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documenti parlamentari


struzione, nè procedere ad alcuna espropriazione di terreni se entro cinque mesi dalla data della legge di concessione non avrà somministrato al Governo una cauzione di lire 380,000 in numerario od in buoni del tesoro, od in cedole del debito pubblico fruttanti il 8 per cento che saranno ricevute al valore nominale, o finalmente in cedole del 3 per cento che si accetteranno al corso di missione in garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi da essa assunti in dipendenza della presente concessione.

Art. 44. I lavori di costruzione della strada ferrata saranno intrapresi non piú tardi di otto mesi decorribili dalla data di promulgazione della legge di concessione.

Trascorso questo periodo di tempo, senza che la società possa fare constare di cause legittime d’impedimento, perderà Ja metà della cauzione fatta, e decaderà dalla concessione.

Art. 42. La cauzione verrà restituita per decimi sulla domanda della società purchè questa faccia risultare, mediante atti autentici, d’avere acquistati terreni, od eseguiti lavori per un importo doppio della somma di cui chiederà il rimborso.

Per lavori eseguiti s’intenderanno esclusivamente le opere inerenti al suolo.

Le ultime due rate della cauzione saranno restituite non piú tardi di due mesi dopo che sarà aperta all’esercizio tutta intiera la ferrovia.

Art 43. Se la società alla scadenza del termine di tre anni fissato all’articolo 1 non avrà dato pieno eseguimento alle contratte obbligazioni, senza che possa dar prove di legittime cause d’impedimento, sarà passibile di una penalità di lire 20,000 per ogni mese di ritardo ulteriore, ed in caso di mora protratta per altri sei mesi, si riterrà decaduta dalla concessione senza bisogno di alcun atto di costituzione in’ mora, salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 44. Verificandosi questo caso il Governo provvederà al proseguimento delle opere coí mezzo d’asta pubblica da aprirsi in base di questo capitolato di concessione, previo estimo delle opere già eseguite in tutto od in parte, dei terreni acquistati e dei materiali provvisti. L’appalto sarà deliberato al migliore offerente esclusi i primi concessionari.

Il nuovo concessionario dovrà pagare alla società decaduta il valore d’estimo fissato come sovra delle opere, dei terreni e dei materiali, detratta la somma data in cauzione, o la sola parte di essa che non fosse stata restituita, la quale cauzione resterà di pieno diritto allo Stato.

Art. 45, Quando un primo esperimento d’asta andasse deserto, si farà luogo ad un secondo appalto sulla base di un ribasso sul prezzo d’estimo preaccennato, e se questo pure riuscisse infruttuoso potrà lo Stato ritenere le cose cadute in aggiudicazione, mediante un corrispettivo stabilito sul valore dei materiali, e senz’obbligo di proseguire i lavori.

Art. 46. L’esercizio della ferrovia, o di qualche tronco di essa non potrà essere posta in attività se non dietro apposita autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, e previa collaudazione della strada da eseguirsi dai commissari del Governo in contraddittorio della società.

Art. 47. La strada ferrata e tutte le sue dipendenze saranno sempre dalla società mantenute in buono stato, in guisa che il transito vi sia in ogni tempo facile e sicuro.

Lo stato della strada verrà riconosciuto una volta all’anno, ed ove d’uopo piú spesso da uno o piú commissari del Governo, ed in contraddittorio della società.

Per la manutenzione e le occorrenti riparazioni da eseguirsi a spese della società, essa rimane soggetta al controllo ed alla sorveglianza dell’amministrazione superiore,

Il Governo potrà provvedere d’ufficio, a spese della società, a quelle opere e riparazioni necessarie che le avesse infruttuosamente prescritto d’eseguire.

Art. 48. I raili cuscinetti, macchine, utensili, legnami, ferramenta, materiali d’ogni specie destinati alla costruzione, armamento od all’esercizio e conservazione della ferrovia, i quali venissero introdotti dall’estero, saranno soggetti ad un particolare diritto d’entrata; cioè pei ferri fusi l’ottavo, pei ferri di prima lavorazione il quinto, e pei meccanismi la metà dei diritti vigenti al momento dell’introduzione, salvo l’obbligo per parte della società di conformarsi a quelle pratiche e cautele che a tale riguardo verranno ordinate dal Ministero delle finanze.

Per gli oggetti summentovati che occorresse di far trasportare sulla ferrovia dello Stato sarà pagafa per prezzo di tras» porto quello fissato nella tariffa del Governo per gli oggetti di ultima classe.

Art. 49. Il Governo inferporrà i suoi buoni uffici a favore della società onde tacitare quella del ponte sospeso sul Po vicino a Casale pella rinuncia del diritto che ad essa potesse competere ai termini del suo contratto, di non lasciare costruire nessun altro ponte sul Po sul territorio della città di Casale per tutta la durata della sua concessione.

Art. 50. La durata della concessione viene determinata in anni novantanove (99) decorribili dalla scadenza del termine stabilito all’articolo 1, e per tutto questo tempo è accordato alla società il diritto di percepire le tasse di pedaggio ed i prezzi di trasporto in un importo che non potrà per ora essere superiore a quello specificato all’articolo 51.

La società può ribassare a piacimento Vimporto stesso sino ad eguagliare le tariffe dello Stato, ma non le è permesso di alzarlo nè di abbassario sotto a quello dello Stato senza l’assenso del Governo.

Ogni rialzo, o diminuzione totale o parziale della tariffa in vigore dev’essere notificato al pubblico almeno 15 giorni prima della sua attivazione.

Art. 51. Tariffa dei prezzi di trasporto per ogni chilometro.

Viaggiatori.

Vetture di 1a classe L. 0 10
 »  2a  »  » 0 075
 »  3a  »  » 0 050

I viaggiatori sono in facoltà di portare con sè oggetti di peso non superiore a 10 chilogrammi purchè non eccedano il volume di 0m BO X 0m 25m X 0m 30, e possano collocarsi sotto i sedili della vetture senza incomodo degli altri viaggiatori.

Bestiami.

Bestie bovine, cavalli, muli, somari, ecc, per testa L. 0 15
Vitelli e maiali » 0 05
Montoni, pecore e capre » 0 03

Il prezzo del trasporto dei cavalli, bestie bovine ed altri animali alla celerità dei viaggiatori sarà doppio di quello portato dalle tariffe.

I cani che fossero di natura da incomodare i viaggiatori saranno introdotti nel vagone dei bagagli, e si pagherà pei medesimi la tassa di L. 0 03.

Oggetti diversi.

Oggetti di messaggerie per 100 chilogrammi L. 0 06
Vetture a due ruote » 0 25
Vetture a quattro ruote » 0 30
Carbon fossile ogni 100 chilogrammi » 0 125