Dei delitti e delle pene (1780)/Capitolo X

Capitolo X. Interrogazioni suggestive; deposizioni.

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Capitolo X. Interrogazioni suggestive; deposizioni.
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§. X.


Interrogazioni suggestive, Deposizioni


Le nostre leggi proscrivono le interrogazioni suggestive in un processo: quelle cioè, secondo i Dottori, che [p. 40 modifica]interrogano della specie, dovendo interrogar del genere nelle circostanze di un delitto: quelle interrogazioni, cioè, che avendo un’immediata connessione col delitto, suggeriscono al reo una immediata risposta. Le interrogazioni, secondo i criminalisti, devono, per dir così, inviluppare spiralmente il fatto, ma non andare giammai per diritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono, o per non suggerire al reo una risposta che lo metta al cospetto dell’accusa, o forse, perchè sembra contro la natura stessa che un reo si accusi immediatamente da se. Qualunque sia di questi due motivi, è rimarcabile la contradizione delle leggi, che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura: imperocchè qual’interrogazione più suggestiva, del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perchè il dolore suggerirà al robusto una ostinata taciturnità, onde cambiare la maggior pena colla minore, ed al debole suggerirà la confessione, onde liberarsi [p. 41 modifica]dal tormento presente, più efficace per allora che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stesso, perchè se una interrogazione speciale fa, contro il diritto di natura, confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto più facilmente. Ma gli uomini più dalla differenza de’ nomi si regolano, che da quella delle cose.

Finalmente, colui che nell’esame si ostinasse di rispondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle leggi, e pena delle più gravi che siano da quelle intimate, perchè gli uomini non deludano così la necessità dell’esempio che devono al pubblico. Non è necessaria questa pena, quando sia fuori di dubbio che un tal accusato abbia commesso un tal delitto, talchè le interrogazioni sieno inutili; nell’istessa maniera che è inutile la confessione del delitto, quando altre prove ne giustificano la reità. Quest’ultimo caso è il più ordinario, perchè l’esperienza fa vedere che nella maggior parte de’ processi i rei sono negativi.