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34 | Dei Delitti |
diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.
Finalmente è quasi nulla la credibi-
in volgare, e gli europei veggano uno de’ moltissimi ed egualmente irragionevoli dettami di coloro, ai quali, senza quasi saperlo a sono soggetti: negli atrocissimi delitti, cioè nei meno probabili, le più leggere congetture bastano, ed è lecito al giudice di oltrepassare il diritto. I prattici assurdi della legislazione sono sovente prodotti dal timore, sorgente principale delle contradizioni umane. I legislatori (tali sono i giureconsulti autorizzati dalla morte a decidere di tutto, e a divenire, di scrittori interessati e venali, arbitri e legislatori delle fortune degli uomini) impauriti per la condanna di qualche innocente, caricarono la giurisprudenza di soverchie formalità ed eccezioni, la esatta osservanza delle quali farebbe sedere l’anarchia impunita sul trono della giustizia: impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare, si credettero in necessità di sormontare le medesime formalità da essi stabilite: e così or con despotica impazienza, or con donnesca trepidazione, trasformarono i gravi giudizi in una specie di giuoco, in cui l’azzardo ed il raggiro fanno la principale figura.