Concessione della strada ferrata da Vercelli per Valenza a Casale

Parlamento del Regno di Sardegna

Giuseppe Galletti/Paolo Trompeo Indice:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf Concessione della strada ferrata da Vercelli per Valenza a Casale Intestazione 17 aprile 2022 25% Da definire

Questo testo fa parte della raccolta Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54


[p. 431 modifica]

Concessione della strada ferrata da Vercelli
per Valenza a Casale.

Progetto di legge presentato alla Camera il 2 gennaio 1854 dal ministro dei lavori pubblici (Paleocapa).

Signori! — Il capitolato, secondo il quale fa concessa dalla legge 14 luglio 1852 Ja costruzione d’una ‘strada ferrata da Torino a Novara, stabilisce all’articolo 54 che quando una società regolarmente istituita otteriga per legge la concessione d’ana strada ferrata da Valenza per Casale a Vercelli; Ia società della strada ferrata suddetta da Torino 4 Novard; sia obbligata di concederle l’accesso alla sua stazione di Vercelli, previ quei patti e con quelle condizioni che saranno stipulate d’accordo fra le due società, o che in caso di dissenso saranno stabiliti dal Governo.

Quest’obbligo imposto dalla legge alla società di Novara dimostrava evidentemente importanza che tutti 1 poter dello Stato attribuivano alla nuova divisata linea di ferrotia, ed era un anticipato incoraggiamento ed un affidamento per Ia società che si presentasse per attenere la relativa concessione.

Quindi è che non sì tosto emaiiò la legge suetitàta, sorgeva in titto Il paese attraverstito dalla divisata nuova linea un generale desiderio di vederla atinata; e primo il Cont provinciale di Casate, poi quellodì Vescelli, e i municipi delle due città, secbndati dai più operosi cittadini, davano bpeta è promuovere questa impresa. Una comitato s’instituiva per tale scopo nella città di Casale ehe s’accingera tosto 1 fat redigere il progetto dell’opera. S’aprivano le soscrizioni delle azioni per formare Îl capitale sociale necessario, che veniva ben tosto interamesite raccolto, è si costituivi regolaraiente la società; la quale veniva poscia approvata per decreto reale, 11 Governo non potesa non riguardare con favore l’alacri con cui le provincie interessate s’accingevano a questa impresa, sia perchè dalla logge, come dicevasi, espressamente promossa, sia perchè la prosperità del paese ne doveva ricevere un grande incremento, sia finalmente perchè venivasi d ottenere con essa l’adempimento di una condizione della più alta importanza nel riguardo strategico; impercioechè erette le nuove fortificazioni di Casale sulla sinistra del Po, il ponte che ergevasi su questo fiume eda cui le fortificazioni medesimo facevano testa, assicurava la loro comunicazione colla destra del fiume; e la nuova ferrovia che, unendosi con quella dello Stato presso Valeoza, legava intrinsecamente la fortezza di Casale cop quella d’Alessandria, dava un molto maggior vigore ad amendue, e perfezionava il sistema di difesa militare verso la frantiera orientale del nostro paese.

Quindi è che quando gli incaricati della società si presentavano al Ministero dei lavori pubblici chiedendo Ja concessione formale della ferrovia di cui si tratta, il Ministero medesimno, fatto previamente esaminare e discotere il progetto nei consigli d’arte, non bilaneiò, di concerto con quello delle fivanzo, à conceriare quel capitolato di concessione di cul egli viene adesso invocando la vostra approvazione, Ad assicurare a questa impresa il concorso dei capitali ed un compiato successo giova principalmente la moderata spesa con cui si riconobbe potersi costruire la strada ferreta, e la prospettiva del buon prodotto che se ne avrà, tanto dentemente dai movimento locale delle rieche provincie traversate, quando per Îl transito che la Irevità delle lineè offre al grade commercio col porto di Genova e viceversa. Il progetto approvato dal Consiglio speciale con afeune modificazioni che la società vi farà introdurre, è coîle norme che pel tronco presso Casale, e pella situazione del ponte vendero prefissate dalla direzione delle fortificazioni, dimostra quanto sia facile il erreito su cui corre questa linea, nella quale non s’incontra altra opera dispèridiasa che quella del ponte pre»

detto; onde, compress quest’opera, la perizia non ascertie tuttavia che a lire B,752,000. Nè può temersi che nell’esecuzione si abbia ad aumentare fald spesa, poiché la società ebbe già la offerta di chi la assume a tutto suo rischio e pericolo per ta suiudieata sotniia; che anzi fa società stessa lusinigasi di otteriere col concorso d’altri imptenditori delle migliorie che varranno per io meno a compensare quei non grave aumento che nelle perizie può essere richiesto dalle sovraccennate modificazioni prescritte dal Consiglio speciale 6 dalla direzione delle firtificazioni.

Aggiungendo all’impottare dei lavori le spese della gestione amministrativa e lechica durante l’esecuzione delli strada, e il pagamento dell’interesse da corrispondersi agli anionisti nel decorso del periodo medesimo fissato dall’articoto 13 dello Statuto a lire per cento; ma d’altrà parte tenenda conto del prodotto che pur darinno quei tronchi della ferrovia, che potranno anticipatametite aprifsi all’esercizio; e specialmente quello da Casule a Valenza lie iti ilri abno, escluso il ponte sul Pò; potrebbe faeliimentè, e con graîide vattaggio anclie per la società, essere compidio; si fuò far ascendere la spesa totale a lire 6,100,000.

Lo svilappo della lihea esserido di eltcd 58 chiitotidetri; fie viene che l’Importo ragguigliatà di io childtietro, tebulo conto d’ogui spesa, è di liré 160,000; quindi è chiarò étié basterebbe che là strad® desse un prosiitta tetto di lire 8000 per chilometro onde assicurare agli adionlsti l’interesse del 8 pet cento,! Ed il Ministero crede èle non possa ritianero dubbio che questo prodotto netto non maticherà fin dai prisiiî tempi dell’esercizio, e che diverrà in breve notevolmente [p. 432 modifica] maggiore, quando sì prenda a coosiderarne la felice posizione topografica di questa linea che, oltre al sersire esclusivamente a tutte le relazioni della ricca e popolosa provincia di Casale e di quella città, raccorcia di oltre 30 chilometri le comunicazioni con Alessandria, e quindi con Genova, delle provincie di Bieila, Varallo c Vercelli, le quali, raggiunta fa sfrada ferrata da Torino a Novara a Santhià, o a Vercelli, seguiraono quella da Vercelli per Casale a Valenza e viceversa; raccorcia ancora di 10 chilometri le comunicazioni con Genova, e da Genova alla provincia di Ivrea a tutta la valle d’Aosta ed a Chisass0; e finalmente raccorcia di 20 chilometri ragguagliatamente le relazioni con Alessandria e con Genova 4 tutta la vasta ed ubertosa pianura padana posta fra Santhià e Chivasso.

La società valutò al 6 per cento l’interesse che avrà il capitalo sociale basandosi prima su dati di movimento di pe sone e di merci raccolti da buone fonti, e fattevi tali diminuzioni che stringono il movimento medesimo dentro limiti che non paiono esagerati, poi deducendo dal prodotto brutto il 55 per cento pelle spese di manutenzione e d’esercizio. La quale ultima deduzione, quantunque comprenda l’interesse del capitale impiegato nel materiale mobile, non può riguardarsi come insufficiente, ponendo mente all’economia con cui procede l’esercizio ela manutenzione di una ferrovia che corre per lunghi rettilinei sopra up terreno piano e sicuro.

Ben è vero che la società dorrà sopportare qualche ulteriore aggravio per l’uso che le viene concesso delle stazioni dello Stato a Valenza e ad Alessandria, e per quella di Vercelli di cni deve accordarle l’uso ta società da Toripo a Novara; e Te verrà forse un allra aggravio da-un compenso che le possa essere chiesto dalla compagnia del ponte sospeso sul Po presso Casale, cui ia altri tempi venne incautamente accordato un lungo privilegio; ma tutti questi aggravi saranno ben compensati dal profillo che essa trarrà percorrendo coi suoî convogli îl tronco di strada ferrata da Valenza ad Alessandria colle condizioni imposte dal capitolato.

Questi cenni ha stiesato dover fare îl ministro per dimostrare che impiego dei capitali rivolti all’impresa di cni si tratta, astrazione pur fatta dalla utilità pubblica che ne scaturisce, sarà compensata da un sicuro e giasto interesse; onde con tale impiego di capitali, lungi dall’aggravare, migliorerà la condizione finanziera del paese. Ed è sppunto per ciò che la società si trovò in misura di presto costituirsì, ed a malgrado delle sopravvenute non propizie condizioni dei tempi si trovò în misura di accettare tali condizioni, e di limitare Je sne domande a favori, che il Ministero non poteva disconoscere ben compensati dai vantaggi che ne traeva Jo Stato, non solo indirettamente col promuorere la prosperità det paese, ma in parte ancora con non lievi utili diretti per la regia finanza.

Vedrà infatti Sa Camera come con questa concessione lo Stato non si impegni nè a dare sussidi, nè ad assicurare interesse dî sorta sul capitate sociale, nè a compartecipazione nella formazione del capitale medesimo.

1 favori che accorda to Stato alla società sono certamente di molto rilievo pelta società ‘stessa, ma d’altra parte non aggravano il regio erario.

Questi favori consistono essenzialmente in ciò:

4° Che è accordato alla società di stabilire l’ullimo tronco della sua ferrovia sino alla congiunzione con quella dello Stato sull’argine costrutto a spese della regia aouministra= zione fra la Grana cd il Po;

2° Che è accordato alla società il percorrimento della strada ferrata dello Stato dal punto ove in questa influisce la propria ferrovia sino ad Alessandria;

5° Ghe le è accordato l’uso comane delle stazioni di Valenza e d’Alessandria 3

4° Che le è concesso d’introdurre la ferramenta e i macchinismi dall’estero con un dazio di favore;

5° Che le è accordata l’esenzione del pagamento da ogni diritto proporzionale dei contralti ed alli qualunque che ella avrà a stipulare nell’interesse dell’impresa.

Ma, oltrechè queste concessioni sono tali che it Ministero pon esita dichiarare che senza di esse non gli sarebbe riuscito conchiudere Ja convenzione e veder attuata l’impresa di eni si tratta, è a considerare, quanto 31 primo, che l’argine di cui è caso, costrutto già con l’intendimento che esso servisse di bascalla strada ferrata, che dipartendosi dalle vicinanze del Po s’avviasse verso Casale, vale ad un tempo a contenere le espansioni del Po nel tratto în cui il suolo è più depresso, e ad impedire che le sue acque facciano irruzione nella Grana; e dovrebbe perciò, finchè resti argine solitario, essere mantenuto a spese dello Stato, îl quale cedendo!o alla società vien sollevato da questo aggravio.

Quanto at secondo Ja società paga al Governo per corri= spettivo del transito sul tronco comune il 30 per cento del prodotto brutto; e non è lieve compenso quando si consideri che non resta a carico dell’amministrazione che quel solo aumento delle spese di manutenzione del tronco medesimo che può essere indotto dallo aumentato transito su di essa, e che non è invero di grave importanza; sicchè non può dubitorsi che un notevole aumento di rendita non ne abbia a conseguire anche alla regia finanza sia per questo pedaggio, sia perchè il maggior movimento che ne verrà sulle successive linee dello Stato, sarà tanto più notevole quanto meglio regolato e più compito riesca il servizio che la società potrà offrire ai viaggiatori ed al commercio.

Quanto al terzo, l’uso delle stazioni nen è concesso senza corrispettivo; che anzi la società pagherà al Governo un canone annuo da determinarsi, come si è praticato colla s0cietà Cuneo; oltrechè la società da Vercelli a Valenza è por sempre obbligata 2 costruirsi a sue spese le fabbriche che nelle stazioni medesime o accanto ad esse saranno richieste dall’esercizio della propria strada.

Il quarto è una concessione che fu accordata a tutte To s0cietà instituite finora indistintamente, e che a tutte sarà necessario concedere in più o men larga misura, se nello stato atluale delle nostre manifalture di ferra si vnol veder estendersi e prosperare le imprese di strade ferrate.

Il quinta finalmente non è, del pari che i) quarto, di aleun aggravio alla finanza; esso non fa che negarle un lucro cle ad ogni modo non conseguirebbe se strade ferrate non s’alluassero, e non si altuerebbero certamente se si intendesse non solo negar loro favori, ma esigerne oneri dispendiusì.

A queste considerazioni che ampiamente giustificano i vantaggi accordati, s’aggiungono quelli che da sua parte ne trae Jo Stato, quali sono un completo servizio postale gratuito, ît trasporto dei militari în servizio, dei generi di. privativa, e dei prigionieri a metù prezzo della tarifta, finalmente la ficoltà di valersi anche esclusivamente della strada pel servizio militare colla stessa facilitazione nei prezzi; condizione che per il tronco principale di questa ferrovia che dalla sinî stra deì Po corre per Casale a Valenza, e quindi ad Atessan. dria, acquista un pregio speciale e assai rilevante per la ci costanza che questo tronco viene a congiungere stabilmente le due fortezze.

La Camera potrà nel resto dall’esame del capitolato di concessione riconoscere con quali condizioni e patti si siano [p. 433 modifica] essicurati i riguardi dovuti alla pubblica sicurezza, al comodo e buon servizio del pubblico, ed al non turbato esercizio

della strada ferrata dello Stato, onde il Ministero confida che le piaccia accordare la concessione dell’importante ferrovia di cui si tratta, adottando il progetto di legge che egli ha l’onore di sottometterle.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La società anonima costituita con atto 22 marzo 18553, rogato Devecchi, stata approvata con regio decreto del 28 stesso mese è autorizzata a devenire alla costruzione di un tronco di strada ferrata che partendo da Vercelli metta alla. ferrovia dello Stato presso Valenza passando in attiguità della città di Casale, e di assumerne l’esercizio.

Art, 2. La società è, e rimane concessionaria di tale strada ferrata, sotto l’esatta osservanza delie clausole e condizioni del capitolato annesse alla presente legge.

Art. 3. Le provincie di Casale e Vercelli sono fin d’ora autorizzate a contrarre i prestiti di cui potranno abbisognare a far fronte al pagamento delle cinquecento azioni che già banno sottoscritto, ed a vincolare i lero bilanci in avvenire pel servizio dei relativi interessi, e pella restituzione del capitale eccedendo, ove d’uopo, il limite normale delle loro imposta speciale.

Art. 4. I nostri ministri segretari di Stato, dei lavori pubblici, delle finanze e dell’interno sono incaricati per la parte che li riguarda dell’esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata e inserta negli atti del Governo,


Capitolato di concessione della strada ferrata
da Vercelli a Valenza per Casale
.

Art. î. La società anonima della ferrovia da Vercelli a Valenza per Casale costituita con atto del 22 marzo 1853, rogato Devecchi notaio a Casale, approvata con decreto reale del 28 stesso mese di marzo, si obbliga di costrurre a sue spese, rischio e pericolo, e di ultifnare nello spazio di tre anni a datare dalla legge di concessione in modo da potersi aprire all’esercizio da assumersi dalla medesima, una strada ferrata da Vercelli a Valenza per Casale, compreso un ponte sul Po, secondo il progetto dell’ingegnere Woodhouse in data del 24 dicembre 1852 visato dal ministro dei lavori pubblici, nel quale saranno introdotte le modificazioni prescritte dal Consiglio speciale delle strade ferrate in adunanza del 10 novembre 1853.

Art, 2. Potrà però la società, previa la superiore approvazione, variare nell’eseguimento la direzione della linea disegnata fra il limite di duecento metri a destra ed a sinistra, purchè non introduca curve di un raggio minore di metri cinquecento, nè pendenze maggiori di quelle approvate nel progetto.

Art. 3. È accordato alla società l’uso della stazione che sarà costrutta dal Governo tra il ponte sul Po ela galleria di Valenza pel servizio della ferrovia dello Stato, non che di quella d’Alessandria, limitato però tale uso al servizio dei viaggiatori e delle merci d’ogni genere tariffate.

Saranno in conseguenza ammessi in queste stazioni i viaggiatori e le merci dirette pella strada sociale, o provenienti da essa, sotto l’osservanza dei patti e delle condizioni a stabilirsi in apposita convenzione tra il Ministero dei lavori pubblici e la società, da approvarsi con decreto reale, in cui saranno doterminate le norme secondo le quali dovrà operarsi il servizio suddetto cumulativamente a quello della strada ferrata nazionale, ed il compenso a darsi all’amministrazione dello Stato pelle spese del servizio interno di dette stazioni.

La società dovrà dal canto suo provvedere a sue spese all’acquisto del fondo, ed alla costruzione dei magazzini, delle tettoie e delle rimesse che in dette stazioni oelle adiacenze, secondo che sarà riconosciuto piú conveniente dall’amministrazione superiore, si renderanno necessarie pel ricovero del combustibile e del materiale mobile addetto al servizio della sua strada.

Art. 4. È pure accordata alla società anonima la facoltà di percorrere coi suoi convegli giornalmente e periodicamente la strada ferrata dello Stato tra il punto di congiunzione delle due linee e Ia stazione d’Alessandria; a tal effetto non potendosi questo cumulativo esercizio operare sull’unico binario della strada ferrata dello Stato, il Governo si obbliga a costrurre il secondo binario sul terreno già aggregato a quello esistente.

Questo transito sarà però sempre subordinato all’ordine giornaliero di servizio della strada ferrata dello Stato.

In corrispettivo di tale transito di convogli tanto dei viaggiatori che delle merci, operato dalla società della ferrovia casalese, questa si obbliga di pagare allo Stato il 30 per cento dei diritti della tariffa da essa adottata, osservando nel resto le norme tutte dalla stessa tariffa segnate.

Art. 5..La società si riserva la facoltà di erigere una stazione sua propria presso il ponte sul Po in vicinanza di Valenza, e prima di sua costruzione non pagherà allo Stato il diritto di transito di cui all’articolo che precede, per le merci e viaggiatori provenienti dalla ferrovia di Casale e diretti alla Lomellina ed oltre, che a cominciare dalla stazione dello Stato a Valenza, esclusa cosí la tratta fra detta stazione ed il luogo dove la società vorrà erigere il suo scalo in attiguità del ponte sul Po, sulla qual tratta eserciterà il transito de’ suoi convogli gratuitamente.

Art. 6. La società non potrà ingerirsi nella costruzione e. nella manutenzione della strada ferrata dello Stato, nel tronco della quale le si concede il transito, nè mettere in campo pretese a compensi per una interruzione che avvenisse sulla medesima, nella stessa guisa che non può prendere ingerenza nè avanzare pretese di compenso sugli altri tronchi di esclusivo servizio dello Stato.

Art. 7. Lo Stato concede alla società gratuitamente l’uso e la goldita dell’argine costrutto fra Ja Grana ed il Po dall’amministrazione delle strade ferrate, colle relative scarpe per tutto il tratto che di concerto col Governo sarà trovato opportuno a far parte della ferrovia sociale, e le accorda pure la facoltà di eseguire sullo stesso quelle opere di rialzo, di abbassamento, di dilatazione, di consolidazione che saranno valevoli a renderlo atto alla apposizione di un doppio bina

  • rio di raili, salva la previa approvazione delle opere da in traprendersi, per parte del Ministero dei lavori pubblici. La manutenzione di ogni genere tanto ordinaria che straordinaria dell’argine resterà ad intiero carico della società.

Art. 8. È però riservata alla società la facoltà di cambiare, tanto nella primitiva costruzione quanto in progresso di tempo, la direzione della strada ferrata nel tronco rispettivo in modo da non approfittare dell’argine suddetto, nel qual caso cesseranno gli obblighi di manutenzione e di riparazione imposti alla società stessa come conseguenza del concesso uso dell’argine medesimo. Il progetto della nuova linea dovrà, [p. 434 modifica] prima di essere esegrito, ottenere l’approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9. La società concessionaria è abilitata a concertare e convenire coll’altra società della strada ferrata da Torino a Novara, l’uso promiscuo della stazione di Vercelli, a senso di quanto è già stabilito rel secondo alinea dell’articolo 34 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852 sulla strada ferrata da Torino a Novara per Vercelli.

Art. 10. I progetti di dettaglio delle principali opere d’arte, come ponti eccedenti la luce di metri 6, passaggi a livello delle strade reali e provinciali e cavalcavia e sottevia, ove ne occorrano, e le stazioni, dovranno essere presentate alla speciale approvazione del Ministero,

Per le opere minori come ponticelli, condotti di scolo, traversate di strade comunali, case cantoniere, basterà presentare all’approvazione i moduli, secondo i quali intendesi eseguire queste opere. î

Art, 11. La strada potrà essere costruita ed aperta all’esercizio sopra un solo binario di rotaie, coi raddoppiamenti però che saranno riconosciuti necessari, specialmente nelle stazioni dove i binari medesimi verranno moltiplicati e sviluppati secondo che la esige il pronto, sicuro e completo servizio di esse stazioni; la distanza dei raili sarà perfettamente eguale a quella osservata sulla strada ferrata dello Stato.

Art. 42, La larghezza della strada al livello superiore, sul quale si eleverà la massicciata libera, potrà sulla domanda della società, e previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici, venire modificata, purchè non si riduca mai a larghezza minore di metri 5 e mezzo.

Art. 13. Le scarpe non potranno avere pendenza minore delli e mezze per 1 nei rilevati; nelle trincee potranno limitarsi all’e un quarto per 1, Dove però la natura del terreno, o la notevole altezza dei rilevati o delle trincee richiedessero una scarpa maggiore onde ottenere la necessaria stabilità, si dovrà procurarvela.

Art. 414. La larghezza del fondo delle trincee sarà tale che, oltre alla sede stradale stabilita all’articolo 12, vi sia sito da praticarvi da ciascuna parte un fosseito di dimensioni proporzionate alle acque che vi devono scolare.

Art. 15. Fuori delle trincee la strada sarà pure munita di

‘ fossi dovunque la sede della massicciata si elevi meno di 0 50 sopra il terreno lalistanie,

Art. 16. I ponti saranno costruiti in muratura od in ferro. Per eccezione, saranno tollerati ponti con travale di legno pelle luci maggiori di cinque metri, ma pur sempre con coscie di struttara murale, e con pile di muro o di cilindri vuoti, di ferro fuso, murati nel mezzo. In ogni caso però la struttura di dette travate dovrà essere disposta in tal guisa che si possano praticare le necessarieriparazioni senza interrompere i passaggi dei convogli.

__ Art, 17. La luce netta dei ponti e l’altezza degli archi e delle travate al disopra delle acque grosse saranno determinate in mode che il fiume non possa rendersi piú pericoloso ai terreni limitrofi di quello che era nello stato antecedente,

La società dovrà perciò praticare le opere necessarie per conseguire questo scopo, e per difendere la strada ferrata, ed assicurare il libero deflusso delle acque sotto il ponie in ogni stato del fiume.

Art. 18. Per la continuità delle comunicazioni laterali ordinarie saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di cancelli o di semplici barriere, secondo l’importanza della strada a cui servono, Per le strade reali ja

larghezza libera del cancello a due battenti non potrà essere minore di metri otto. Per le strade provinciali non sarà minore di metri sei.

Questi cancelli verranno stabiliti come quelli della strada ferrata da Torino a Novara.

Art, 19, Nei siti in cui Ja superficie naturale del terreno od il piano delle strade ordinarie intersecate hanno, rispetto alla strada ferrata, una differenza di livello piú o meno grande, ma non sufficiente perchè convenga praticarvi dei sottovia o dei cavalcavia, si darà accesso ai passaggi a livello mediante rampe d’inclinazione piú o meno dolce, secondo la importanza delle strade esistenti,

Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno consolidate con massicciata di buoni materiali in relazione allo stato dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 20. Per la vigilanza deila strada verranno costruite lungo ia medesima apposite case per uso dei cantonieri e delle guardie della via, in numero sufficiente ad assicurare un regolare servizio.

Art, 21, I passaggi a livello dovranno essere custoditi da guardie, epperciò presso a quelle a cui la custodia ordinaria della strada ferrata non consenta di rendere comune il servi= zio, e la casa cantoniera non possa supplire anche come ca- o sello di guardia, si dovrà erigere un apposito casello ed applicarvi una guardia apposita.

Art. 22. La società concessionaria è obbligata di ristabilire ed assicurare a proprie spese lo scolo ed il libero corso di tutte le acque, i cui condotti fossero interrotti o modificati dalle opere della sua impresa, a meno che gli interessati non vi rinunciassero,

Se anche dopo l’approvazione del progetto, ed in corso di esecuzione sorgessero giusti reclami o contro l’imperfezione di questi scoli e corsi d’acqua ristabiliti, o per l’ommissione che fosse stata fatta delle opere necessarie a conservarne alcuno, la società sarà sempre responsabile del danno recato, e dovrà provvedere e farlo cessare a qualunque epoca ciò fosse riconosciuto.

Art. 23. Quando l’esecuzione dei lavori della strada ferrata esigesse l’interruzione di qualche preesistente comunicaziene, ciò non potrà farsi senza avere prima provveduto con passaggi provvisori riconosciuti sufficienti per comodo e solidità dal commissario governativo. Le comunicazioni stabili dovranno essere ristabilite al piú presto possibile, e collaudate dal commissario medesinzo prima di essere aperte all’uso pubblico.

Art. 2, Tutti i lavori ed opere d’arte della strada ferrata, sia che appartengano al corpo stradale, sia ai manufatti od edifizi ad esse attinenti, dovranno essere eseguiti secondo, buoni sistemi e precetti dell’arte, con una solidità propore zionata all’uso cui sono destinati, e con materiali di buona qualità, scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche della località attraversata dalle concesse linee.

Art. 25. Il Governo farà sorvegliare a spese della società concessionaria la buona esecuzione dei suddetti lavori e delle opere per mezzo d’un commissario tecnico, e del personale subalterno che crederà necessario.

Questa sorveglianza avrà per iscopo di riconoscere per mezzo delle ispezioni fatte dal commissario stesso, o da altri ufficiali d’arte da lui dipendenti, se sieno nell’interesse pubblico adempiute le condizioni ed obblighi imposti ai concessionari dal capitolato, e di esigere questo adempimento, ove la società se ne discostasse.

Se il commissario riconoscerà che i lavori non si [p. 435 modifica] eseguiscano giusta le buone regole d'arte, ed in conformità degli approvati progetti e delle stabilite condizioni, la società dovrà farli riformare; il commissario potrà sospenderli, ove le società non si presti a farli riformare, e l’amministrazione superiore potrà in tal caso farvi dare opera d’ufficio a spese della società medesima.

Art. 26. La ferrovia sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con siepi d’acacia o bianco spino sopra tutta la sua lunghezza.

Le linee di queste siepi saranno regolate colle norme medesime di quelle che si stabiliscono sulla ferrovia di Novara.

Art. 27. La massicciata composta di ghiaia naturale, di pietrisco e di sabbia monda di terra, delle migliori qualità che di tali materiali possano trovarsi a conveniente distanza, avrà in base la larghezza di metri 8; sarà alta metri 0 #0, e disposta colle scarpe dell’uno per uno, sorgendo libera sul Diano superiore del corpo stradale, cioè senza rinfianchi di banchine.

Art, 28. L’armamento della strada ferrata sarà fatto sopra fraversine della lunghezza non minore di metri 2 60 centimetri, spaziate da 90 in 90 centimetri da mezzo a mezzo.

Le traversine intermedie saranno semicilindriche, colle dimensioni di 0 25 in larghezza per 0 4125 di grossezza in fiezzo.

Quelle di congiunzione all’unione di due spranghe di regoli avranno le stesse misure di larghezza e di grossezza, ma questa sarà uniforme, cioé la sezione delle traversine sarà rettangola. Le traversine tutte saranno di legname sano e di essenza forte..

Art. 29, I regoli di ferro battuto e di buona qualità avranno il peso di 33 chilogrammi per metro corrente. Potranno però essere messi in opera anche con un difetto di peso che non superi il 5 per cento, Le spranghe di questi regoli avranno la lunghezza di metri 5/40, corrispondenti alla spaziatura di 6 traversine. Una ‘parte però che non superi il decimo del totale potrà avere la sola lunghezza di metri 4 50, corrispondente alla spaziatura di 5 traversine.

Art. 30. I cuscinetti di ghisa intermedi avranno il peso di chilogrammi 10, quelli all’estremità, cioè alla congiunzione di due successive spranghe di regoli non potranno avere peso ininore di 13 chilogrammi.

Tutti questi cuscinetti sararino di buona ghisa e di ben riuscita fusione.

Art. 31. Le linee di ferrovia che nelle stazioni sono destinate alle manovre dei convogli saranno possibilmente di livello, e non potranno in nessun caso eccedere la pendenza del 3 per cento..

Gli sviatoi pei passaggi dall’ano all’altro binario devranno essere stabiliti secondo i migliori sistemi diligentemente custoditi e manovrati, Art. 32, Le stazioni saranno provvedute, oltre che dei binari doppi, sviluppati quanto è richiesto dal pronto e sicuro servizio coi necessari sviatoi, delle piatteforme, grue, bilancié, vasclie d’acqua per alimentare le caldaie, e di quanto altro possa occorrere per il buon servizio medesimo. Tutto questo materiale sarà di buona qualità, e costruito secondo i migliori modelli, Art. 53, Le locomotive, i vagoni ed altri carri d’ogni specie, destinati al trasporto dei viaggiatori, dei bestiami e delle merci dovranno essere della migliore qualità, e costrutti secondo i migliori modelli, nè potranno essere messi in servizio se non vengono primà approvali da una Colmissione nominata dall’amministrazione superiore, cui spetta inoltre la facoltà di proibire l’uso d’ogni oggetto che fosse riconosciuto inservibile o pericoloso.

Le lIccomotive saranno inoltre assoggettate a quelle prove di resistenza che saranno determinate dall’amministrazione superiore.

Art. 34, Le vetture d’ogni classe dovranno essere coperte.

quelle di prima e seconda classe saranno chiuse lateralmente da invetriate. Per quelle di terza classe basterà che dai jati siano munite di cortine di cuoio. se La società potrà stabilire delle vetture miste colle stesse condizioni nei differenti compartimenti.

Art. 33. Il numero delle locomotive, non meno che quello di ogni altra specie di veicoli di cui dovrà provvedersi la società, dovrà stare in giusta proporzione coll’estensione delle linee concesse, e col probabile movimento che si determinerà sopra di esse.

La società concessionaria indicherà questo numero, e si assoggetterà a portarvi quegli aumenti che fossero dall’amministrazione superiore riconosciati necessari per ottenere fino da principio un buono e compiuto servizio, ed in seguito dovrà provvederne in quella maggiore copia che fosse richiesta dal creseente movimento dei viaggiatori e delle merci.

Art. 36. La contribuzione prediale della strada sarà a carico della società, e verrà stabilita in ragione della superficie dei terreni occupati dalla medesima e sne dipendenze. I fabbricati e magazzini affetti all’esercizio della strada saranno assimilati alle case della località, e la società dovrà egualmente pagare tutte le contribuzioni a cui potessero essere sottoposti.

Art. 57. La costruzione della strada ferrata di cui si tratta.

è dichiarata opera di pubblica utilità, e conseguentemente sono alla medesima applicaie le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1839 riflettenti principalmente l’espropriazione ed i compensi che la società dovrà dare ai proprietari espropriati, come altresí le formalità necessarie pella liberazione dei fondi dai pesi e dalle ipoteche.

È pure autorizzata l’occupazione temporanea dei terreni necessari alla costruzione di strade laterali provvisorie occorrenti alla condotta pei materiali ed altri servizi relativi alla costruzione della strada principale sino al compimento dei lavori di questa.

Saranno del pari applicate alla strada stessa le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9 e 410 dell’editto 8 aprile 1847, e quelle dell’articolo 11 per ciò che riguarda le costruzioni, piantamenti e scavi eseguiti, dopochè accordata la concessione definitiva sarà fatto conoscere con regolare pubblicazione la linea della strada ferrata.

Art. 58. Tutti i contratti ed atti qualunque relativi all’acquisto di terreno, provviste di materiali od esecuzione di lavori necessari alla costruzione della strada ferrata ed cpere annesse saranno esenti da ogni diritto di insinuazione proporzionale e pagheranno il solo diritto fisso d’una lira.

Gli atti di dimessione delle proprietà da occuparsi definitivamente o temporariamente per lo stabilimento della strada ferrata potranno essere estesi nella forma d’un semplice verbale, nel quale sarà facoltativo di comprendere parecchie cessioni.

Art. 39. Saranno resi comuni ed applicati alla strada fertata di cui trattasi il regio decreto 25 agosto 1848, non che le leggi ed i regolamenti di polizia e di pubblica sicurezza che sono in vigore, o che saranno in seguito emanati pelle strade ferrate dello Stato.

Art. 40, La società non potrà intraprendere i lavori di [p. 436 modifica] costruzione, nè procedere ad alcuna espropriazione di terreni se entro cinque mesi dalla data della legge di concessione non avrà somministrato al Governo una cauzione di lire 380,000 in numerario od in buoni del tesoro, od in cedole del debito pubblico fruttanti il 8 per cento che saranno ricevute al valore nominale, o finalmente in cedole del 3 per cento che si accetteranno al corso di missione in garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi da essa assunti in dipendenza della presente concessione.

Art. 44. I lavori di costruzione della strada ferrata saranno intrapresi non piú tardi di otto mesi decorribili dalla data di promulgazione della legge di concessione.

Trascorso questo periodo di tempo, senza che la società possa fare constare di cause legittime d’impedimento, perderà Ja metà della cauzione fatta, e decaderà dalla concessione.

Art. 42. La cauzione verrà restituita per decimi sulla domanda della società purchè questa faccia risultare, mediante atti autentici, d’avere acquistati terreni, od eseguiti lavori per un importo doppio della somma di cui chiederà il rimborso.

Per lavori eseguiti s’intenderanno esclusivamente le opere inerenti al suolo.

Le ultime due rate della cauzione saranno restituite non piú tardi di due mesi dopo che sarà aperta all’esercizio tutta intiera la ferrovia.

Art 43. Se la società alla scadenza del termine di tre anni fissato all’articolo 1 non avrà dato pieno eseguimento alle contratte obbligazioni, senza che possa dar prove di legittime cause d’impedimento, sarà passibile di una penalità di lire 20,000 per ogni mese di ritardo ulteriore, ed in caso di mora protratta per altri sei mesi, si riterrà decaduta dalla concessione senza bisogno di alcun atto di costituzione in’ mora, salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 44. Verificandosi questo caso il Governo provvederà al proseguimento delle opere coí mezzo d’asta pubblica da aprirsi in base di questo capitolato di concessione, previo estimo delle opere già eseguite in tutto od in parte, dei terreni acquistati e dei materiali provvisti. L’appalto sarà deliberato al migliore offerente esclusi i primi concessionari.

Il nuovo concessionario dovrà pagare alla società decaduta il valore d’estimo fissato come sovra delle opere, dei terreni e dei materiali, detratta la somma data in cauzione, o la sola parte di essa che non fosse stata restituita, la quale cauzione resterà di pieno diritto allo Stato.

Art. 45, Quando un primo esperimento d’asta andasse deserto, si farà luogo ad un secondo appalto sulla base di un ribasso sul prezzo d’estimo preaccennato, e se questo pure riuscisse infruttuoso potrà lo Stato ritenere le cose cadute in aggiudicazione, mediante un corrispettivo stabilito sul valore dei materiali, e senz’obbligo di proseguire i lavori.

Art. 46. L’esercizio della ferrovia, o di qualche tronco di essa non potrà essere posta in attività se non dietro apposita autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, e previa collaudazione della strada da eseguirsi dai commissari del Governo in contraddittorio della società.

Art. 47. La strada ferrata e tutte le sue dipendenze saranno sempre dalla società mantenute in buono stato, in guisa che il transito vi sia in ogni tempo facile e sicuro.

Lo stato della strada verrà riconosciuto una volta all’anno, ed ove d’uopo piú spesso da uno o piú commissari del Governo, ed in contraddittorio della società.

Per la manutenzione e le occorrenti riparazioni da eseguirsi a spese della società, essa rimane soggetta al controllo ed alla sorveglianza dell’amministrazione superiore,

Il Governo potrà provvedere d’ufficio, a spese della società, a quelle opere e riparazioni necessarie che le avesse infruttuosamente prescritto d’eseguire.

Art. 48. I raili cuscinetti, macchine, utensili, legnami, ferramenta, materiali d’ogni specie destinati alla costruzione, armamento od all’esercizio e conservazione della ferrovia, i quali venissero introdotti dall’estero, saranno soggetti ad un particolare diritto d’entrata; cioè pei ferri fusi l’ottavo, pei ferri di prima lavorazione il quinto, e pei meccanismi la metà dei diritti vigenti al momento dell’introduzione, salvo l’obbligo per parte della società di conformarsi a quelle pratiche e cautele che a tale riguardo verranno ordinate dal Ministero delle finanze.

Per gli oggetti summentovati che occorresse di far trasportare sulla ferrovia dello Stato sarà pagafa per prezzo di tras» porto quello fissato nella tariffa del Governo per gli oggetti di ultima classe.

Art. 49. Il Governo inferporrà i suoi buoni uffici a favore della società onde tacitare quella del ponte sospeso sul Po vicino a Casale pella rinuncia del diritto che ad essa potesse competere ai termini del suo contratto, di non lasciare costruire nessun altro ponte sul Po sul territorio della città di Casale per tutta la durata della sua concessione.

Art. 50. La durata della concessione viene determinata in anni novantanove (99) decorribili dalla scadenza del termine stabilito all’articolo 1, e per tutto questo tempo è accordato alla società il diritto di percepire le tasse di pedaggio ed i prezzi di trasporto in un importo che non potrà per ora essere superiore a quello specificato all’articolo 51.

La società può ribassare a piacimento Vimporto stesso sino ad eguagliare le tariffe dello Stato, ma non le è permesso di alzarlo nè di abbassario sotto a quello dello Stato senza l’assenso del Governo.

Ogni rialzo, o diminuzione totale o parziale della tariffa in vigore dev’essere notificato al pubblico almeno 15 giorni prima della sua attivazione.

Art. 51. Tariffa dei prezzi di trasporto per ogni chilometro.

Viaggiatori.

Vetture di 1a classe L. 0 10
 »  2a  »  » 0 075
 »  3a  »  » 0 050

I viaggiatori sono in facoltà di portare con sè oggetti di peso non superiore a 10 chilogrammi purchè non eccedano il volume di 0m BO X 0m 25m X 0m 30, e possano collocarsi sotto i sedili della vetture senza incomodo degli altri viaggiatori.

Bestiami.

Bestie bovine, cavalli, muli, somari, ecc, per testa L. 0 15
Vitelli e maiali » 0 05
Montoni, pecore e capre » 0 03

Il prezzo del trasporto dei cavalli, bestie bovine ed altri animali alla celerità dei viaggiatori sarà doppio di quello portato dalle tariffe.

I cani che fossero di natura da incomodare i viaggiatori saranno introdotti nel vagone dei bagagli, e si pagherà pei medesimi la tassa di L. 0 03.

Oggetti diversi.

Oggetti di messaggerie per 100 chilogrammi L. 0 06
Vetture a due ruote » 0 25
Vetture a quattro ruote » 0 30
Carbon fossile ogni 100 chilogrammi » 0 125
[p. 437 modifica]

Col convoglio dei viaggiatori il prezzo di trasporto sarà doppio, ma nelle vetture a due ruote potranno viaggiare due persone, ed in quelle a quattro ruote tre persone.

Mercanzie per tonnellata.

1a classe

Metalli in polvere, ferro, rame, stagno ed altri metalli lavorati o greggi, vino, spirito, olio, sapone, cotone, lino, lana, canapa, tabacco, legname da mobili e da cinta, zucchero, caffè, droghe o generi coloniali, ed oggetti manifatturati lire 0 20.

1a classe

Grani, farine, calcinazioni e sostanze minerali, carbone di legna, lignite, torba, legna, pertiche, travicelli, tavole, pamoni e marmi in blocco, pietre da taglio, bitume, ferro greggio, ferro in lame ed in fogli, piombo in lastre lire 0 18.

1a classe

Pietre da calcina e da costruzione, ghiaia, ciottoli, sabbia, argilla, tegole, limbici, letame ed ingrasso, mattoni, lastre e materiali d’ogni specie per la costruzione e riattazione di strade lire 0 16.

Le mercanzie che dietro domanda degli speditori venissero trasportate alla celerità dei viaggiatori ‘pagheranno in ragione di lire 0 4% per tonnellata. _

Le derrate, mercanzie, animali ed altri oggetti non designati nella precedente tariffa saranno classificati nella categoria colla quale avranno maggiore analogia.

Art. 52. È accordata alla società la facoltà di facilitare il trasporto dei viaggiatori e di alcuni articoli di mercanzia, mediante diminuzione dei relativi diritti in tutti quei casi speciali nei quali lo crederà conveniente, come di feste, fiere e mercati.

Art. 53. i diritti sono regolati in ragione di ogni chilometro percorso: un chilometro incominciato sarà pagato per intiero.

Il peso della tonnellata è di 1000 chilogrammi, le frazioni di peso si dividono in 100 parti di tonnellata, cosicchè qualunque peso inferiore ad un miriagramma, ossia 10 chilogrammi, pagherà come 40 chilogrammi.

Il minimum della tassa dei bagagli, oltre la misura indicata nell’articolo precedente sarà di centesimi 50.

Art. 54. Il trasporto d’oggetti pericolosi, anche non vietati dalle leggi di polizia, come pure quello delle masse indivisibili pesanti piú di cinque tonnellate, e delle vetture eccedenti col loro carico il peso di otto tonnellate senza però oltrepassare i tre metri d’altezza non sarà obbligatorio per la società, la quale dovrà in ogni caso attenersi alle norme e regole segnate in ordine a tale trasporto nelle tariffe già egistenti, o che verranno messe in vigore sulla ferrovia dello Stato.

Art. 55. prezzi enunciati nella. tariffa di cui all’articolo Bi non sono applicabili:

1° Alle derrate ed oggetti che sotto il volume d’un metro cubo non pesano 200 chilogrammi.

2° All'oro ed all’argento in verghe montato, o lavorato, ai plaqués d’oro e d’argento, orificerie, pietre preziose ed altri oggetti di valore;

3° A qualunque pacco o collo pesante meno di 50 chilogrammi salvo che questi colli facciano parte d’un peso complessivo non minore di 50 chilogrammi spedito da una per sona sfessa, e di una identica natura, comunque imballati a parte.

Nei tre casi precitati si stabilirà, previo assenso del Governo, una tariffa speciale.

Art. 56. Le tariffe medesime saranno applicate alla sezione o tronchi della strada ferrata che venissero aperti all’esercizio prima dell’ultimazione dell’intiera linea.

Art. 57. Il trasporto dei militari con armi e bagaglio d° ordinanza sia in corpo che individualmente, avrà Inogo colla riduzione della metà sui prezzi di.2* e 3° classe purchè siano i medesimi provvisti di apposito foglio di via.

Art. 58. Quando il Governo intendesse valersi della strada ferrata pel trasporto di truppa, artiglieria, ed altro materiale di militare servizio, la società sarà obbligata di porre a di lui disposizione i mezzi di trasporto destinati all’esercizio della strada ferrata, alla metà delle tasse di tariffa, ed in caso d’argenza di sospendere anche l’esercizio ordinario.

Art. 59, Il trasporto che il Governo facesse a conto suo eseguire sulla strada ferrata dei sali e tabacchi, ed altri generi di privativa demaniale sarà parimente pagato a metà prezzo delle tariffe.

Art. 60. Verrà pure eseguito mediante pagamento della sola metà dei diritti portati dalla tariffa pei posti di 3° classe il trasporto dei prigionieri in apposite vetture cellulari provviste dal Governo, e della forza armata che li accompagna, sia nell’andata che nel ritorno dalla condotta dei ditenuti, Il trasporto però delle vetture cellulari, che dovrà eseguirsi ad ogni richiesta del Governo, sarà gratuito.

Art. 61. Le lettere ed i dispacci accompagnati da un agente dell’amministrazione postale saranno trasportati gratuitamente su tutta la estensione della strada.

A tale effetto la società dovrà riservare in ogni convoglio dei viaggiatori un compartimento in un vagone di 2° classe per l’agente postale e pelle valigie di cui è incaricato,

Nel caso in cui pel servizio postale occorressero al Governo convogli speciali, vi si provvederà con speciali convenzioni.

Art. 62. Le spese accessorie non contemplate nella tariffa come sono quelle di caricamento, scaricamento, deposito e magazzinaggio saranno fissate con un regolamento speciale da sottoporsi all’approvazione del Governo.

Art. 63. La società, compiuta che sia la strada, dovrà nell’ordinamento del personale non tecnico addetto ali’ esercizio, avere un quarto almeno d’impiegati tratti dagli ufficiali, sottufficiali e soldati in congedo definitivo, giubilazione o riforma, che abbiano ottenute note onorevoli dai rispettivi loro corpi. Saranno riguardati come tali anche gli ufficiali sussidiati per legge speciale.

Art. 64, Sarà in facoltà del Governo di delegare un commissario alle adunanze della società, e le osservazioni che gli occorresse di fare dovranno essere registrate nel processo verbale delle sedute.

Potrà ancora il Governo far esaminare dai suoi delegati i registri ed i conti della società, la quale dovrà ad ogni richiesta darne visione.

Art. 65. Quando dupo 13 anni d’esercizio venisse a risultare dai conti della società che il prodotto netto calcolato sul reddito medio dell’ultimo quinquennio ecceda il 10 per cento del capitale esposto, il Governo potrà prescrivere un conveniente ribasso nelle tariffe, o far versare la metà dell’eccedenza suddetta in una delle casse delle finanze.

Art. 66. Alla scadenza del termine fissato dall’articolo 50, pella durata della concessione, e pel fatto solo di tale scadenza, la Stato entrerà in possesso della strada ferrata, suoi [p. 438 modifica] annessi, connessi e dipendenti, surrogando la società nell’usufrutto e pieno godimento di tutti i suoi prodotti, e questa dovrà consegnare in lodevole stato le opere tutte componenti la ferrovia e loro dipendenze, come stazioni, Itoghi di carico e scarico, stabilimenti ai punti di partenza o d’arrivo, case di guardia e di vigilanza, uffici di percezione, macchine fisse, ed in generale tutti gli altri oggetti immobili, non aventi per destinazione propria e speciale il servizio dei pasporti.

Art. 67. Qualora nell’ultimo quinquennio della durata della concessione, la società non si ponesse in grado di soddisfare esattamente al disposto dell’articolo precedente, il Governo sarà in diritto di sequestrare il prodotto della strada, e valersene per far eseguire d’ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 68. Gli oggetti mobili d’ogni specie, come macchine di locomozione, carri-vagoni, vetture, mobilie delle stazioni, ecc.,e gli oggetti immobili non compresi nell’articolo 63, come pure gli approvigionamenti d’ogni genere, come combustibili, olio, legna servienti all’esercizio ed alla manutenzione della strada nel limite della quantità che può occorrere per sei mesi, cederanno pure allo Stato, mediante però pagamento del loro valore a prezzo d’estimo.

Art. 69. Qualora venisse ordinata la costruzione di strade reali, od autorizzata quella di strade divisionali, provinciali, comunali o consortili, di canali o ferrovie attraversanti quella della società concessionaria, la società non potrà opporvisi.

Ciò avvenendo, saranno prese le necessarie disposizioni perchè non si faccia ostacolo alla costruzione od all’esercizio della strada ferrata, e la società non dbbia a soffrirne danni od incontrare spese di sorta.

Art. 70. Dopo il periodo di 30 anni il Governo potrà riscattare in ogoi tempo l’intiera concessione della strada ferrata.

Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dalla società. pel corso di cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto.

Si dedurranne le due minori annate, e si stabilirà il medio utile netto delle altre annate.

Determinato cosí il prodotto netto lo si capitalizzerà in ragione del cento di capitale per cinque di rendita, e quindi fatto l’estimo del materiale mobile, come macchine di locomozione, carri-vagoni, utensili, arredi delle stazioni e di tutto ciò insomma che non forma corpo colla strada ferrata e non è infisso nel suolo, se ne pagherà integralmente il valore alla società entro il termine di tre mesi.

Dedotto il valore dei mobili suddetti dal capitale come sovra costituito, si corrisponderà alla società pel rimanente capitale, il 8 per cento sino alla scadenza del periodo di concessione, ossia degli anni 99, ovveramente si pagherà alla medesima un capitale corrispondente a tale annualità ragguagliata al 8 per cento.

Art. 7i. Quando si accordassero nuove concessioni di strade ferrate in diramazione o prolungamento di quella di cui trattasi, la società non potrà elevare richiami o pretese di sorta, purché non venga per tale fatto a risultare alcun ostacolo allo esercizio della sua strada, nè abbia Ja medesima a sopportare perciò alcuna spesa;

Se i nuovi concessionari volessero transitare coi loro carrivagoni sulla ferrovia della società sarà questa tenuta ad bperarne colle proprie locomotive il trasporto unitamente ai suoi convogli mediante il pagamento di quei diritti di pe daggio che saranno fissati di concerto fra di loro, ed in caso di dissenso deciderà il Governo.

Art. 72. Non potrà la società opporsi alla costruzione di altre strade ferrate che si stabilissero in linea parallela a quella di cui trattasi purchè sieno dalla nfèdesima ad una distanza non minore di quattro chilometri, nè potrà pretendere per ciò alcuna indennità.

Art. 73. La società dovrà stabilire una linea telegrafica elettrica tutto il lungo della strada ferrata per l’esclusivo servizio della locomozione secondo il sistema che verrà da lei proposto ed approvato dal Governo, il quale si riserva la facoltà di collocare e di esercitare a tutte sue spese sulla medesima palificazione altri fili per la propria corrispondenza ufficiale e per gli usi del tommercio. Finchè però questi suoi fili non siano collocati, egli potrà gratuitamente valersi del telegrafo della società per la sola trasinissione dei dispacci ufficiali, i quali saranno però posticipati nella spedizione a quelli del servizio della strada ferrata.

Art. 74, La socielà è risponsabile verso lo Stato e verso i particolari dei danni di qualunque natura che venissero recati dai suoi appaltatori, amministratori, agenti, preposti od altri impiegati nell’esercizio della strada ferrata.

Art. 78. La società è passibile d’ogni danno proveniente dalla inosservanza delle condizioni del presente capitolato di concessione,

Art. 76. Sono eccettuati dali’ applicazione dei due precedenti articoli 74 e 7% i casi di forza maggiore debitamente accertati. i

Per godere di questo eccezionale sollievo dovrà la società denunciare l’avvenimento di forza maggiore al Ministero dei lavori pubblici al piú tardi entro trenta giorni dalla sua verificazione, sotto pena di decadenza da ogni sua ragione.

Art. 77. La società non sarà amimessa a riclamare în dipendenza delle modificazioni che potessero introdursi nelle tasse di pedaggio e nei dazi stabiliti sulle vie di comunicazione preesistenti o di nuova costruzione.

Non lo sarà neppure relativamente alle variazioni che fossero introdotte nelle tariffe doganali, egualmente che per qualsiasi disposizione d’ordine pubblico stabilita per legge.

Art. 78. Qualora per causa di guerta il Governo facesse rimuovere in tutto od in parte le rotaie, od interrompere in qualunque altro modo l’esercizio della strada ferrata, nie sopporterà egli tutte le spese, e cessata la catisa chie ha dato luogo alla interruzione, rimetterà pure a sue spese le cose in pristino stato senza però che la socieià possa preterideré alcun compenso per l’avvenuta sospensione dell’esercizio;

Art. 79. Gli impiegati od agenti di sicurezza pubblica al servizio della società, cui incombe d’accertare le contravvenzioni, dovranno essere approvati dal Governo e prestare giuramento.

Dovranno egualmente essere approvati dal Governo i conduttori delle locomotive ed i fuochisti (chauffeurs) i quali inoltre rimarranno soggetti alle stesse discipline di quelli addetti alla strada ferrata dello Stato.

Att. 80. Non sarinno ammessi sequestri sugli averi della società, sul fondo sociale o sul fondo di riserva; gli eredi od i creditori degli azionisti son potranno sotto alcun pretesto provocare l’appesizione di sigilli sopra i beni e sugli averi della società; nè prendere ingerenza di sorta sulld sua amministrazione.

Dovranno per l’esercizio dei loro diritti riferirsi agl’inventari sociali, ed alla deliberazione del Consiglio d’amministrazione e dell’assemblea generale.

Art 84. Sarà facoltativo alla società di cedere ad altre [p. 439 modifica] società private l’esercizio della strada ferrata, siccome pure di cederlo al Governo, il quale in tale caso dovrà devenire ad apposito atto di convenzione da approvarsi per legge,

Art. 82. Per le notificazioni od intimazioni che occorresse di fare alla società, questa dovrà eleggere il suo domicilio in Torino. In difetto di tale elezione di domicilio, le notificazioni od intimazioni dirette alla società saranno valide quando siano fatte alla segreteria dell’intendenza generale della divisione amministrativa di Torino.”

Art. 83. La presente convenzione non sarà definitiva nè valida che per legge.

Il ministro dei lavori pubblici
Firmato PALEOCAPA


I delegati della società tali costituiti per atto di procura in data 27 maggio 1853, rogato Devecchi notaio a Casale

Sottoscritti: Dott. Gio. LanzaMellana


Per copia conforme:

L’intendente capo della prima divisione
PANIZZARDI.



Relazione fatta alla Camera il 16 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Tecchio, Cadorna Raffaele, Piacenza, Cavalli, Farini, Ravina e Valerio, relatore.

Signori! —— Tl signor ministro dei lavori pubblici nella sua relazione sul progetto di legge per la ferrovia di Casale, di cui troverete il tracciato unito alla presente relazione, mostra credere che l’eccitamento alla costruzione di questa strada provenne dal Governo per l’obbligo imposto alla società della ferrovia di Novara di concedere l’uso della stazione di Vercelli mediante corrispettivo. L’incitamento invece fu dato dal Consiglio provinciale di Casale a cui si associò il Consiglio comunale e quindi i Consigli comunale e provinciale di Vercelli. Infatti, avendo il Governo chiamato il Consiglio provinciale di Casale a deliberare in sua seduta straordinaria del 26 novembre 41851 sul concorso statogli proposto nella spesa di costruzione della ferrovia da Torino a Novara mediante l’acquisto di azioni, fu dal medesimo in quella seduta emessa la seguente testuale deliberazione:

«Il Consiglio delibera di prendere due mila azioni di lire 300 caduna della società per la strada ferrata da Torino a Vercelli e Novara, con che questa società comprenda nel suo progetto un tronco di strada che partendo da Vercelli si congiunga passando da Casale colla strada che da Genova tende al lago Maggiore, e venga da essa principiata contemporaneamente alla strada principale ed aperta aí pubblico nei tempo in cui sarà pure aperto il tratto da Vercelli a Torino, e da Vercelli a Novara. Dichiara inolîre che, ove questa offerta non venga accettata fra tutto febbraio prossimo, sarà fin d’ora destinato in milione a quella società che imprendesse questo tronco,»

Poco tempo dopo fu conosciuto il rifiuto della società Brassey di accettare il concorso della provincia di Casale alla strada da Torino a Novara colla ora detta condizione. Quindi il Consiglio provinciale pensò a dar moto ad una società particolare, ed avendo fatto adesione alla sua deliberazione il Consiglio comunale di Casale, si fermò, coll’aiuto dei Consigli

provinciale e comunale di Vercelli e di privati cittadini, un comitato promotore da cui nacque il progeito di legge che oggi abbiamo l’onore di presentare alla vostra approvazione, ”

Nè noi abbiamo riandate queste circostanze per nulla detrarre ai meriti governativi, ma sibbene affinchè sia noto sempre piú quanto sia efficace e salutare l’iniziativa dei Consigli popolari, ed affinchè si faccia aperto ad ognuno quanto grandi sarebbero i benefizi che ne proverebbe la nazione, qualora i municipi e le provincie venissero sciolti dai vincoli eccessivi che tuttora le stringono; vincoli che il Governo del Re ha piú volte promesso di rallentare.

Il signor ministro nella sua relazione accenna pure che la società non ha chieste maggiori facilitazioni di quelle contenute nel progetto di legge. È questa un’asserzione meno esalta. La società, dimostrando come fosse giusto che lo Stato le concedesse qualche agevolezza in vista delle particolari utilità che presenta questa ferrovia sotto il rapporto strategico ed anche sotto il rapporto finanziario per la costruzione di un ponte in muratura sul Po, necessario ad una città fortificata e per il trasporto dei militari da questa piazza forte a quella d’Alessandria, e ritenuto anche che il Governo coll’incauta concessione fatta nel 1837 alla società del nonte di ferro sospeso sul Po, metteva ora la società della ferrovia nella necessità di indennizzare quella società concessionaria, domandò al Governo di piú di quanto si trova concesso nel progetto di legge, domandò cioè:

1° Che lo Stato si assumesse l’obbligo di indennizzare la società del ponte sospeso per la privativa ad essa stala concessa di tenere un ponte sul Po in Casale per 29 anni e mesi,

2° Che si portasse dal Governo la stazione di Valenza per la ferrovia dello Stato in maggior vicinanza al punto di congiunzione delle due strade,

3° Che fosse conceduto alla società l’uso della strada argine, stata costrutta dal Governo sulla destra del Po per difendere i territori attigui dai guasti del fiume, con che le sole riparazioni ordinarie fossero a suo carico.

Il Ministero si rifiutava alle due prime domande ed accordando la terza vi apponeva la condizione assai gravosa che anche le riparazioni straordinarie siano a carico della società, e con ciò corre il pericolo di vedere disertato l’argine dalla ferrovia imponendo alla società un’inutile spesa e conservando al Governo l’obbligo di dovere eseguire a suo carico non solo le riparazioni straordinarie dell’argine medesimo, ma sibbene anche le spese ordinarie che altrimenti sarebbero state per sempre sopperite da quella.)

Il Ministero inoltre prescriveva un’altra condizione alla società, ed è la proibizione di diminuire la fariffa senza Papprovazione del Governo, condizione contraria ai dommi della scienza economica, e alfatto inconcepibile quando si tratta di società, in cui Jo Stato non ha parte, nè vi sono altri interessi legittimi del pubblico che possano essere compromessi dall’abbassamento della tariffa, abbassamento che torna anzi a profitto del pubblico medesimo.

Certamente nella condizione in cui’ sono le finanze dello Stato, la vostra Commissione non può sapere malgrado al Governo se esso niegava la prima delle chieste concessioni. La Commissione non crede neppure doversi ulteriormente occupare della seconda e della terza, poiclè il rifiuto o la grave modificazione delle medesime non distolse la società dall’accettare il capitolato. Ma essa rivolse piú specialmente la sua attenzione alla condizione sovraccennata, per cui viene alla società proibito ogni abbassamento di tariffa sotto a quella [p. 440 modifica] dello Stato. Invitandovi ora a cancellare quella condizione dai capitolato è lieta di potervi affermare che trovò alla cancellazione consenziente il Mipistero siccome viè consenziente e grata la società.

In massima generale poi la Commissione espone un voto che crede essere nel cuore e nell’interesse di tutti. Ed è che, ogniqualvolta il Governo è chiamato a dare il suo consenso ad imprese, come questa, aventi per scopo il bene generale e privato e che sono promosse da capitali serii ed indipendenti, esso voglia astenersi da ogni lusso di prescrizioni. Tutte quelle condizioni le quali non hanno per scopo di tutelare la pubblica sicurezza, non fanno altro che inceppare l’industria privata la quale ha bisogno e diritto di libertà onde svolgersi con quella pienezza che è voluta dai tempi, e che è consentita in quei paesi dove le dottrine di libero scambio hanno portati frutti maturi. Qui è il caso di dire che tutto ciò che non è necessario è dannoso.

In conclusione, mentre la vostra Commissione si rallegra di vedere lo spirito di associazione rivolgere le sue forze ad imprese le quali aumentano la nazionale ricchezza e fanno piú facili e quindi piú fruttuosi i contatti di operose e generose popolazioni, vi propone con voto unanime l’approvazione del presente progetto di legge invitandovi solo a modificare, pei motivi sovra espressi, l’articolo 50 del capitolato e ad introdurre una lieve variante nell’articoto 5 della legge con cui viene tolto un equivoco di redazione.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1 e 2. Identici al progetto del Ministero.

Art. 3, Le proviacie di Casale e Vercelli sono fin d’ora autorizzate a contrarre i prestiti di cai potranno abbisognare a far fronte al pagamento delle cinquecento azioni che già hanno ciascuna di esse sottoscritto, ed a vincolare i loro bilanci in avvenire pel servizio dei relativi interessi, e pella restituzione. del capitale, eccedendo, ove d’uopo, il limite normale della loro imposta speciale.

Art. 4. Identico al progetto del Ministero.

Variazione al Capitolato.

Allarticolo 30, pagina 21, 2° alinea, sostituire il sequentie:

La società può ribassare la sua tariffa, non potrà però alzarla senza l’assenso del Governo.


Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa) 23 gennaio 1854, con cui presenta al Senato dl progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 20 stesso mese.


Signori! — Ho l’onore di rassegnare alle deliberazioni del Senato il progetto di legge pella concessione della strada ferrata da Vercelli per Casale a Valenza stato dalla Camera dei deputati adottato nella sua seduta del 20 gennaio corrente.

La sola modificazione fatta a tale progetto, quale venne dal Ministero presentato, consiste nell’avere autorizzato coll’articolo 30 del capitolato di concessione la società a ribassare la sua tariffa senza l’assenso del Governo; favore questo a cui il Ministero ba creduto di aderire, persuaso che il bene inteso interesse della società, di tenere giuste e moderate

tariffe, sarà il miglior argine alla temuta concorrenza colla ferrovia dello Stato.

Quanto alle considerazioni di generale vantaggio che determinarono la pressochè unanime adozione della concessione in discorso per parte della Camera elettiva, io non ho che a riferirmi a quanto esposi nel qui annesso rapporto col quale ebbi l’onore di presentarle il relativo progetto di legge.

(IL progetto di legge e il capitolato identici a quelli presentati alla Camera colla variante all’articolo 50 del capi tolato, proposta dalla Commissione.)


Relazione fatta al Senato il 18 marzo 1854 dall’ufficio centrale, composto dei senatori Ambrosetti, Di Colobiano, Franzini, Plezza e Cagnone, relatore.

Signori! — Fino da quando colle regie patenti del 18 luglio 1844 e del 43 febbraio 1843 si stabiliva che il sistema delle strade ferrate negli Stati di terraferma da intraprendersi per cura del Governo, ed a spese delle finanze avrebbe avuto luogo celia costruzione simultanea di una strada da Genova a Torino per Alessandria e la valle del Tanaro; con diramazione verso la Lomellina, donde a Novara ed al lago Maggiore; si prevedeva che fra le linee secondarie da lasciarsi all’industria privata, dopo intrapresa quella che congiungesse Torino con Novara per Vercelli, un’aîtra fra le piú importanti, quella sarebbe stata che mirerebbe a riunire le linee della Lomellina e di Novara tra Vercelli e Valenza per Casale. Cosí, colla stessa previsione, nel capitolato della concessione della linea da Torino a Novara per Vercelli, sancito colla legge dell’11 luglio 1852, si è prescritto che la società della medesima linea sarebbe obbligata di concedere l’accesso alla sua stazione di Vercelli a quell’altra società che, regolarmente costituita, avrebbe ottenuto per legge la concessione di una strada ferrata da Valenza per Casale alla stessa città di Vercelli.

Tale società si è realmente costituita con atto del 22 marzo 4853, ed, approvata con decreto reale del 28 stesso mese, chiede ora la concessione della indicata linea di ferrovia, oggetto del progetta di legge presentatovi dal ministro dei lavori pubblici nella tornata del 23 gennaio ultimo scorso, adottato già dall’altra Camera nella seduta del 20 stesso mese.

Che questa strada ferrata sia eminentemente utile e vantaggiosa per lo Stato si comprende a prima giunta, se si considera che tende a mettere in piú stretti rapporti tra loro provincie ricchissime e dedite all’industria ed al commercio, e per mezzo dei suoi capi estremi a ravvicinare le altre provincie tutte del regno, giacenti al di qua delle Alpi; inoltre, che per essa collegandosi, per cosí dire, insieme le due fortezze di Casale e di Alessandria, si porge maggior forza ad amendue, e si perfeziona il sistema di difesa militare del paese verso la frontiera orientale.

Sotto quest’aspetto, il vostro ufficio centrale si era fatto il dubbio se, costrutta la ferrovia tra Casale e Valenza, sull’argine formato dall’amministrazione delle strade ferrate nella adiacenza di Ticinetto, Pomaro e Lazzarone, tra la Grana ed il Po, menzionato nell’articolo 7 del capitolato, non si tro» vasse per avventura esposta ai danni delle artiglierie nemi. che, quando venissero collocate sulla sponda sinistra del Po.

Senonchè, a rassicurario da questo timore, bastarono le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, portanti che la strada, della cui concessione si tratta, attraversato il fiume a [p. 441 modifica] Casale, sino al punto in cui va ad entrare in quella dello Stato, presso Valenza, giace costantemente ad una distanza maggiore di 2500 metri dalla sponda sinistra del Po.

Arroge che, prima ancora che si sottoponesse alla discussione della Camera dei deputati il progetto di legge del quale ci occupiamo, la società, valendosi della facoltà concessale coll’articolo 8 del capitolato di cambiare, tanto nella primitiva costruzione quauto in progresso di tempo, la direzione della strada ferrata, in modo da non approfittare dell’argine sovra indicato, già faceva studiare, per mezzo dell’ingegaere Voodhouse, il progetto di.una variante alla traccia da prima adottata, quale progetto venne ben tosto esaminato in linea d’arte dal Consiglio speciale delle strade ferrate in adunanza del 2 febbraio ultimo scorso, e successivamente dal Ministero approvato.

Giusta il medesimo, la strada, attraversato il Po presso Casale, correrebbe lungo la valle dell’Anda, e lascierebbe sulla sua sinistra Borgo San Martino, Pomaro e l’argine strada, costrutto dall’amministrazione tra la Grana ed il Po.

Oltre al correre sempre ad una distanza dalla sponda sinistra del fiume, maggiore dei due in tre chilometri, come si è superiormente accennato, essa si troverebbe poi ancora coperta sia dallé alture di Pomaro, sia altresí dall’argine anzi detto, il quale è stato costrutto altissimo.

Sebbene questa nuova traccia cosí approvata, possa ancora dalla società concessionaria venir cambiata, a senso del disposto dall’articolo $ del capitolato, e non si possa quindi per anco ritenere come definitiva, venne però pattuito che, qualunque ulteriore cambiamento, sarà subordinato alla condizione che la strada lasci sempre intatto l’argine piú volte menzionato,

Questa condizione, che venne acconsentita per verbale del 20 febbraio corrente anno, dal Consiglio di amministrazione e di direzione della società, rassegnato quindi al Ministero dai di lei delegati speciali, deputati Lanza e Mellana, che assunsero l’impegno della sua osservanza, mentre, rimpetto all’interesse strategico, deve tranquillare sempre piú il Senato, che la strada a costruirsi sarà costantemente fuori di ogni pericolo del cannone nemico, quando venga collocata sulla sponda sinistra del Po, risolve pure ogni obbietto, che si volesse ancora elevare intorno alle conseguenze, per la società, che potessero derivare dall’occupazione dell’argine sovra indicato, e per la sua manutenzione, riparazioni, ecc.

Resterebbe a dire della proibizione da prima fatta alla società di ribassare la sua tariffa, ma trovandosi ora cotal proibizione eliminata dal capitolato, in seguito alle discussioni intervenute nella Camera elettiva, e per unanime consentimento di essa, del Ministero e della società, resta superfluo dilungarsi su questo argomento, comprendendosi facilmente che il ben inteso interesse della società le vieterà di procedere a meno cauti azzardati ribassamenti della tariffa.

Al rimanente non avendo il vostro uffizio trovato motivi ad obbiezioni nelle altre disposizioni del capitolato e del progetto di legge, ve ne propone unanime per mio mezzo la adozione pura e semplice.