Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XX
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XX.
Ripresa del combattimento in seguito a ferita.
Se dopo la ferita si dovrà riprendere il combattimento, si metteranno in guardia i duellanti con le stesse norme e con le stesse cautele, usate per la prima messa in guardia.
La sospensione del combattimento causata dalla ferita, dovrà protrarsi fino a completa medicazione. Compiuta la quale, se i testimoni lo stimeranno opportuno, concederanno un breve riposo al ferito (non meno di cinque, nè più di dieci minuti primi).
Ripreso il combattimento, i padrini, e particolarmente il direttore del campo, terranno d’occhio il ferito, al quale saranno, senza difficoltà di sorta, accordati tutti quei riposi che sarà per chiedere. Se durante un assalto la ferita si riaprisse, o cagionasse dolore eccessivo, od emorragia, si farà cessare lo scontro; essendo evidente, che il ferito, per quanto abile e pieno di buon volere, si troverebbe in una inferiorità di condizioni troppo sensibile, rispetto all’avversario.