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Libro quarto 237


attaccare prima del segnale convenuto, se non vi ha ferita o recidiva;

non arrestarsi subito al comando «Alt!»; di pararsi con la mano disarmata nei duelli con la spada sempre quando, in questi due ultimi casi non si abbiano avute ferite.

Sono da considerarsi di carattere grave:

lanciarsi sull’avversario per afferrargli la mano o il corpo;

colpire o tentare di colpire l’avversario caduto a terra o disarmato;

lanciarsi sull’avversario già ferito;

indirizzare parole ingiuriose all’avversario;

afferrare con la mano disarmata la spada avversaria.

ART. 413.

Verificandosi un’infrazione alle leggi del duello, i padrini s’interporranno a loro rischio e pericolo per la sospensione della lotta, e mentre due sorveglieranno i duellanti, perchè non abbiano a commettere eccessi, gli altri due discuteranno sulla convenienza o meno di riprendere il combattimento (v. art. 359).

ART. 414.

Se, in seguito a violazione delle leggi cavalleresche, il duello non dovesse riprendersi, sarà disteso apposito verbale, nel quale saranno descritti minutamente tutti i fatti che dettero luogo alla sospen-