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238 | Codice cavalleresco italiano |
sione, e poi alla cessazione del combattimento. Se dalla avvenuta infrazione risultò ferita o morte, il verbale sarà rimesso in originale alla Procura del Re (De Rosis, III, 35°, 36°, 37°, e V, 38°).
I testimoni dalla parte accusata hanno l’obbligo di giurare la verità sul loro onore.
La querela per violazione alle leggi d’onore, dovrà estendersi pure ai testimoni che avessero favorito, con assenso o con fatti, i trasgressori alle regole cavalleresche.
XXII.
Vertenze d’onore sorte sul terreno dello scontro.
Nota. — Più di una volta si è dovuto lamentare il deplorevole sconcio, che in seguito a contestazioni, o a provocazioni, sono avvenute sul terreno sfide tra i testimoni delle parti, o tra questi e i primi.
Ciò è assolutamente scorretto, e deve essere evitato con ogni cura, da tutti indistintamente, testimoni e primi.
Qualora, però, ciò accadesse, non si dimentichi che le consuetudini cavalleresche prescrivono, che il duello non dovrà aver luogo se non dopo lo scontro, per il quale si è venuti sul terreno. Di più, sia lecito rammentare che, essendo prescritto il duello immediato, le persone presenti alla sfida, o non implicate nella nuova vertenza, sono in obbligo di rifiutare la loro assistenza ai due nuovi avversari per un duello immediato (Angelini, XV, 43).