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dal tormento presente, più efficace per allora che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stesso, perchè se una interrogazione speciale fa, contro il diritto di natura, confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto più facilmente. Ma gli uomini più dalla differenza de’ nomi si regolano, che da quella delle cose.

Finalmente, colui che nell’esame si ostinasse di rispondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle leggi, e pena delle più gravi che siano da quelle intimate, perche gli uomini non deludano così la necessità dell’esempio che devono al pubblico. Non è necessaria questa pena, quando sia fuori di dubbio che un tal accusato abbia commesso un tal delitto, talchè le interrogazioni sieno inutili; nell’istessa maniera che è inutile la confessione del delitto, quando altre prove ne giustificano la reità. Quest’ultimo caso è il più ordinario, perchè l’esperienza fa vedere che nella maggior parte de’ processi i rei sono negativi.