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documenti parlamentari


potè stipulare d’accordo quel capitolato che il Ministero ha l’onore di presentare ai vostri esami invocandone l’approvazione.

Questo capitolato in sostanza non costituisce che un’estensione delle linee concesse colle leggi del 9 luglio 1850 e 5 maggio 1852, e si riferisce nella generalità delle disposizioni ai due antecedenti capitolati approvati colle leggi predette, solo discostandosene dove ciò era domandato dalle speciali circostanze della nuova linea concessa. Si prescrisse inoltre un limite alle pendenze poiché il terreno consente d’averle assai tenui; e si fissò la larghezza superiore del corpo stradale a metri 5 50, misura che nelle prime concessioni fatte alla società di Savigliano non era stata prescritta; ma che, adottata nei capitolati pure per legge approvati dalle strade di Biella, di Pinerolo, di Alessandria-Stradella-Acqui e di Vercelli-Casale-Valenza, venne dal Ministero ammessa anche per la prolungazione da Fossano a Cuneo. S’aggiunsero poi alcune norme per porre un freno alla troppa frequenza dei passaggi a livello; norme che l’esperienza ha dimostrate necessarie, e che il Ministero stima dovere essere ripetute nelle concessioni da farsi da qui innanzi; perchè coloro che assumono le imprese, trovando più speditivo e più economico procurare un passaggio a livello, che costruire alcuni tratti di strade laterali, o convenire coi privati e compensarli per la soppressione di comunicazioni rurali, anche di poca importanza, tendono a moltiplicare i passaggi medesimi in modo gravissimo per l’esercizio, e pur sempre contrario alla pubblica sicurezza.

Nel resto sono richiamate e tenute in vigore le disposizioni dei due antecedenti capitolati, già dal Parlamento esaminati ed approvati: per la qual cosa, e per le considerazioni fatte dapprima sulla utilità della concessione di cui si tratta, il Ministero fermamente confida che vogliate concederlela vostra approvazione, colla quale si conseguirà anche il vantaggio di dar lavoro alla popolazione circostante, di cui il bisogno è ovunque stringente, e domanda che non si trascurino mezzi per soddisfarvi.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La società che, in forza delle leggi 9 luglio 1850 e 5 maggio 1852 rimase concessionaria di una ferrovia da Torino a Savigliano ed a Cuneo, è autorizzata a devenire a sue spese, rischio e pericolo alla costruzione, e ad assumere l’esercizio di un tronco di strada ferrata, che in diramazione da quella di Savigliano metta alla città di Saluzzo, da eseguirsi secondo il tracciato e profilo longitudinale di cui nel piano di massima 1° febbraio 1854 dell’ingegnere-capo Spurgazzi, contrassegnato Mancardi, e visato da! ministro dei lavori pubblici.

Art, 2. Questa autorizzazione è vincolata ai patti ed alle condizioni di cui nell’annesso capitolato in data 5 dicembre 1854, convenuto fra il ministro dei lavori pubblici ed i rappresentanti di detta società, stati a ciò specialmente autorizzati in adunanza generale della società medesima delli 22 giugno 1854.


Estratto del verbale della riunione dell’assemblea generale degli azionisti della ferrovia di Cuneo del 22 giugno 1854.
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Esaurita la discussione, il segretario formola la seguente proposizione comprensiva di tutti i punti della medesima, la quale per appello nominale è approvata all’unanimità meno uno dei soci presenti.

«L’assemblea conferisce mandato di fiducia, e con esso tutti i necessari poteri al Consiglio d’amministrazione:

«1° Per trattare e convenire col Governo la cessione dell’esercizio dell’intera sua linea;

» 2° Per chiedere ed ottenere la concessione di un tronco di diramazione dalla medesima sino a Saluzzo.»

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Torino, il 5 dicembre 1854.

Firmati aìl’originale:
L. Bolmida, presidente
A. Strada, segretario.


Per copia conforme all’originale:

A. Strada, segretario.


Capitolato di concessione per la costruzione d’una strada ferrata da Savigliano a Saluzzo.

La società concessionaria della strada ferrata da Torino a Cuneo in forza del capitolato annesso alla legge 9 luglio 1850 e della convenzione approvata colla legge 5 maggio 1852 avendo ricorso al Ministero dei lavori pubblici per essere autorizzata alla costruzione di un tronco di ferrovia in diramazione da Savigliano alla città di Saluzzo, discusse le condizioni sotto le quali era fatta la domanda, si è fra il signor ministro segretario di Stato pei lavori pubblici rappresentante lo Stato, per una parte, e la società predetta dall’altra, legalmente rappresentata dai signori membri infrascritti costituenti il Consiglio d’amministrazione della società, a ciò specialmente delegati ed autorizzati nell’adunanza generale delli 22 giugno ultimo scorso, stabilito e convenuto quanto segue:

Art. I. Il Governo concede alla società della ferrovia da Torino a Cuneo la facoltà di costrurre e di esercitare a sue spese, rischio e pericolo un tronco di strada ferrata in diramazione da quella di Cuneo, il quale partendo dalla stazione presso la città di Savigliano, giunga alla città di Saluzzo, ai seguenti patti e condizioni formolate dal Ministero ed acconsentite dalla società, e per essa dai suoi legali rappresentanti sottoscritti alla presente.

Art. II. Questa concessione è regolata dalle medesime disposizioni di cui nel capitolato annesso alla legge 9 luglio 1850, e nella convenzione sancita colla legge 5 maggio 5852, che reggono la concessione della strada ferrata da Torino a Cuneo, in quanto esse non sono contrarie, o modificate dal presente capitolato.

Art. III. La strada sarà eseguita secondo il tracciato di cui nel piano di massima 1° febbraio 1854 dell’ingegnere-capo Spurgazzi, contrassegnato Mancardi, e visato dal ministro dei lavori pubblici, e dentro quei limiti di pendenza che risultano dal profilo longitudinale annesso allo stesso piano, salvo a stabilire, all’atto di approvazione dei piani parziali, quelle prescrizioni che il Consiglio speciale della strade ferrate ravviserà opportune, tanto relativamente ai progetti di dettaglio, quanto al punto ed al modo di congiunzione di questa strada ferrata con quella di Savigliano nella stazione di questa ultima città ed alla collocazione della stazione alla città di Saluzzo.

Art. IV. La strada sarà fatta ad un sol binario, colla larghezza di metri 5 50 alla sommità del corpo stradale, sul quale va imposta la massicciata libera, seguendo in ciò le disposi-