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obbligandosi i fondatori di farne il deposito presso il marchese Deferrari di Galliera, e di effettuarne la restituzione, dedotte le spese, qnando non s’imprenda la costruzione della strada.
3.° La strada dovrà cominciare fuori le mora di Genova, e non potrà avere un ponte fisso sol Po inferiormente alla foce del torrente Currone nelle vicinanze del porto di Gerola; trattandosi di un ponte mobile, tale località non sarà di rigore, ma non dovrà scostarsene di molto.
In quanto riguarda le dimensioni della strada ed alle particolarità tecniche, la compagnia s’intenderà col nostro governo, conformandosi all’uso generale adottato per tali lavori nei paesi esteri, ma però nel modo più conciliabile colle particolari località che deve trascorrere la strada e così colla condizione che, se in qualche luogo non fosse praticabile la comunicazione colle altre comunicazioni laterali, salvo che attraversando la strada ferrata, la società sia tenuta all’eseguimento di tutte le opere di cautela che saranno stabilite dagl’ingegneri del nostro governo.
4.° Ci riserviamo di permettere, unicamente come contrasegno della speciale nostra protezione, e come titolo di onore, e non come affidamento di alcun concorso per parte del nostro governo, che tale strada, quando sarà cominciata, prenda il nome di via Albertina, e provvisoriamente che la società che deve costrurla, assuma quello di Società Reale della strada ferrata da Genova al Piemonte e confine lombardo, riservandoci però intorno alla stessa di approvare l’opportuno statuto.
5.° Allorché i piani e calcoli ed i progetti definitivi verranno a noi sottoposti, come è detto all’articolo 4.°, ci riserbiamo d’introdurre nei medesimi quei cangiamenti che crederemo necessari all’interesse generale e del nostro servizio, purché non siano contrari alla essenza delle disposizioni del presente provvedimento. Sarà facoltativo alla società di aderire a siffatti cangiamenti o di ritirarsi dall’impresa, ma in caso di rifiuto essa non avrà diritto ad alcuna indennizzazione.
6.° La strada dovrà essere aperta entro cinque anni dall’approvazione del tracciamento, salvo casi di guerra straordinari, ecc., ecc., nei quali il tempo sarà prolungato d’accordo col nostro governo.
7.° La proprietà della strada, salvo il diritto riservato al governo all’articolo 17.°, resterà per novantanove anni dall’apertura del transito nella compagnia, la quale potrà valersene come meglio le converrà, e mettervi in opera per la facilitazione dei trasporti d’ogni genere, cavalli, altri animali, macchine, ecc., ecc, con avervi per i cavalli gli oppportuni ricambi.
Dopo tale epoca rimarrà nel governo in quanto al suolo ed ai ponti, canali ed altre costruzioni facienti stabilmente parte della strada; ma resteranno alla compagnia le rotaie e gli attrezzi tutti.
8.° La strada non potrà essere posta in esercizio se prima non sarà stata coi voluti esperimenti riconosciuta suscettibile di essere aperta al pubblico senza veruna sorta di pericolo.