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— 1751 —

documenti parlamentari


zioni delle concessioni delie strade ferrate di Pinerolo e di Biella, approvate colle leggi 26 giugno 1853 e 2 settembre 1854.

Nell’esecuzione però del progetto, e mediante l’approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sarà facoltativo alla società di variare in caso di necessità la direzione della linea segnata nel detto piano fra i limiti di 200 metri a destra ed a sinistra della medesima.

Art. V. I lavori dovranno essere intrapresi non più tardi di mesi due dalla pubblicazione della legge che approverà la presente concessione, e saranno ultimati fra diciotto mesi dalla data della legge medesima, in guisa che la strada possa essere aperta all’esercizio entro un tal termine.

Art. VI. Non ponendosi mano ai lavori a tenore dell’articolo che precede, o non ultimando la strada nel termine di cui ivi, la società decadrà dalla presente concessione, e si provvederà al proseguimento dei lavori nel modo, e colle norme stabilite agli articoli 24, 28 e 26 del capitolato annesso alla legge 9 luglio 18S0, a meno che la società faccia constare delle cause che l’avessero legittimamente impedita d’intraprenderli e di continuarli.

Art. VII. Pel servizio di questa strada ferrata, la società si obbliga alla costruzione di un telegrafo elettrico, secondo il sistema adottato per quella di Cuneo.

Art. VIII. La durata di questa concessione sarà di novantanove anni, a partire dalla legge 9 luglio 1880, epoca in cui ebbe principio la concessione della ferrovia di Savigliano.

Da quell’epoca comincierà pure il periodo, dopo il quale è riservata al Governo la facoltà del riscatto, di cui all’articolo 33 del capitolato annesso alla suddetta legge 9 luglio 1850, nè potrà il Governo riscattare la strada principale senza riscattare insieme ed alle stesse condizioni la diramazione di Saluzzo, nè del pari riscattare questa, senza riscattare insieme anche quella.

Art. IX. La costruzione della strada ferrata di cui si tratta e sue dipendenze, annessi e connessi, è dichiarata opera di pubblica utilità, e saranno perciò applicabili alla medesima le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1839, tanto perciò che riguarda l’espropriazione ed i compensi che la società dovrà dare ai proprietari espropriati e le formalità necessarie per la liberazione dei fondi dai pesi e dalle ipoteche, quanto per ciò che spetta alle occupazioni di terreno, siano definitive o temporarie per la costruzione di strade laterali, o per condotte d’acqua, ed infine per qualsiasi servizio dipendente dalla costruzione della strada ferrata sino al compimento dei lavori della medesima.

Art. X. Non potranno essere eseguiti passaggi a livello per traversare la strada ferrata, senonchè per la continuazione delle strade reali, provinciali e comunali. Per quelle affette a pubblica servitù è riservata al Governo la facoltà di determinarne l’importanza, sentiti gli interessati od il comune, onde vedere se sia il caso di permettere per la loro continuazione un passaggio a livello sulla strada ferrata.

Art. XI. Quando si possa rendere comune il passaggio di una strada comunale con quello di un’altra strada reale, provinciale o comunale per mezzo d’una deviazione che non allunghi il percorso della strada deviata più di 300 metri, il comune non potrà opporvisi, nè esigere un apposito passaggio a livello.

Se la deviazione allunghi il percorrimento oltre 300 metri, la società non potrà sostituirla all’apposito passaggio a livello senza il consenso del comune.

Art. XII. La deviazione di una strada reale o provinciale per renderle comune il passaggio a livello con quello di un’altra strada non potrà eseguirsi senza il condenso del Governo, e nel secondo caso senza anche quello della provincia a cui la strada appartiene.

Art. XIII. Per la continuazione delle strade private e per le comunicazioni fra le parti di una stessa proprietà intersecata non si concede in massima che siano costrutti passaggi a livello speciali; spetterà ai proprietari il diritto a compenso, a termini delle regie patenti 6 aprile 1839, pei danni cagionati dalle dette soppressioni od intersecazioni.

Il Governo però si riserva la facoltà di concedere o d’imporre alla società dei passaggi a livello, anche nei detti casi, quando la domanda dei proprietari sia giustificata da speciali circostanze d’uso e di sito, o dall’importanza di qualche esteso tenimento rurale che fosse tagliato dalla strada ferrata, e, in ogni caso, sotto quelle condizioni che saranno riputate necessarie per conciliare l’economia della spesa colla sicurezza pubblica e col comodo degli utenti.

Art. XIV. La contribuzione prediale della strada sarà a carico della società, e verrà stabilita in ragione della superficie dei terreni occupati dalla medesima e sue dipendenze.

I fabbricati e magazzini affetti all’esercizio della strada saranno assimilati alle case delle località, e la società concessionaria dovrà egualmente pagare tutte le contribuzioni a cui potranno essere sottoposti.

Art. XV. A tenore del disposto dell’articolo 2 le disposizioni del capitolato annesso alla legge 9 luglio 1850 e quelle della convenzione approvata colla legge 8 maggio 1852, quali non sono abrogate o modificate dal presente capitolato, dovendosi estendere ed essere applicabili alla costruzione ed all’esercizio della strada ferrata da Savigliano a Saluzzo, rimane stabilito che tanto quel capitolato e quella convenzione, come il presente, serviranno di base e di norma a questa nuova concessione.

Art. XVI. La presente concessione non sarà definitiva, nè valida che per legge.

Torino, li 5 dicembre 1884.

Il ministro dei lavori pubblici
Firmato; Paleocapa.


I membri del Consiglio sottoscritti:


L. Bolmida — Pietro Piaggio — G. Brondelli

— F. Rignon — G. M. Barberis — S. Mancardi.


Il direttore capo

della 1a divisione del Ministero dei lavori pubblici

Firmato: Panizzardi.

Per copia conforme all’originale:


Il direttore capo di divisione
Panizzardi

Visto: Il ministro
Paleocapa


Relazione fatta alla Camera il 3 gennaio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Cavallini, Martelli, Torelli, Brignone, Mantelli, Mautino e Michelini G. B., relatore.

Signori! — Se il nostro paese non è stato dei primi a valersi del maraviglioso trovato delle strade con regoli di ferro, fattone una volta il saggio, esso è progredito alacremente in tale genere di migliorie; sicché fannosi ora studi, domandansi concessioni, sono, in una parola, di prossima attuazione