Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/462


— 434 —

documenti parlamentari


prima di essere esegrito, ottenere l’approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9. La società concessionaria è abilitata a concertare e convenire coll’altra società della strada ferrata da Torino a Novara, l’uso promiscuo della stazione di Vercelli, a senso di quanto è già stabilito rel secondo alinea dell’articolo 34 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852 sulla strada ferrata da Torino a Novara per Vercelli.

Art. 10. I progetti di dettaglio delle principali opere d’arte, come ponti eccedenti la luce di metri 6, passaggi a livello delle strade reali e provinciali e cavalcavia e sottevia, ove ne occorrano, e le stazioni, dovranno essere presentate alla speciale approvazione del Ministero,

Per le opere minori come ponticelli, condotti di scolo, traversate di strade comunali, case cantoniere, basterà presentare all’approvazione i moduli, secondo i quali intendesi eseguire queste opere. î

Art, 11. La strada potrà essere costruita ed aperta all’esercizio sopra un solo binario di rotaie, coi raddoppiamenti però che saranno riconosciuti necessari, specialmente nelle stazioni dove i binari medesimi verranno moltiplicati e sviluppati secondo che la esige il pronto, sicuro e completo servizio di esse stazioni; la distanza dei raili sarà perfettamente eguale a quella osservata sulla strada ferrata dello Stato.

Art. 42, La larghezza della strada al livello superiore, sul quale si eleverà la massicciata libera, potrà sulla domanda della società, e previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici, venire modificata, purchè non si riduca mai a larghezza minore di metri 5 e mezzo.

Art. 13. Le scarpe non potranno avere pendenza minore delli e mezze per 1 nei rilevati; nelle trincee potranno limitarsi all’e un quarto per 1, Dove però la natura del terreno, o la notevole altezza dei rilevati o delle trincee richiedessero una scarpa maggiore onde ottenere la necessaria stabilità, si dovrà procurarvela.

Art. 414. La larghezza del fondo delle trincee sarà tale che, oltre alla sede stradale stabilita all’articolo 12, vi sia sito da praticarvi da ciascuna parte un fosseito di dimensioni proporzionate alle acque che vi devono scolare.

Art. 15. Fuori delle trincee la strada sarà pure munita di

‘ fossi dovunque la sede della massicciata si elevi meno di 0 50 sopra il terreno lalistanie,

Art. 16. I ponti saranno costruiti in muratura od in ferro. Per eccezione, saranno tollerati ponti con travale di legno pelle luci maggiori di cinque metri, ma pur sempre con coscie di struttara murale, e con pile di muro o di cilindri vuoti, di ferro fuso, murati nel mezzo. In ogni caso però la struttura di dette travate dovrà essere disposta in tal guisa che si possano praticare le necessarieriparazioni senza interrompere i passaggi dei convogli.

__ Art, 17. La luce netta dei ponti e l’altezza degli archi e delle travate al disopra delle acque grosse saranno determinate in mode che il fiume non possa rendersi piú pericoloso ai terreni limitrofi di quello che era nello stato antecedente,

La società dovrà perciò praticare le opere necessarie per conseguire questo scopo, e per difendere la strada ferrata, ed assicurare il libero deflusso delle acque sotto il ponie in ogni stato del fiume.

Art. 18. Per la continuità delle comunicazioni laterali ordinarie saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di cancelli o di semplici barriere, secondo l’importanza della strada a cui servono, Per le strade reali ja

larghezza libera del cancello a due battenti non potrà essere minore di metri otto. Per le strade provinciali non sarà minore di metri sei.

Questi cancelli verranno stabiliti come quelli della strada ferrata da Torino a Novara.

Art, 19, Nei siti in cui Ja superficie naturale del terreno od il piano delle strade ordinarie intersecate hanno, rispetto alla strada ferrata, una differenza di livello piú o meno grande, ma non sufficiente perchè convenga praticarvi dei sottovia o dei cavalcavia, si darà accesso ai passaggi a livello mediante rampe d’inclinazione piú o meno dolce, secondo la importanza delle strade esistenti,

Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno consolidate con massicciata di buoni materiali in relazione allo stato dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 20. Per la vigilanza deila strada verranno costruite lungo ia medesima apposite case per uso dei cantonieri e delle guardie della via, in numero sufficiente ad assicurare un regolare servizio.

Art, 21, I passaggi a livello dovranno essere custoditi da guardie, epperciò presso a quelle a cui la custodia ordinaria della strada ferrata non consenta di rendere comune il servi= zio, e la casa cantoniera non possa supplire anche come ca- o sello di guardia, si dovrà erigere un apposito casello ed applicarvi una guardia apposita.

Art. 22. La società concessionaria è obbligata di ristabilire ed assicurare a proprie spese lo scolo ed il libero corso di tutte le acque, i cui condotti fossero interrotti o modificati dalle opere della sua impresa, a meno che gli interessati non vi rinunciassero,

Se anche dopo l’approvazione del progetto, ed in corso di esecuzione sorgessero giusti reclami o contro l’imperfezione di questi scoli e corsi d’acqua ristabiliti, o per l’ommissione che fosse stata fatta delle opere necessarie a conservarne alcuno, la società sarà sempre responsabile del danno recato, e dovrà provvedere e farlo cessare a qualunque epoca ciò fosse riconosciuto.

Art. 23. Quando l’esecuzione dei lavori della strada ferrata esigesse l’interruzione di qualche preesistente comunicaziene, ciò non potrà farsi senza avere prima provveduto con passaggi provvisori riconosciuti sufficienti per comodo e solidità dal commissario governativo. Le comunicazioni stabili dovranno essere ristabilite al piú presto possibile, e collaudate dal commissario medesinzo prima di essere aperte all’uso pubblico.

Art. 2, Tutti i lavori ed opere d’arte della strada ferrata, sia che appartengano al corpo stradale, sia ai manufatti od edifizi ad esse attinenti, dovranno essere eseguiti secondo, buoni sistemi e precetti dell’arte, con una solidità propore zionata all’uso cui sono destinati, e con materiali di buona qualità, scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche della località attraversata dalle concesse linee.

Art. 25. Il Governo farà sorvegliare a spese della società concessionaria la buona esecuzione dei suddetti lavori e delle opere per mezzo d’un commissario tecnico, e del personale subalterno che crederà necessario.

Questa sorveglianza avrà per iscopo di riconoscere per mezzo delle ispezioni fatte dal commissario stesso, o da altri ufficiali d’arte da lui dipendenti, se sieno nell’interesse pubblico adempiute le condizioni ed obblighi imposti ai concessionari dal capitolato, e di esigere questo adempimento, ove la società se ne discostasse.

Se il commissario riconoscerà che i lavori non si esegui-