Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/308

282 Codice cavalleresco italiano

denza della controparte dal diritto di pretendere una riparazione d’onore, il documento non deve ritenersi valido e efficace, se non è stato comunicato direttamente con lettera, o per mezzo della stampa, all’avversario nelle ventiquattrore successive alla data di redazione. Contro questi documenti la parte lesa ha diritto di appellarsi a un giurì bilaterale; ma se gli avversari si rifiutassero di aderirvi, il colpito ha il diritto e il dovere di appellarsi a un giurì unilaterale, o meglio, alla Corte d’onore (Corte d’onore di Firenze, 22 ottobre 1889).

Nota. — Con questa sua elaborata sentenza, tanto lodata ed apprezzata dei gentiluomini italiani, la Corte d’onore di Firenze ebbe in animo lo scopo altamente morale di reprimere un abuso gravissimo e sleale, invalso presso taluni rappresentanti, disonesti quanto, se non di più, delle persone da loro rappresentate. Per un nonnulla codesti rappresentanti portano cartelli di sfida indeterminati a un perfetto gentiluomo. Generalmente si sceglie persona in evidenza, e se questa abbocca, procacciano al compagno un diploma di persona per bene. Se l’uomo probo rifiuta la sfida, essi muniscono il loro primo di un verbale in cui, senza neppure accennare alle ragioni giustificative del provocato, affermano che egli si rifiutò di scendere sul terreno. Così, essi dicono, il nostro cliente è a posto. Ora, siccome non è lecito a tre briganti in marsina uccidere nell’onore un gentiluomo, provvida viene la legge sulla istituzione della Corte d’onore; decoro di civiltà, esponente supremo di giustizia e di lealtà, agognata da tanti e tanti anni dalle persone dabbene.

Codesta legge è un monumento imperituro di gloria, elevato a chi lo concepì, e noi Italiani dobbiamo riconoscenza perenne a S. E. l’on. V. E. Orlando, che la propose a tutela dell’onore dei cittadini. Ma fino a quando