Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/307


Libro sesto 281


ART. 515.

Tutte le volte che in una vertenza d’onore è implicato come avversario uno straniero, i verbali si compileranno in italiano e nella lingua dello straniero, o almeno in francese.

Verbale di seguìto scontro.

Data ora luogo della riunione. 

Conforme agli accordi presi nella prima riunione, avvenuta (data, ora, luogo) dai sottoscritti rappresentanti dei signori M. e N. alle ore        di quest’oggi ebbe luogo uno scontro (arma) tra i predetti signori.

(Riassumere brevemente l’andamento del duello, accennando alle eventuali interruzioni e alla dichiarazione dei chirurghi sulla gravità delle ferite riportate dai combattenti).

(Far menzione se le leggi cavalleresche furono violate, e se i duellanti si separarono dopo essersi stretta o no la mano).

Del presente verbale, redatto in triplice copia e firmato dai quattro rappresentanti, si invia un esemplare al Tribunale d’onore, e gli altri due si rilasciano uno a ciascuna delle due parti avversarie.

Firma A. C.
B. D.


ART. 516.

Se una delle parti redige, senza l’intervento scritto, o verbale della parte avversaria, un documento, per il quale si porti nocumento alla reputazione cavalleresca della controparte, o venga stabilita la deca-