Dei delitti e delle pene (1780)/Capitolo VIII

Capitolo VIII. Dei testimonj.

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§. V I I I.


Dei testimonj.


Egli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei testimonj, e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. La vera misura della di lui credibilità non è che l’interesse ch’egli ha di dire o non dire il vero: onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne, puerile l’applicazione degli effettj della morte reale alla civile nei condannati, ed incoerente la nota d’infamia negl’infami; quando non abbiano alcun interesse di mentire.

Fra gli altri abusi della grammatica, i quali non hanno poco influito su gli affari umani, è notabile quello, che [p. 31 modifica]rende nulla ed inefficace la deposizione di un reo già condannato. Egli è morto civilmente, dicono gravemente i peripatetici giureconsulti, e un morto non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione se la verità dovesse cedere alle formule giudiziali. Purchè le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno che fermino il corso della giustizia, perchè non dovrassi concedere, anche dopo la condanna, e all’estrema miseria del reo, e agl’interessi della verità, uno spazio congruo, talchè adducendo egli cose nuove che cangino la natura del fatto, possa giustificar se, od’altrui, con un nuovo giudizio? Le formalità e le cerimonie sono necessarie nell’amministrazione della giustizia; si perchè niente lasciano all’arbitrio dell’amministratore; sì perchè danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e regolare; [p. 32 modifica]sì perchè su gli uomini imitatori e schiavi dell’abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni, che i raziocinj: ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi in maniera che nuocano alla verità, la quale, per essere o troppo semplice o troppo composta, ha bisogno di qualche esterna pompa, che le concilj il popolo ignorante.

La credibilità dunque di un testimonio deve sminuirsi a proporzione dell’odio o dell’amicizia, o delle strette relazioni che passano tra lui e il reo. Più di un testimonio è necessario, perchè fintanto che uno asserisce, e l’altro nega, niente vi è di certo, e prevale il diritto che ciascuno ha di esser creduto innocente. La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore, quanto più cresce l’atrocità di un delitto1 o [p. 33 modifica]l’inverisimiglianza delle circostanze. Tali sono per esempio la magìa, e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è più probabile che più uomini mentiscano nella prima accusa, perchè è più facile che si combini in più uomini o l’illusione della ignoranza o l'odio persecutore, di quello che un uomo eserciti una potestà che Dio o non ha dato o ha tolto ad ogni essere creato: parimente nella seconda, perchè l’uomo non è crudele che a proporzione del proprio interesse, dell’odio, o del timore concepito. Non v’è propriamente alcun sentimento superfluo nell'uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcune volte sminuita, quando egli sia membro di alcuna società privata, di cui gli usi e le massime sieno, o non ben conosciute, o [p. 34 modifica]diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la [p. 35 modifica]credibilità di un testimonio quando si faccia delle parole un delitto; poiché il tuono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che siegue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera i detti di un' uomo, che è quasi impossibile il ripeterle quali precisamente furono dette. Di più, le azioni violente e fuori dell’uso ordinario, quali sono i veri delitti, lasciano traccia di se nella moltitudine delle circostanze, e negli effetti che ne derivano; di queste quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo di giustificarsi: ma le parole non rimangono che nella memoria, per lo più infedele, e spesso sedotta, degli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga più facile una calunnia sulle parole, che sulle azioni di un uomo.

  1. Presso i criminalisti la credibilità di un testimonio diventa tanto maggiore, quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo assioma dettato dalla più crudele imbecillità: In atrocissimis, leviores conjectura sufficiunt, et licet judici jura transgredi. Traduciamolo in volgare, e gli europei veggano uno de’ moltissimi ed egualmente irragionevoli dettami di coloro, ai quali, senza quasi saperlo a sono soggetti: negli atrocissimi delitti, cioè nei meno probabili, le più leggere congetture bastano, ed è lecito al giudice di oltrepassare il diritto. I prattici assurdi della legislazione sono sovente prodotti dal timore, sorgente principale delle contradizioni umane. I legislatori (tali sono i giureconsulti autorizzati dalla morte a decidere di tutto, e a divenire, di scrittori interessati e venali, arbitri e legislatori delle fortune degli uomini) impauriti per la condanna di qualche innocente, caricarono la giurisprudenza di soverchie formalità ed eccezioni, la esatta osservanza delle quali farebbe sedere l’anarchia impunita sul trono della giustizia: impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare, si credettero in necessità di sormontare le medesime formalità da essi stabilite: e così or con despotica impazienza, or con donnesca trepidazione, trasformarono i gravi giudizi in una specie di giuoco, in cui l’azzardo ed il raggiro fanno la principale figura.