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25.° Prima di mettere in esercizio la strada sarà concertato fra il governo e la società il minimmm della celerità dei trasporti.

26.° La compagnia si concerterà con l’autorità spirituale per l’istruzione morale e religiosa de’ suoi impiegati inferiori ne’ giorni festivi.

27.° Qpalora i suddetti fondatori della società, visto il risultato degli studi di tracciamento, e le modificazioni che vi fossero introdotte dal governo, abbandonassero l’impresa, gli studi istessi, cioè i piani, i profili ed i progetti diverranno proprietà del governo, e nessun’altra società od individuo ne potrà approfittare, senza aver prima concertata colla compagnia una conveniente indennizzazione.

28.° Ove si riconoscesse la possibilità di applicare alla formazione della strada un sistema per cui si ottenesse una notevole economia nelle spese, verrà concertata colla società una equitativa restrizione della durata della concessione, come pure qualche facilitazione al prezzo di tariffa.

29.° I fondatori dovranno, nel termine di un mese dalla data delle presenti, prestare, davanti l’azienda generale economica dell’interno, la cauzione menzionata nell’ultimo paragrafo dell’articolo 23.°, a passare nell’istesso tempo atto di sottomessione di eseguire tutte le condizioni loro imposte, in difetto del che si avranno le presenti come nulle e di niun effetto.

Mandiamo alla nostra Camera de’ Conti di registrare le presenti, ed a chiunque spetti di osservarle e farle osservare, ordinando che le medesime sieno inserite nella Raccolta degli Atti del nostro governo, e che alle copie stampate nella stamperia reale si presti la stessa fede che all’originale: chè tale è nostra mente.

Date a Torino addi 10 del mese di settembre, l’anno del Signore milleottocentoquaranta, e del regno nostro il decimo.

Carlo Alberto.


V. Bastia pel guarda-sigilli.
V. Gallina.
V. Pensa.

Di Pralormo.