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sessione del 1853-54


sicurati i riguardi dovuti alla pubblica sicurezza, al comodo e buon servizio del pubblico, ed al non turbato esercizio

della strada ferrata dello Stato, onde il Ministero confida che le piaccia accordare la concessione dell’importante ferrovia di cui si tratta, adottando il progetto di legge che egli ha l’onore di sottometterle.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La società anonima costituita con atto 22 marzo 18553, rogato Devecchi, stata approvata con regio decreto del 28 stesso mese è autorizzata a devenire alla costruzione di un tronco di strada ferrata che partendo da Vercelli metta alla. ferrovia dello Stato presso Valenza passando in attiguità della città di Casale, e di assumerne l’esercizio.

Art, 2. La società è, e rimane concessionaria di tale strada ferrata, sotto l’esatta osservanza delie clausole e condizioni del capitolato annesse alla presente legge.

Art. 3. Le provincie di Casale e Vercelli sono fin d’ora autorizzate a contrarre i prestiti di cui potranno abbisognare a far fronte al pagamento delle cinquecento azioni che già banno sottoscritto, ed a vincolare i lero bilanci in avvenire pel servizio dei relativi interessi, e pella restituzione del capitale eccedendo, ove d’uopo, il limite normale delle loro imposta speciale.

Art. 4. I nostri ministri segretari di Stato, dei lavori pubblici, delle finanze e dell’interno sono incaricati per la parte che li riguarda dell’esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata e inserta negli atti del Governo,


Capitolato di concessione della strada ferrata
da Vercelli a Valenza per Casale
.

Art. î. La società anonima della ferrovia da Vercelli a Valenza per Casale costituita con atto del 22 marzo 1853, rogato Devecchi notaio a Casale, approvata con decreto reale del 28 stesso mese di marzo, si obbliga di costrurre a sue spese, rischio e pericolo, e di ultifnare nello spazio di tre anni a datare dalla legge di concessione in modo da potersi aprire all’esercizio da assumersi dalla medesima, una strada ferrata da Vercelli a Valenza per Casale, compreso un ponte sul Po, secondo il progetto dell’ingegnere Woodhouse in data del 24 dicembre 1852 visato dal ministro dei lavori pubblici, nel quale saranno introdotte le modificazioni prescritte dal Consiglio speciale delle strade ferrate in adunanza del 10 novembre 1853.

Art, 2. Potrà però la società, previa la superiore approvazione, variare nell’eseguimento la direzione della linea disegnata fra il limite di duecento metri a destra ed a sinistra, purchè non introduca curve di un raggio minore di metri cinquecento, nè pendenze maggiori di quelle approvate nel progetto.

Art. 3. È accordato alla società l’uso della stazione che sarà costrutta dal Governo tra il ponte sul Po ela galleria di Valenza pel servizio della ferrovia dello Stato, non che di quella d’Alessandria, limitato però tale uso al servizio dei viaggiatori e delle merci d’ogni genere tariffate.

Saranno in conseguenza ammessi in queste stazioni i viaggiatori e le merci dirette pella strada sociale, o provenienti da essa, sotto l’osservanza dei patti e delle condizioni a stabilirsi in apposita convenzione tra il Ministero dei lavori pubblici e la società, da approvarsi con decreto reale, in cui saranno doterminate le norme secondo le quali dovrà operarsi il servizio suddetto cumulativamente a quello della strada ferrata nazionale, ed il compenso a darsi all’amministrazione dello Stato pelle spese del servizio interno di dette stazioni.

La società dovrà dal canto suo provvedere a sue spese all’acquisto del fondo, ed alla costruzione dei magazzini, delle tettoie e delle rimesse che in dette stazioni oelle adiacenze, secondo che sarà riconosciuto piú conveniente dall’amministrazione superiore, si renderanno necessarie pel ricovero del combustibile e del materiale mobile addetto al servizio della sua strada.

Art. 4. È pure accordata alla società anonima la facoltà di percorrere coi suoi convegli giornalmente e periodicamente la strada ferrata dello Stato tra il punto di congiunzione delle due linee e Ia stazione d’Alessandria; a tal effetto non potendosi questo cumulativo esercizio operare sull’unico binario della strada ferrata dello Stato, il Governo si obbliga a costrurre il secondo binario sul terreno già aggregato a quello esistente.

Questo transito sarà però sempre subordinato all’ordine giornaliero di servizio della strada ferrata dello Stato.

In corrispettivo di tale transito di convogli tanto dei viaggiatori che delle merci, operato dalla società della ferrovia casalese, questa si obbliga di pagare allo Stato il 30 per cento dei diritti della tariffa da essa adottata, osservando nel resto le norme tutte dalla stessa tariffa segnate.

Art. 5..La società si riserva la facoltà di erigere una stazione sua propria presso il ponte sul Po in vicinanza di Valenza, e prima di sua costruzione non pagherà allo Stato il diritto di transito di cui all’articolo che precede, per le merci e viaggiatori provenienti dalla ferrovia di Casale e diretti alla Lomellina ed oltre, che a cominciare dalla stazione dello Stato a Valenza, esclusa cosí la tratta fra detta stazione ed il luogo dove la società vorrà erigere il suo scalo in attiguità del ponte sul Po, sulla qual tratta eserciterà il transito de’ suoi convogli gratuitamente.

Art. 6. La società non potrà ingerirsi nella costruzione e. nella manutenzione della strada ferrata dello Stato, nel tronco della quale le si concede il transito, nè mettere in campo pretese a compensi per una interruzione che avvenisse sulla medesima, nella stessa guisa che non può prendere ingerenza nè avanzare pretese di compenso sugli altri tronchi di esclusivo servizio dello Stato.

Art. 7. Lo Stato concede alla società gratuitamente l’uso e la goldita dell’argine costrutto fra Ja Grana ed il Po dall’amministrazione delle strade ferrate, colle relative scarpe per tutto il tratto che di concerto col Governo sarà trovato opportuno a far parte della ferrovia sociale, e le accorda pure la facoltà di eseguire sullo stesso quelle opere di rialzo, di abbassamento, di dilatazione, di consolidazione che saranno valevoli a renderlo atto alla apposizione di un doppio bina

  • rio di raili, salva la previa approvazione delle opere da in traprendersi, per parte del Ministero dei lavori pubblici. La manutenzione di ogni genere tanto ordinaria che straordinaria dell’argine resterà ad intiero carico della società.

Art. 8. È però riservata alla società la facoltà di cambiare, tanto nella primitiva costruzione quanto in progresso di tempo, la direzione della strada ferrata nel tronco rispettivo in modo da non approfittare dell’argine suddetto, nel qual caso cesseranno gli obblighi di manutenzione e di riparazione imposti alla società stessa come conseguenza del concesso uso dell’argine medesimo. Il progetto della nuova linea dovrà,