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238 Codice cavalleresco italiano

sione, e poi alla cessazione del combattimento. Se dalla avvenuta infrazione risultò ferita o morte, il verbale sarà rimesso in originale alla Procura del Re (De Rosis, III, 35°, 36°, 37°, e V, 38°).

ART. 415.

I testimoni dalla parte accusata hanno l’obbligo di giurare la verità sul loro onore.

ART. 416.

La querela per violazione alle leggi d’onore, dovrà estendersi pure ai testimoni che avessero favorito, con assenso o con fatti, i trasgressori alle regole cavalleresche.



XXII.

Vertenze d’onore sorte sul terreno dello scontro.

Nota. — Più di una volta si è dovuto lamentare il deplorevole sconcio, che in seguito a contestazioni, o a provocazioni, sono avvenute sul terreno sfide tra i testimoni delle parti, o tra questi e i primi.

Ciò è assolutamente scorretto, e deve essere evitato con ogni cura, da tutti indistintamente, testimoni e primi.

Qualora, però, ciò accadesse, non si dimentichi che le consuetudini cavalleresche prescrivono, che il duello non dovrà aver luogo se non dopo lo scontro, per il quale si è venuti sul terreno. Di più, sia lecito rammentare che, essendo prescritto il duello immediato, le persone presenti alla sfida, o non implicate nella nuova vertenza, sono in obbligo di rifiutare la loro assistenza ai due nuovi avversari per un duello immediato (Angelini, XV, 43).