Codice cavalleresco italiano/Libro VI/Capitolo V

Verbale di seguito scontro

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Libro VI - Capitolo IV Appendice
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V.

Verbale di seguìto scontro.

ART. 511.

Il verbale di seguìto scontro deve riassumere brevemente tutti i fatti e le circostanze che accompagnarono il combattimento durante il suo svolgimento, la durata dello scontro e la natura delle ferite.

ART. 512.

Vi si dichiarerà se le parti vi si comportarono cavallerescamente le une verso le altre e se, terminato il duello, gli avversari si riconciliarono o no.

ART. 513.

Si eviterà di dire che l’onore fu soddisfatto e che i duellanti si batterono con coraggio. Il duello non rende l’onore a chi l’ha perduto; tutto al più può soddisfare la vanagloria di chi, duellando, ingenuamente crede di dare prova di coraggio.

ART. 514.

Il verbale in seguito allo scontro si chiuderà colla menzione del luogo, del giorno e dell’ora dello scontro; e sarà firmato dai quattro testimoni e, s’è possibile, controfirmato dai medici. Le condizioni speciali, nelle quali avvenne l’offesa, consiglieranno sulla opportunità di pubblicarlo. [p. 281 modifica]

ART. 515.

Tutte le volte che in una vertenza d’onore è implicato come avversario uno straniero, i verbali si compileranno in italiano e nella lingua dello straniero, o almeno in francese.

Verbale di seguìto scontro.

Data ora luogo della riunione. 

Conforme agli accordi presi nella prima riunione, avvenuta (data, ora, luogo) dai sottoscritti rappresentanti dei signori M. e N. alle ore        di quest’oggi ebbe luogo uno scontro (arma) tra i predetti signori.

(Riassumere brevemente l’andamento del duello, accennando alle eventuali interruzioni e alla dichiarazione dei chirurghi sulla gravità delle ferite riportate dai combattenti).

(Far menzione se le leggi cavalleresche furono violate, e se i duellanti si separarono dopo essersi stretta o no la mano).

Del presente verbale, redatto in triplice copia e firmato dai quattro rappresentanti, si invia un esemplare al Tribunale d’onore, e gli altri due si rilasciano uno a ciascuna delle due parti avversarie.

Firma A. C.
B. D.


ART. 516.

Se una delle parti redige, senza l’intervento scritto, o verbale della parte avversaria, un documento, per il quale si porti nocumento alla reputazione cavalleresca della controparte, o venga stabilita la [p. 282 modifica]decadenza della controparte dal diritto di pretendere una riparazione d’onore, il documento non deve ritenersi valido e efficace, se non è stato comunicato direttamente con lettera, o per mezzo della stampa, all’avversario nelle ventiquattrore successive alla data di redazione. Contro questi documenti la parte lesa ha diritto di appellarsi a un giurì bilaterale; ma se gli avversari si rifiutassero di aderirvi, il colpito ha il diritto e il dovere di appellarsi a un giurì unilaterale, o meglio, alla Corte d’onore (Corte d’onore di Firenze, 22 ottobre 1889).

Nota. — Con questa sua elaborata sentenza, tanto lodata ed apprezzata dei gentiluomini italiani, la Corte d’onore di Firenze ebbe in animo lo scopo altamente morale di reprimere un abuso gravissimo e sleale, invalso presso taluni rappresentanti, disonesti quanto, se non di più, delle persone da loro rappresentate. Per un nonnulla codesti rappresentanti portano cartelli di sfida indeterminati a un perfetto gentiluomo. Generalmente si sceglie persona in evidenza, e se questa abbocca, procacciano al compagno un diploma di persona per bene. Se l’uomo probo rifiuta la sfida, essi muniscono il loro primo di un verbale in cui, senza neppure accennare alle ragioni giustificative del provocato, affermano che egli si rifiutò di scendere sul terreno. Così, essi dicono, il nostro cliente è a posto. Ora, siccome non è lecito a tre briganti in marsina uccidere nell’onore un gentiluomo, provvida viene la legge sulla istituzione della Corte d’onore; decoro di civiltà, esponente supremo di giustizia e di lealtà, agognata da tanti e tanti anni dalle persone dabbene.

Codesta legge è un monumento imperituro di gloria, elevato a chi lo concepì, e noi Italiani dobbiamo riconoscenza perenne a S. E. l’on. V. E. Orlando, che la propose a tutela dell’onore dei cittadini. Ma fino a quando [p. 283 modifica]codesta Corte statale non sarà un fatto compiuto, chi ne avesse interesse potrà appellarsi alla C. d’O. permanente di Firenze, o ad una Corte eventuale, formata conforme l’art. 305 g.

ART. 517.

Chiunque inserisce, o lascia inserire in un verbale cose contrarie al vero, perde le qualità di gentiluomo, e dev’essere deferito al Tribunale, se vi sono elementi di reato.