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13.° La compagnia potrà servirsi dovunque e per qualunque oggetto di facchini attaccati al suo servizio, o come meglio stimerà, purché si conformi ai regolamenti e disposizioni che la Polizia crederà di prescrivere pei mantenimento dell’ordine pubblico.
14. Il maximum de’ prezzi di trasporto da Genova a Torino e viceversa, è fissato, per le merci, a lire tre per ogni quintale metrico.
Per le persone, esso dovrà essere regolato in modo da non oltrepassare i due terzi della media de’ prezzi ordinari attuali, e non potrà in nessun caso venire stabilito senza essere stato previamente approvato dal governo.
È poi riservata al governo la facoltà di modificare la tariffa di questi prezzi dopo trent’anni, secondo le risultanze de’ conti che la compagnia dovrà presentare circa al prodotto de’ trasporti.
I prezzi summenzionati verranno proporzionatamente ridotti per le distanze intermedie tra Torino e Genova.
15.° Il governo in caso di bisogno tanto per i trasporti di truppa, quanto per ogni altro suo servizio, avrà diritto di servirsi prelativamente e ai prezzi di tariffa dei mezzi di trasporto stabiliti.
Per le truppe in corpo si combinerà un prezzo discreto.
Potrà anche servirsi della strada per la corrispondenza postale, contro il pagamento pure da concertarsi. Valendosi il governo dei carri suoi propri per i trasporti dell’artiglieria, godrà di una diminuzione proporzionata nelle tariffe: però non si potrà eccedere in questi trasporti il maximum del peso solito ad imporsi per i carri ordinari.
16.° Qualora per guerra nello Stato si dovessero rimuovere le ruotaie, ed ovunque fosse necessario, il governo farà tutte le spese occorrenti. Cessate le circostanze che avranno dato luogo all’intercettamento, concederà ma equitativa indennizzazione da calcolarsi unicamente sul valore degli oggetti e materiali demoliti o deteriorati in simile occorrenza.
I regii ingegneri potranno preparare in più luoghi nella costruzione della strada i mezzi di prontamente distruggerla.
17.° Il regio governo si riserva la facoltà di riscattare la strada, non però prima di trent’anni dal giorno in cui sarà aperta al transito, ed il prezzo ne verrà regolato alla quota media dd corso delle azioni nel quinquennio precedente, esclusi gli anni di guerra guerreggiata nello Stato, di blocco, epidemia ed altri evenimenti straordinari che abbiano apportato una considerevole perturbazione nelle transazioni commerciali.
La compagnia non sarà tenuta a cedere il possesso dela strada, se non dopo l’intiero suo pagamento, ed intanto il governo subentrerà al godimento delle azioni corrispondenti alle somme da lui pagate per ciascheduna rata.
18.° Nel corso dei lavori, ed anche dopo, potranno essere introdotte nel tracciamento stabilito quelle modificazioni che dalla compagnia fossero riconosciute opportune; però trattandosi di cose essenziali dovranno essere