Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XX

Ripresa del combattimento in seguito a ferita

../Capitolo XIX ../Capitolo XXI IncludiIntestazione 2 giugno 2022 100% Da definire

Ripresa del combattimento in seguito a ferita
Libro IV - Capitolo XIX Libro IV - Capitolo XXI
[p. 235 modifica]

XX.

Ripresa del combattimento in seguito a ferita.

ART. 408.

Se dopo la ferita si dovrà riprendere il combattimento, si metteranno in guardia i duellanti con le stesse norme e con le stesse cautele, usate per la prima messa in guardia.

ART. 409.

La sospensione del combattimento causata dalla ferita, dovrà protrarsi fino a completa medicazione. Compiuta la quale, se i testimoni lo stimeranno opportuno, concederanno un breve riposo al ferito (non meno di cinque, nè più di dieci minuti primi).

ART. 410.

Ripreso il combattimento, i padrini, e particolarmente il direttore del campo, terranno d’occhio il ferito, al quale saranno, senza difficoltà di sorta, [p. 236 modifica]accordati tutti quei riposi che sarà per chiedere. Se durante un assalto la ferita si riaprisse, o cagionasse dolore eccessivo, od emorragia, si farà cessare lo scontro; essendo evidente, che il ferito, per quanto abile e pieno di buon volere, si troverebbe in una inferiorità di condizioni troppo sensibile, rispetto all’avversario.