Concessione della strada ferrata da Savigliano a Saluzzo

Parlamento del Regno di Sardegna

Giuseppe Galletti/Paolo Trompeo Indice:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf Concessione della strada ferrata da Savigliano a Saluzzo Intestazione 15 aprile 2022 25% Da definire

Questo testo fa parte della raccolta Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54


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Concessione della strada ferrata da Savigliano
a Saluzzo
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Progetto di legge presentato alla Camera il 9 dicembre 1854 dal ministro dei lavori pubblici (Paleocapa).

Signori! — Quando la ferrovia di Cuneo fu aperta sino a Savigliano, si riconobbe essere notevolissimo il movimento di viaggiatori che si era determinato sulla strada provinciale di Saluzzo per venirla a raggiungere; e si sentì quindi il vantaggio, e sorse il desiderio assai vivo di dar opera ad una diramazione dalla strada ferrata principale che da Savigliano mettesse a Saluzzo, percorrendo per quattordici chilometri un suolo facilissimo.

Il municipio di quest’ultima città, prendendo l’iniziativa per promuovere una impresa che doveva riuscire di tanta utilità ai suoi cittadini, chiese ed ottenne dall’intendente della provincia la facoltà di farne redigere il progetto dall’ingegnere provinciale, il quale, per quanto consta al Ministero, lo condusse già a compimento. Senonchè nei Consigli municipale e provinciale di Saluzzo sorsero altre idee. Si divisò di costrurre una strada ferrata che per Villafranca e Vigone andasse, col percorso di 32 chilometri, ad unirsi nella stazione di Airasca alla ferrovia di Pinerolo, e si rinunciò per ciò a dare ulteriore seguito ai progetto suddetto. La società di Cuneo, che conosceva di quanta utilità le sarebbe riuscita la diramazione da Savigliano a Saluzzo, s’asteneva tuttavia dal chiederne per suo conto la concessione, confidando nella iniziativa presa dal municipio suddetto, e ben prevedendo che, quand’anche la strada fosse stata da altri costrutta, l’esercizio sarebbe pur sempre caduto in sue mani, essendo troppo evidente che per una diramazione di quattordici chilometri era impossibile sostenere con profitto una gestione separata. Ma quando conobbe che il municipio si ritraeva dalla impresa, non certamente perchè l’avversasse, che sarebbe stato disconoscere troppo apertamente i propri interessi, ma perchè voleva potere più efficacemente favorire un’altra linea, la società di Cuneo si determinò ad assumerla a totale suo carico, e ne presentò formale domanda al Ministero, al quale parve non solo che meritasse favore, ma che in massima dovesse essere per giustizia accettata.

Imperciocché, quando con legge 9 luglio 1850fu fatta la concessione della strada ferrata da Torino a Savigliano, il Governo, avvisando alla probabilità, e quasi direbbesi alla sicurezza, che col procedere degli anni più diramazioni si sarebbero staccate da questa linea, ed avrebbero troppo impigliato e reso men sicuro l’esercizio della via principale, ove questa fosse stabilita ad un solo binario, inseriva nel capitolato l’obbligo di stabilirla a due. E quando colla successiva legge 8 maggio 1852 si estese la concessione sino a Cuneo, bene si consentì che il prolungamento della linea fosse costrutto ad un solo binario; ma, quanto alla primitiva linea concessa, si tenne fermo l’obbligo del doppio binario, solo concedendo alla società di differirne l’armamento finché ne fosse riconosciuta la necessità; la quale sarebbe sorta appunto coll’attuazione di quelle diramazioni, che le condizioni vantaggiose del territorio facevano presagire. Sarebbe dunque ingiusto ed in aperta contraddizione colle disposizioni delle due leggi citate avere obbligata la società a costruire come infatti costruì, la sua strada ferrata sino a Savigliano in guisa da poter ricevere il doppio binario, per provvedere così ad un facile e sicuro esercizio quando fossero attuate le diramazioni, e poi non consentire la costruzione della più interessante fra queste diramazioni, che è certamente quella di Saluzzo.

Indipendentemente poi da ogni precedente affidamento, egli è certo che l’importanza della diramazione di cui si tratta è tale, in proporzione delle sua estensione e della moderata spesa che esige la sua costruzione per la facilità del suolo che attraversa, da renderla una delle più vantaggiose linee di strada ferrata del nostro Stato, come quella che assicura sollecite ed economiche comunicazioni fra la città di Saluzzo, e i mandamenti delle provincie che stanno a ponente, cogli altri mandamenti più cospicui della provincia medesima, Savigliano, Cavallermaggiore e Racconigi, dove si tengono mercati fiorentissimi; e procura a Saluzzo relazioni pronte con Torino, con Genova, colla città di Cuneo, capoluogo della divisione, e colla città di Fossano; e ne procurerà forse in avvenire di più estese con altre città e provincie, mercè la costruzione di altre linee di strade ferrate che si stanno ventilando.

Non avrebbe quindi il Ministero esitato ad accogliere favorevolmente sin da principio la domanda fattagli, se la società di Cuneo non l’avesse vincolata alla condizione «che il Governo si obbligasse a non fare alcuna altra concessione nè per linee di strade ferrate che unissero due punti delle linee da Torino a Cuneo, e da Savigliano a Saluzzo, nè per linee che da altre strade ferrate vadano ad un capo delle due linee suddette, nè ad un punto qualunque delle due linee medesime;» condizione che il Governo non poteva accettare, come quella che costituiva una privativa contraria all’utilità generale. Imperciocché quantunque si possa credere che colla diramazione da Saluzzo a Savigliano, e colla strada ferrata da Pinerolo a Torino, siano per ora soddisfatti abbastanza gli essenziali bisogni delle due provincie di Saluzzo e di Pinerolo, e che non convenga nell'attuale condizione finanziaria del paese impegnare altri capitali meno proficuamente, tuttavolta non conveniva togliersi la possibilità di fare concessioni di nuove linee anche nelle provincie suddette, quando la migliorata condizione de! credito pubblico, il maggior movimento prodotto appunto dallo sviluppo che hanno già preso le strade ferrate, e la cresciuta prosperità dei territorii interessati rendessero le accennate nuove linee attuabili, con reale vantaggio pubblico, e senza troppo gravi sacrifizi per l’erario delio Stato o delle provincie.

Il Ministero dichiarò dunque alla società, che, quantunque egli fosse pur sempre propenso alla chiesta concessione, non avrebbe con essa potuto venire ad alcuna definitiva conclusione, finché persistesse ne! proposito di ottenere la privativa sovraccennata; alla quale avendo dopo alcune conferenze la società di Savigliano rinunziato, cessato ogni ostacolo, si [p. 1750 modifica] potè stipulare d’accordo quel capitolato che il Ministero ha l’onore di presentare ai vostri esami invocandone l’approvazione.

Questo capitolato in sostanza non costituisce che un’estensione delle linee concesse colle leggi del 9 luglio 1850 e 5 maggio 1852, e si riferisce nella generalità delle disposizioni ai due antecedenti capitolati approvati colle leggi predette, solo discostandosene dove ciò era domandato dalle speciali circostanze della nuova linea concessa. Si prescrisse inoltre un limite alle pendenze poiché il terreno consente d’averle assai tenui; e si fissò la larghezza superiore del corpo stradale a metri 5 50, misura che nelle prime concessioni fatte alla società di Savigliano non era stata prescritta; ma che, adottata nei capitolati pure per legge approvati dalle strade di Biella, di Pinerolo, di Alessandria-Stradella-Acqui e di Vercelli-Casale-Valenza, venne dal Ministero ammessa anche per la prolungazione da Fossano a Cuneo. S’aggiunsero poi alcune norme per porre un freno alla troppa frequenza dei passaggi a livello; norme che l’esperienza ha dimostrate necessarie, e che il Ministero stima dovere essere ripetute nelle concessioni da farsi da qui innanzi; perchè coloro che assumono le imprese, trovando più speditivo e più economico procurare un passaggio a livello, che costruire alcuni tratti di strade laterali, o convenire coi privati e compensarli per la soppressione di comunicazioni rurali, anche di poca importanza, tendono a moltiplicare i passaggi medesimi in modo gravissimo per l’esercizio, e pur sempre contrario alla pubblica sicurezza.

Nel resto sono richiamate e tenute in vigore le disposizioni dei due antecedenti capitolati, già dal Parlamento esaminati ed approvati: per la qual cosa, e per le considerazioni fatte dapprima sulla utilità della concessione di cui si tratta, il Ministero fermamente confida che vogliate concederlela vostra approvazione, colla quale si conseguirà anche il vantaggio di dar lavoro alla popolazione circostante, di cui il bisogno è ovunque stringente, e domanda che non si trascurino mezzi per soddisfarvi.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La società che, in forza delle leggi 9 luglio 1850 e 5 maggio 1852 rimase concessionaria di una ferrovia da Torino a Savigliano ed a Cuneo, è autorizzata a devenire a sue spese, rischio e pericolo alla costruzione, e ad assumere l’esercizio di un tronco di strada ferrata, che in diramazione da quella di Savigliano metta alla città di Saluzzo, da eseguirsi secondo il tracciato e profilo longitudinale di cui nel piano di massima 1° febbraio 1854 dell’ingegnere-capo Spurgazzi, contrassegnato Mancardi, e visato da! ministro dei lavori pubblici.

Art, 2. Questa autorizzazione è vincolata ai patti ed alle condizioni di cui nell’annesso capitolato in data 5 dicembre 1854, convenuto fra il ministro dei lavori pubblici ed i rappresentanti di detta società, stati a ciò specialmente autorizzati in adunanza generale della società medesima delli 22 giugno 1854.


Estratto del verbale della riunione dell’assemblea generale degli azionisti della ferrovia di Cuneo del 22 giugno 1854.
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Esaurita la discussione, il segretario formola la seguente proposizione comprensiva di tutti i punti della medesima, la quale per appello nominale è approvata all’unanimità meno uno dei soci presenti.

«L’assemblea conferisce mandato di fiducia, e con esso tutti i necessari poteri al Consiglio d’amministrazione:

«1° Per trattare e convenire col Governo la cessione dell’esercizio dell’intera sua linea;

» 2° Per chiedere ed ottenere la concessione di un tronco di diramazione dalla medesima sino a Saluzzo.»

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Torino, il 5 dicembre 1854.

Firmati aìl’originale:
L. Bolmida, presidente
A. Strada, segretario.


Per copia conforme all’originale:

A. Strada, segretario.


Capitolato di concessione per la costruzione d’una strada ferrata da Savigliano a Saluzzo.

La società concessionaria della strada ferrata da Torino a Cuneo in forza del capitolato annesso alla legge 9 luglio 1850 e della convenzione approvata colla legge 5 maggio 1852 avendo ricorso al Ministero dei lavori pubblici per essere autorizzata alla costruzione di un tronco di ferrovia in diramazione da Savigliano alla città di Saluzzo, discusse le condizioni sotto le quali era fatta la domanda, si è fra il signor ministro segretario di Stato pei lavori pubblici rappresentante lo Stato, per una parte, e la società predetta dall’altra, legalmente rappresentata dai signori membri infrascritti costituenti il Consiglio d’amministrazione della società, a ciò specialmente delegati ed autorizzati nell’adunanza generale delli 22 giugno ultimo scorso, stabilito e convenuto quanto segue:

Art. I. Il Governo concede alla società della ferrovia da Torino a Cuneo la facoltà di costrurre e di esercitare a sue spese, rischio e pericolo un tronco di strada ferrata in diramazione da quella di Cuneo, il quale partendo dalla stazione presso la città di Savigliano, giunga alla città di Saluzzo, ai seguenti patti e condizioni formolate dal Ministero ed acconsentite dalla società, e per essa dai suoi legali rappresentanti sottoscritti alla presente.

Art. II. Questa concessione è regolata dalle medesime disposizioni di cui nel capitolato annesso alla legge 9 luglio 1850, e nella convenzione sancita colla legge 5 maggio 5852, che reggono la concessione della strada ferrata da Torino a Cuneo, in quanto esse non sono contrarie, o modificate dal presente capitolato.

Art. III. La strada sarà eseguita secondo il tracciato di cui nel piano di massima 1° febbraio 1854 dell’ingegnere-capo Spurgazzi, contrassegnato Mancardi, e visato dal ministro dei lavori pubblici, e dentro quei limiti di pendenza che risultano dal profilo longitudinale annesso allo stesso piano, salvo a stabilire, all’atto di approvazione dei piani parziali, quelle prescrizioni che il Consiglio speciale della strade ferrate ravviserà opportune, tanto relativamente ai progetti di dettaglio, quanto al punto ed al modo di congiunzione di questa strada ferrata con quella di Savigliano nella stazione di questa ultima città ed alla collocazione della stazione alla città di Saluzzo.

Art. IV. La strada sarà fatta ad un sol binario, colla larghezza di metri 5 50 alla sommità del corpo stradale, sul quale va imposta la massicciata libera, seguendo in ciò le [p. 1751 modifica] disposizioni delle concessioni delie strade ferrate di Pinerolo e di Biella, approvate colle leggi 26 giugno 1853 e 2 settembre 1854.

Nell’esecuzione però del progetto, e mediante l’approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sarà facoltativo alla società di variare in caso di necessità la direzione della linea segnata nel detto piano fra i limiti di 200 metri a destra ed a sinistra della medesima.

Art. V. I lavori dovranno essere intrapresi non più tardi di mesi due dalla pubblicazione della legge che approverà la presente concessione, e saranno ultimati fra diciotto mesi dalla data della legge medesima, in guisa che la strada possa essere aperta all’esercizio entro un tal termine.

Art. VI. Non ponendosi mano ai lavori a tenore dell’articolo che precede, o non ultimando la strada nel termine di cui ivi, la società decadrà dalla presente concessione, e si provvederà al proseguimento dei lavori nel modo, e colle norme stabilite agli articoli 24, 28 e 26 del capitolato annesso alla legge 9 luglio 18S0, a meno che la società faccia constare delle cause che l’avessero legittimamente impedita d’intraprenderli e di continuarli.

Art. VII. Pel servizio di questa strada ferrata, la società si obbliga alla costruzione di un telegrafo elettrico, secondo il sistema adottato per quella di Cuneo.

Art. VIII. La durata di questa concessione sarà di novantanove anni, a partire dalla legge 9 luglio 1880, epoca in cui ebbe principio la concessione della ferrovia di Savigliano.

Da quell’epoca comincierà pure il periodo, dopo il quale è riservata al Governo la facoltà del riscatto, di cui all’articolo 33 del capitolato annesso alla suddetta legge 9 luglio 1850, nè potrà il Governo riscattare la strada principale senza riscattare insieme ed alle stesse condizioni la diramazione di Saluzzo, nè del pari riscattare questa, senza riscattare insieme anche quella.

Art. IX. La costruzione della strada ferrata di cui si tratta e sue dipendenze, annessi e connessi, è dichiarata opera di pubblica utilità, e saranno perciò applicabili alla medesima le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1839, tanto perciò che riguarda l’espropriazione ed i compensi che la società dovrà dare ai proprietari espropriati e le formalità necessarie per la liberazione dei fondi dai pesi e dalle ipoteche, quanto per ciò che spetta alle occupazioni di terreno, siano definitive o temporarie per la costruzione di strade laterali, o per condotte d’acqua, ed infine per qualsiasi servizio dipendente dalla costruzione della strada ferrata sino al compimento dei lavori della medesima.

Art. X. Non potranno essere eseguiti passaggi a livello per traversare la strada ferrata, senonchè per la continuazione delle strade reali, provinciali e comunali. Per quelle affette a pubblica servitù è riservata al Governo la facoltà di determinarne l’importanza, sentiti gli interessati od il comune, onde vedere se sia il caso di permettere per la loro continuazione un passaggio a livello sulla strada ferrata.

Art. XI. Quando si possa rendere comune il passaggio di una strada comunale con quello di un’altra strada reale, provinciale o comunale per mezzo d’una deviazione che non allunghi il percorso della strada deviata più di 300 metri, il comune non potrà opporvisi, nè esigere un apposito passaggio a livello.

Se la deviazione allunghi il percorrimento oltre 300 metri, la società non potrà sostituirla all’apposito passaggio a livello senza il consenso del comune.

Art. XII. La deviazione di una strada reale o provinciale per renderle comune il passaggio a livello con quello di un’altra strada non potrà eseguirsi senza il condenso del Governo, e nel secondo caso senza anche quello della provincia a cui la strada appartiene.

Art. XIII. Per la continuazione delle strade private e per le comunicazioni fra le parti di una stessa proprietà intersecata non si concede in massima che siano costrutti passaggi a livello speciali; spetterà ai proprietari il diritto a compenso, a termini delle regie patenti 6 aprile 1839, pei danni cagionati dalle dette soppressioni od intersecazioni.

Il Governo però si riserva la facoltà di concedere o d’imporre alla società dei passaggi a livello, anche nei detti casi, quando la domanda dei proprietari sia giustificata da speciali circostanze d’uso e di sito, o dall’importanza di qualche esteso tenimento rurale che fosse tagliato dalla strada ferrata, e, in ogni caso, sotto quelle condizioni che saranno riputate necessarie per conciliare l’economia della spesa colla sicurezza pubblica e col comodo degli utenti.

Art. XIV. La contribuzione prediale della strada sarà a carico della società, e verrà stabilita in ragione della superficie dei terreni occupati dalla medesima e sue dipendenze.

I fabbricati e magazzini affetti all’esercizio della strada saranno assimilati alle case delle località, e la società concessionaria dovrà egualmente pagare tutte le contribuzioni a cui potranno essere sottoposti.

Art. XV. A tenore del disposto dell’articolo 2 le disposizioni del capitolato annesso alla legge 9 luglio 1850 e quelle della convenzione approvata colla legge 8 maggio 1852, quali non sono abrogate o modificate dal presente capitolato, dovendosi estendere ed essere applicabili alla costruzione ed all’esercizio della strada ferrata da Savigliano a Saluzzo, rimane stabilito che tanto quel capitolato e quella convenzione, come il presente, serviranno di base e di norma a questa nuova concessione.

Art. XVI. La presente concessione non sarà definitiva, nè valida che per legge.

Torino, li 5 dicembre 1884.

Il ministro dei lavori pubblici
Firmato; Paleocapa.


I membri del Consiglio sottoscritti:


L. Bolmida — Pietro Piaggio — G. Brondelli

— F. Rignon — G. M. Barberis — S. Mancardi.


Il direttore capo

della 1a divisione del Ministero dei lavori pubblici

Firmato: Panizzardi.

Per copia conforme all’originale:


Il direttore capo di divisione
Panizzardi

Visto: Il ministro
Paleocapa


Relazione fatta alla Camera il 3 gennaio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Cavallini, Martelli, Torelli, Brignone, Mantelli, Mautino e Michelini G. B., relatore.

Signori! — Se il nostro paese non è stato dei primi a valersi del maraviglioso trovato delle strade con regoli di ferro, fattone una volta il saggio, esso è progredito alacremente in tale genere di migliorie; sicché fannosi ora studi, domandansi concessioni, sono, in una parola, di prossima attuazione [p. 1752 modifica] linee di strade ferrate, che pochi anni addietro appena si osavano desiderare. Cosi quando costruivasi con grande dispendio la strada da Torino a Genova, non prevedevasi che in tempo molto prossimo altra sarebbesi costrutta da Torino a Novara; e quando cominciavasi quella da Alessandria al lago Maggiore, non sembrava probabile che le sarebbe subito tenuto dietro quella da Valenza a Vercelli per Casale. Il rapido progresso fatto recentemente da quest’industria, come da altre molte, è senza dubbio effetto della libertà politica che procaccia sicurezza, e della libertà economica che eccita la concorrenza.

Non è qui il luogo d’investigare quale azione debba esercitare il Governo in questa bisogna delle strade ferrate. Forse egli ben fece dando l’impulso, tanto colla costruzione delle più difficili ed importanti fra esse, quanto con speciali favori concesse ad altre; forse ora esso deve bensì promuovere con indiretti vantaggi la costruzione di altre strade ferrate, ma astenersi da gravi sacrifizi; perchè quando quelle già costrutte, o che si stanno costruendo, avranno prodotto il loro effetto, promuovendo, come tutti i mezzi di comunicazione, l’agricoltura, l’industria ed il commercio, il prospero stato dei paese farà sentire il bisogno di ulteriori strade ferrate, le quali così basteranno a loro stesse, senza che si abbiano ad imporre gravi pesi al Governo.

Ma ripetiamo essere tale questione assolutamente estranea al nostro argomento, perchè la società della strada ferrata di Cuneo, la quale chiede le sia concessa facoltà di costrurne una che diramandosi dalla stazione di Savigliano metta a Saluzzo, non domanda al Governo nè sussidi di denaro, nè l’assicurazione di un minimum d’interesse, nè che esso s’incarichi dell’esercizio, nè alcuno di quei gravi sacrifizi i quali, mentre indicano essere l’impresa poco proficua, ci devono per lo meno mettere in forse se dobbiamo imporli alla nazione.

La società della ferrovia di Cuneo, proponendosi di costrurre breve tratto di strada sopra terreno piano, non intersecato che da due soli torrenti, di facile esercizio per chi già possiede tutto il materiale mobile per una strada di maggiore lunghezza, rimane contenta di quegli stessi patti che le sono stati accordati per la costruzione della strada dapprima da Truffarello a Savigliano colla legge 9 luglio 1850, e poscia da Savigliano a Cuneo colia legge 5 maggio 1852. Ora voi sapete che i principali e, direi, i soli vantaggi che il Governo abbia concesso per promuovere la costruzione di tale strada consistono in una notevole diminuzione delle tasse d’importazione sui regoli, sui guancialini e sulle macchine, e nella concessione alla società dell’uso, mediante tenue corrispettivo, della strada dello Stato da Truffarello a Torino e della stazione posta in quest’ultima città. Sarebbe veramente da desiderare che i favori fatti dai Governo alle strade ferrate fossero sempre stati così tenui, e che per l’avvenire sorgessero molte private società che di simili favori si contentassero.

Contemporaneamente a questo progetto di legge relativo alla strada da Savigliano a Saluzzo, altro presentavane il ministro dei lavori pubblici per la cessione dell’esercizio della strada di Cuneo all’amministrazione dello Stato per anni 30, mediante il corrispettivo del 80 per 100 del prodotto brutto. La Commissione crede che questi due progetti siano assolutamente indipendenti, di modo che qualunque sia l’esito del secondo, non tralascierà il primo di avere il suo effetto, appena sarà convertito in legge, giacché nei capitolato di concessione non avvi patto relativo all’esercizio.

Poco dopo che per impulso dato da benemeriti promotori erasi volta l’attenzione della provincia saluzzese alla strada cui si riferisce il progetto che esaminiamo, nacque l’idea di altra via ferrata, la quale partendo dalla stessa città di Saluzzo e passando per Villafranca, Vigono e Scalenghe, mettesse capo presso Airasca nella strada che da questa capitale accenna a Pinerolo. Questa strada, la quale metterebbe in più diretta comunicazione la città di Saluzzo e buona parte di quella provincia colla capitale, abbreviandosi il cammino di 11 chilometri, e la quale potrebbe col tempo essere prolungata sino alla strada tra Torino e Susa, costerebbe di più a cagione della maggiore lunghezza, la quale è di 32 chilometri, laddove quella tra Saluzzo e Savigliano non è che di 18, a cagione dei due ponti sul Po e sul Pollice, ed anche perchè trovandosi più vicina alle radici dei monti, percorrerebbe un terreno alquanto più accidentato. Ma la rendita di questa strada sarebbe anche maggiore, siccome quella che gioverebbe a più numerosa popolazione che l’altra di Savigliano.

Compiutisi gli studi della strada tra Airasca e Saluzzo dall’ingegnere Michela per incarico avutone dai comune di Saluzzo, dopo alcune trattative tra i promotori di essa, ed il signor Edoardo Pickering, costruttore delle strade ferrate di Savigliano e di Pinerolo, questi assumeva l’incarico di costrurre anche l’altra da Airasca a Saluzzo, mediante una sovvenzione di lire 380,000 a carico dei comuni interessati, e prometteva di chiedere all’uopo la necessaria autorizzazione dal Governo, col patto tuttavia che, costrutta la strada, il Governo ne assumesse l’esercizio, pagando ai proprietari di essa il 50 per 100 sulla rendita brutta.

Se la vostra Commissione ha creduto dovervi dar ragguaglio dello stato delle pratiche per la costruzione di una via ferrata tra Saluzzo ed Airasca, non lo fece sicuramente perchè questo progetto potesse avere azione sul voto che essa ha in animo di proporvi relativamente alla strada tra Saluzzo e Savigliano, perchè questi due progetti sono tra di loro assolutamente indipendenti, ed il secondo è intrinsecamente buono ed accettabile; ma lo fece unicamente perché, dovendo considerare sotto tutti i suoi aspetti il progetto di legge commesso a! suo esame, non poteva a meno di tener conto di un progetto di strada che, nato quasi contemporaneamente trovasi a fronte dell’altro e gli fa concorrenza.

Quando dal Ministero verrà presentato i! progetto di legge relativo alla strada tra Saluzzo ed Airasca, la Camera, esaminati tutti i documenti che lo correderanno, ne porterà quel giudizio che nella sua saviezza crederà opportuno. La Commissione crederebbe di eccedere il mandato se sin d’ora vi manifestasse il suo. Essa avvertirà unicamente che la costruzione della strada tra Saluzzo e Savigliano, lungi dal recare ostacolo, faciliterà anzi quella tra Saluzzo ed Airasca, che ne sarà come una continuazione, potendo entrambe riunite giovare alla comunicazione della provincia di Pinerolo con quelle di Cuneo, Mondovì ed Alba. E pel desiderio appunto di favorire la costruzione di tale strada, la Commissione crede opportuno d’invitare il Ministero di valersi della facoltà stipulata coll’articolo 3 della convenzione per la linea di Savigliano, facendo sì che la stazione di Saluzzo sia collocata in guisa che possa poi anche servire alla linea di Airasca, appunto del rimanente com’è indicato nel piano del 1° febbraio 1854.

Conchiudendo, la Commissione vi propone all’unanimità l’approvazione pura e semplice del progetto di legge commesso al di lei esame, il lieve emendamento dell’articolo 1 non riguardando che la dizione. [p. 1753 modifica]

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La società, che in forza delle leggi 9 luglio 1850 e 8 maggio 1852 rimase concessionaria di una ferrovia da Torino a Savigliano ed a Cuneo è autorizzata a costrurre ed assumere a suo rischio e pericolo l’esercizio di un tronco di strada ferrata, che in diramazione da quella di Savigliano metta alla città di Saluzzo, da eseguirsi secondo il tracciato e profilo longitudinale di cui nel piano di massima 1° febbraio 1854 dell’ingegnere-capo Spurgazzi, contrassegnato Mancardi, e visato dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 2. Identico al progetto del Ministero.


Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa) febbraio 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata dell8 gennaio 1855.

Signori! — Il progetto di legge che ho l’onore di presentare alle vostre deliberazioni comprende la concessione alla società della strada ferrata da Torino a Cuneo di una diramazione da Savigliano a Saluzzo.

La relazione colla quale il sottoscritto accompagnava la produzione all’altra Camera di questa legge accenna alle cause per le quali il Ministero crederebbe non potersi rifiutare alla predetta società la invocata concessione senza mettersi in aperta contraddizione colle precedenti leggi del 9 luglio 1850 e del 5 maggio 1852, colle quali si ritenne fermo nella società di Cuneo l’obbligo impostole di stabilire a due binari il tronco da Torino a Savigliano, appunto per poter ricevere le diramazioni che si eseguissero dalla linea principale, fra le quali quella per Saluzzo è senz’altro la più importante. In quella relazione sono pure accennate le circostanze di fatto che si riferiscono alle pratiche instituite colla società di Cuneo onde convenire con essa la concessione di cui si tratta, senza ledere i diritti che per avventura credessero di elevare altre società debitamente e solidamente costituite pella domanda di concessione di una strada ferrata da Saluzzo a Torino per una diversa direzione. II sottoscritto si riferisce quindi a quella sua relazione per tutto quanto riguarda alle cause che lo determinavano a devenire a questa concessione, ed al fatto delle pratiche che precedettero l’inteso contratto.

Crede tuttavia di qui rinnovare l’osservazione già fatta, che il capitolato non contiene alcun onere per lo Stato, e che le poche facilitazioni accordate per l’introduzione dei ferri dall’estero non sono che una concessione simile a quelle già fatte alla stessa società colle predette leggi del 9 luglio 1850 e del 5 maggio 1852, conformi del resto ai benefizi accordati alle società delle altre strade ferrate già in esercizio od in corso di costruzione, ed approvate dal Parlamento. Se questa osservazione ha concorso ad ottenere nell’altra Camera un voto quasi unanime per l’approvazione della legge che ha l’onore di presentare, spera il Ministero che varrà a conseguire dal Senato una eguale sanzione, e frattanto fa istanza onde la discussione della medesima venga dichiarata d’urgenza, allo scopo di rendere quanto più presto sarà possibile esecutorio il contratto stipulato colla società di Cuneo, e potere quindi nelle attuali critiche circostanze annonarie e della stagione procurare col lavoro di questa ferrovia un mezzo di sussistenza ai numerosi braccianti delle località dove si dovranno principiare le opere.


Relazione fatta, al Senato il 3 febbraio 1855 dall’ufficio centrale composto dei senatori Audifreddi, Gonnet, Marioni, Di San Martino, e Regis, relatore.

Signori! — Chi getti lo sguardo sulla carta del Piemonte nella parte delle occidentali sue provincie, e vi osservi la linea poco meno che retta della ferrovia che intersecandone le belle, fertili e popolate pianure, si protende dalla capitale sin vicino al piè delle alpi che lo dividono dalla contea di Nizza; se fermisi a considerare il più importante scalo di detta linea, comechè situato a metà circa della totale sua lunghezza, qual è quello di Savigliano, scorgendo a breve distanza sorgere la città di Saluzzo, capoluogo della provincia, non può non corrergli tosto al pensiero, come la congiunzione di essa città col detto scalo per via di un breve tratto di strada ferrata sia ad evidenza suggerita da ogni maniera di considerazioni di locale non meno che di generale interesse.

Dicesi ad evidenza, e per motivi d’interesse generale Giocale, non tanto in ragione della breve distanza di circa soli 14 chilometri, in suolo quasi piano e non attraversato che da due torrenti, Macra e Varaita, che separano l’una dall’altra quelle due ragguardevoli città, quanto in riguardo alle sollecite ed economiche comunicazioni che un tronco di ferrovia aperto tra Saluzzo e Savigliano assicura fra il capoluogo della provincia ed alcuni de’ suoi più cospicui mandamenti dove hanno luogo mercati e fiere assai fiorenti. Simile tronco procura poi a Saluzzo ed a numerose località della provincia comode e pronte relazioni sì colla capitale e le provincie settentrionali dello Stato (le quali non tarderanno pure ad essere solcate da ferrovie) che colle provincie orientali, per la congiunzione nella stazione di Truffarello della ferrovia di Cuneo con quella che accenna a Genova. Infine lo stesso tronco agevola in altri punti le comunicazioni dirette per le provincie di Cuneo e di Mondovì ed oltre per Fossano, non meno che per quella d’Alba e la valle superiore del Tanaro, compiuta che sia la già intrapresa diramazione della linea di Cuneo da Cavallermaggiore a Bra.

Il concorso di tanti e sì cospicui positivi vantaggi, che sono l’immancabile e necessario portato di favorevoli naturali condizioni locali, e che assai difficilmente potrebbero incontrarsi altrove riuniti ad un tal grado, doveva certamente spingere al pensiero della costruzione di una tratta di ferrovia tra Savigliano e Saluzzo, massime dacché l’esperienza dell’esercizio della ferrovia da Torino a Savigliano non tardava a dimostrare la frequenza allo scalo di detta città delle provenienze saluzzesi; epperciò non è meraviglia se fin dall’anno 1852 sorgeva in Saluzzo, sotto gli auspicii di quel municipio, analogo progetto, che nel primo suo concetto tendeva a realizzarsi, anche con privati sacrifizi, con valersi del suolo stesso del tronco di strada carrettiera provinciale di recente formatasi tra le due città.

Che se a tale progetto non assentiva allora il Consiglio provinciale, non fu già in riguardo alla convenienza ed utilità dell’opera, ma trattenevanlo, oltre al riflesso che non fosse abbastanza matura la pratica, giusti motivi d’interesse della provincia per la conservazione della nuova strada carrettiera; consentiva però in massima nel pensiero della bramata formazione del tronco di ferrovia con altri mezzi, favorendone anche lo studio con un sussidio.

Intanto, e nel frattempo, maturavasi dal lato della società concessionaria della ferrovia da Torino a Cuneo la formazione per parte sua, ed a totali sue spese, rischio c pericolo, [p. 1754 modifica] del divisato tronco, e concertate di poi eol competente dicastero le basi d’una relativa domanda per un’ampliazione, come può in qualche modo chiamarsi, delle prime concessioni da essa avute colle leggi del 9 luglio 1850 e 5 maggio 1852, progrediva la pratica colla presentazione al Parlamento di un corrispondente progetto di legge.

La Camera elettiva lo adottava facilmente nella sua tornata dell’8 scorso gennaio, ed il già lodato ministro dei lavori pubblici lo sottoponeva alle deliberazioni del Senato nella seduta di ieri l’altro richiedendone la spedizione per urgenza, stata consentita.

Rispondendo, signori, il vostro ufficio centrale a tale premura, cui basta a giustificare la giustissima considerazione di vedere aperto, il più presto che si possa, nelle attuali lamentevoli circostanze un campo a ragguardevoli lavori che occuperanno numerose braccia, non pose tempo in mezzo per compiere al demandatogli studio del relativo progetto di legge.

Dalle fatte disquisizioni riconobbe l’ufficio centrale che il capitolato annesso al progetto di legge, e che ne forma la parte sostanziale, si riferisce, come è ovvio, nella pluralità delle sue disposizioni ai capitolati antecedenti richiamati nell’articolo 2 dell’attuale.

Alcune poche modificazioni recatevi vennero suggerite dalle speciali circostanze del nuovo tronco.

Così fu prescritto, con vantaggio e sicurezza dell’esercizio, un limite alle pendenze che possono, in questa linea, aversi assai tenui; si fissò la larghezza superiore del corpo stradale; si aggiunsero norme limitative dei passaggi a livello, le quali sono il frutto dell’esperienza nella costruzione e nell’esercizio di altre linee.

In tal modo, come è dovere e ragione che sia per parte di un’oculata amministrazione, a misura che si progredisce nel sistema di costruzione di ferrovie con tanta alacrità e generale utilità abbracciato dal Governo, si perfezionano le condizioni diverse delle nuove consimili opere che s’intraprendono.

Concorrendo pertanto nell’attuale progetto vantaggio generale e locale, convenienza ed opportunità, senza alcun aggravio per lo Stato o per altri, e colle opere già eseguite, la società chiedente la concessione dando argomento a credere che sarà eziandio condotto a buon compimento il tronco di ferrovia che ne forma l’oggetto, il vostro ufficio centrale, signori, si trovò condotto a proporvi l’approvazione del sottopostovi progetto di legge.

Ciò facendo l’ufficio centrale aggiugnerà ancora il voto espresso negli uffici del Senato col più vivo interesse, affinchè l’onorevole ministro dei lavori pubblici, che pur già facevane caso egli stesso nel presentare il progetto di legge, ecciti, quanto meglio saprà e potrà, la società concessionaria ad intraprendere i lavori quanto più sollecitamente ciò riesca fattibile, e così anche prima del tempo massimo a tal fine impostole dall’articolo 5 del capitolato; essendo altronde da credersi che nell’intervallo trascorso dacché il progetto di legge veniva adottato dalla Camera elettiva, e durante il quale le sedute parlamentari rimasero per tristissime sciagure sospese, avrà la società preparati i mezzi onde por mano all’opera sì tosto sarebbe sancita la da lei bramata concessione.