Dei delitti e delle pene (1780)/Capitolo IX
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§. I X.
Accuse segrete.
Evidenti, ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della costituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini mendaci e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico: gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri sentimenti e coll'uso di nasconderli altrui, arrivano finalmente a nasconderli a loro medesimi. Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno! Senza principi chiari ed immobili che li guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che li minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di essi, sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, li consolano di esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl’intrepidi soldati difensori della patria e del trono? e tra questi troveremo gi’incorrotti magistrati che, con libera e patriottica eloquenza, sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano; che portino al trono, coi tributi, l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d’uomini, e da questo rendano ai palagi ed alle capanne, la pace, la sicurezza, e l’industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli stati?
Chi può difendersi dalla calunnia, quando ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il segreto? Qùal sorte di governo è mai quello, in cui chi regge sospetta in ogni suo suddita un nemico, ed è costretto per cercare il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?
Quali sono i motivi con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? La salute pubblica, la sicurezza, e il mantenimento della forma di governo? Ma quale strana costituzione è quella, in cui chi ha per se la forza, e l'opinione più efficace di essa, teme di ogni cittadino! L’indennità dell’accusatore? Le leggi dunque non lo difendono abbastanza, e vi saranno dei sudditi più forti del sovrano! L’infamia del delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta, e si punisce la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico, si chiamano delitti; le accuse e i giudizj non sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell’esempio, cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni governo, e non parlo di alcuno in particolare. Tale è qualche volta la natura delle circostanze, che può credersi estrema mina il togliere un male, allor quando ei sia inerente al sistema di una nazione. Ma se avessi a dettar nuove leggi in qualche angolo abbandonato dell’universo, prima di autorizzare un tale costume la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhj.
È già stato detto dal Signor di Montesquieu, che le pubbliche accuse sono più conformi alla repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de’ cittadini, che nelle monarchie, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del governo, e dove è ottimo stabilimento il destinare de’ commissarj, che in nome pubblico accusino gl’infrattori delle leggi. Ma ogni governo, e repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare la pena che toccherebbe all’accusato se fosse reo.