Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/64

30 Dei Delitti



§. V I I I.


Dei testimonj.


Egli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei testimonj, e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. La vera misura della di lui credibilità non è che l’interesse ch’egli ha di dire o non dire il vero: onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne, puerile l’applicazione degli effettj della morte reale alla civile nei condannati, ed incoerente la nota d’infamia negl’infami; quando non abbiano alcun interesse di mentire.

Fra gli altri abusi della grammatica, i quali non hanno poco influito su gli affari umani, è notabile quello, che