagate per ciascheduna rata.

18.° Nel corso dei lavori, ed anche dopo, potranno essere introdotte nel tracciamento stabilito quelle modificazioni che dalla compagnia fossero riconosciute opportune; però trattandosi di cose essenziali dovranno essere [p. 550 modifica]preventivamente autorizzate dal governo, il quale si riserva anche il diritto di sorvegliare la strada tanto nella sua costruzione, qnanto nel suo uso.

19.° La società si potrà valere delle carte e documenti esclunvamente relativi alla strada di ferro, esistenti nel regii uffizi, che le saranno comunicati, previe le debite richieste, e colle cautele prescritte dai regolamenti.

20.° La compagnia potrà per lo stabilimento della strada, valersi del letto dei fiumi e torrenti, ed il terreno a quest’uopo occupato esistente tra il lembo della nuova strada ed il confine delle possessioni confrontanti resterà di sua proprietà, in modo però che il medesimo rimanga inalienabile e faccia parte integrante della strada.

Questa proprietà ritornerà al governo quando sarà il caso di cadere nel regio demanio tutta la strada.

21.° Ad eccezione del ponte sul Po, nel resto la compagnia sarà in pieno arbitrio di far passare la strada ovunque crederà conveniente fra gli estremi espressi nell’articolo delle presenti, salvo sempre, ben inteso, la nostra approvazione a mente dell’articolo 5.°

22.° Entro un anno dall’approvazione degli studi di tracciamento dovranno essere presentati al nostro governo i progetti per la costruzione della strada a Torino ed al lago Maggiore, in difetto s’intenderà che la compagnia abbia rinunciato all’esecuzione del progetto o progetti non presentati; però dopo sei mesi dal presente affidamento il governo potrà sentire proposizioni d’altri concorrenti per l’esecuzione di detti tronchi, ma in questo caso dovrà comunicare i progetti alla compagnia, la quale avrà, a condizioni eguali, la preferenza, e tre mesi per rispondere in modo definitivo.

23.° Dopo che la compagnia, veduto il risultato degli studi, avrà dichiarato di assumere definitivamente l’impresa, ed avrà ottenuto la nostra approvazione, presterà una cauzione di lire cinquecentomila in fondi pubblici nazionali, nessuno eccettuato, da ritirarsi in cinque parti eguali; corrispondenti ad altretanti parti eguali dell’intiera opera a misura che verranno successivamente compite.

I fondatori, durante i lavori, dovranno tenere a loro mani ed inalienabili almeno per trentamila lire d’azioni per ciascuno, e qualora il numero di essi fosse minore di otto, dovranno altrimenti crescere proporzionatamente la quota loro in modo che la somma totale di queste azioni indianabili da tenersi a mani dei fondatori non sia mai minore di duecentoquarantamila lire.

Essi dovranno intanto prestare sopra fondi dello Stato una cauzione di lire cinquantamila, la quale rimarrà sciolta tosto che gli stadi e disegni accennati nell’articolo 1.° ci saranno presentati, abbiasi del resto ad eseguire, o no, la costruzione della strada.

24.° Il privilegio rimarrà estinto se entro un anno dalla definitiva approvazione del tracciamento non saranno stati incominciati i lavori di costruzione, a meno legittimo impedimento. [p. 551 modifica]25.° Prima di mettere in esercizio la strada sarà concertato fra il governo e la società il minimmm della celerità dei trasporti.

26.° La compagnia si concerterà con l’autorità spirituale per l’istruzione morale e religiosa de’ suoi impiegati inferiori ne’ giorni festivi.

27.° Qpalora i suddetti fondatori della società, visto il risultato degli studi di tracciamento, e le modificazioni che vi fossero introdotte dal governo, abbandonassero l’impresa, gli studi istessi, cioè i piani, i profili ed i progetti diverranno proprietà del governo, e nessun’altra società od individuo ne potrà approfittare, senza aver prima concertata colla compagnia una conveniente indennizzazione.

28.° Ove si riconoscesse la possibilità di applicare alla formazione della strada un sistema per cui si ottenesse una notevole economia nelle spese, verrà concertata colla società una equitativa restrizione della durata della concessione, come pure qualche facilitazione al prezzo di tariffa.

29.° I fondatori dovranno, nel termine di un mese dalla data delle presenti, prestare, davanti l’azienda generale economica dell’interno, la cauzione menzionata nell’ultimo paragrafo dell’articolo 23.°, a passare nell’istesso tempo atto di sottomessione di eseguire tutte le condizioni loro imposte, in difetto del che si avranno le presenti come nulle e di niun effetto.

Mandiamo alla nostra Camera de’ Conti di registrare le presenti, ed a chiunque spetti di osservarle e farle osservare, ordinando che le medesime sieno inserite nella Raccolta degli Atti del nostro governo, e che alle copie stampate nella stamperia reale si presti la stessa fede che all’originale: chè tale è nostra mente.

Date a Torino addi 10 del mese di settembre, l’anno del Signore milleottocentoquaranta, e del regno nostro il decimo.

Carlo Alberto.


V. Bastia pel guarda-sigilli.
V. Gallina.
V. Pensa.

Di Pralormo.

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